CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente –avverso la sentenza n. 2200/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 693/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28473/2022Numero di raccolta generale 17744/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con ricorso in riassunzione al Tribunale di Roma infunzione di giudice del lavoro, [OSCURATO:PERSONA] LuigiCampolongo, per quanto qui ancora rileva, esponeva: di esserestato funzionario presso il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti dal 1987 al 2002; di essere stato quindi trasferitoall’Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); di averepartecipato nel 2005 alla procedura concorsuale riservatabandita dalla XVI Comunità montana “Gronde dei [OSCURATO:PERSONA]”,in liquidazione, per la copertura di un posto da dirigenteamministrativo a tempo pieno e indeterminato, collocandosi tragli idonei; che, a seguito di accordo intervenuto tra dettaComunità montana e ARDIS, quest’ultima attingeva dallasuddetta graduatoria per la copertura di posti in organicovacanti e lo assumeva a tempo indeterminato con qualificadirigenziale; che successivamente, a seguito dell’adozione dellalegge regionale n. 1/2008 e del regolamento di attuazione n.5/2008, ARDIS veniva trasformata in direzione regionale etutto il personale dell'Agenzia soppressa veniva trasferito alledipendenze della Regione Lazio; che, conseguentemente, condetermina del 2.7.2008 diventava dipendente di ruolo dellaRegione Lazio con qualifica dirigenziale; che, con determina del24.10.2014, la Regione Lazio accertava la nullità dellaprocedura concorsuale bandita con decreto del Commissarioliquidatore della XVI [OSCURATO:PERSONA] per gravi e numeroseirregolarità nella procedura, e, per l’effetto, dei contratti diconferimento degli incarichi dirigenziali; che, con nota del25.11.2014 e con determinazione del 12.12.2014,l’Amministrazione regionale gli comunicava l’inesistenza di untitolo legittimante il rapporto di lavoro dipendente con laRegione Lazio; che, in esito a ricorso al TAR Lazio e regolamentopreventivo di giurisdizione deciso da questa Corte con ordinNuamnerzo are gistro generale 28473/2022Numero sezionale 2057/2026n. 7486/2017, veniva dichiarata la giurisdizione del Ngumiuerdo idci era ccolta generale 17744/2026ordinario sulle sue domande di accertamento della nullità delDlaat a pubblicazione 03/06/2026determina n. 15000/2014 del 24.10.2014 con conseguentereintegra nel ruolo ricoperto, e di condanna della Regione Lazioalla retribuzione di risultato maturata e non pagata per gli anni2013 e 2014 e al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali.2. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, con pronunciaconfermata dalla Corte d’Appello.3. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazioneparziale della sentenza d’appello, limitatamente alla domandadi riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione dirisultato maturata per gli anni 2013 e 2014 e alla mancatacondanna della Regione Lazio al pagamento di quanto a taletitolo dovuto ai sensi dell’art. 2126 c.c.; resiste concontroricorso la Regione Lazio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112c.p.c. in relazione all’art. 2126 c.c., per omessa pronuncia sulmotivo di appello circa il diritto a percepire la retribuzione dirisultato per gli anni 2013 e 2014 ai sensi dell’art. 2126 c.c.,domanda sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.2. Il motivo è inammissibile, perché non si confrontacompiutamente con la motivazione della sentenza impugnata,nella quale (p. 11) è stato affermato che dalla “piena legittimitàdella condotta datoriale in questa sede impugnata deriva,ovviamente, l'infondatezza dei motivi di appello relativi alrigetto o alla omessa pronuncia in merito alle domandeNumero registro generale 28473/2022retributive e risarcitorie (anche con riferimento al denunciatoN umero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 17744/2026profilo di violazione del principio generale del legittimDoat a pubblicazione 03/06/2026affidamento proposte nel giudizio di primo grado)”. Si tratta,pertanto, di rigetto sintetico del motivo di appello, che nonsignifica omessa pronuncia sullo stesso, salve le critichesviluppate nel terzo motivo.3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce omessa oapparente motivazione su punto decisivo della controversia,oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la violazionedi cui al primo motivo di ricorso configura anche violazionedell’art. 360, n. 5, c.p.c.4. Il motivo è inammissibile per la preclusione, ai sensidell’art. 360, comma 4, c.p.c., derivante dalla pronuncia dimerito cd. doppia conforme.5. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2126 c.c., 115, 416, 167 c.p.c.;sostiene erroneità della sentenza impugnata nella parte in cuinon riconosce il diritto alla retribuzione di risultato, tenuto contoche tali emolumenti prescindono dall’aver prestato servizio sullabase di un contratto di lavoro nullo.6. Il motivo è fondato nei termini che seguono.7. Dato atto della formazione di giudicato interno sullaritenuta nullità del contratto (ravvisata anche da questa Cortein relazione alla medesima procedura - cfr. Cass. n.33814/2024), in ordine alla questione residua (applicazionedell’art. 2126 c.c. in relazione alla retribuzione di risultato)osserva il Collegio che la conclusione sul punto della Corte dimerito, ossia che l’accertata nullità del contratto di lavorodirigenziale inter partes paralizzasse ogni pretesa, non ècondivisibile.Numero registro generale 28473/20228. Invero, l’applicazione dei principi di cui all’art. 2126 c.cN. umero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 17744/2026anche all’impiego pubblico contrattualizzato costituisce iuDsat a pubblicazione 03/06/2026receptum; e, in ragione del particolare regime retributivo checaratterizza tale tipologia di rapporto, la retribuzione spettantenon può che essere quella prevista dalla contrattazionecollettiva.9. Come chiarito da questa Corte (cfr. in particolare Cass. n.7060/2018), la giurisprudenza di legittimità è consolidatanell’affermare che il rapporto di lavoro subordinato instauratoda un ente pubblico non economico, affetto da nullità perchénon assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato danorma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamentoretributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avutomateriale esecuzione (Cass. n. 23645/2016, n. 991/2016, n.12749/2008; cfr. anche Cass. n. 14765/2024, n. 11645/2021).Con le richiamate pronunce si è evidenziato che l’art. 2126 c.c.ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi diprestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblicaamministrazione, salvo il caso in cui l’attività svolta risulti illecitaperché in contrasto con norme imperative attinenti all’ordinepubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona. Esi è precisato anche che il trattamento retributivo eprevidenziale spettante al lavoratore è quello proprio di unrapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previstoex art. 2 (e 24) d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo dicomparto.10. Nella fattispecie concreta, poiché anche la retribuzione dirisultato entra a far parte della retribuzione del dirigente e deveessere corrisposta se ricorrono le condizioni previste dallacontrattazione (che il ricorrente assume di avere allegato senzaNumero registro generale 28473/2022obiezioni di controparte, anzi con positivo riscontro deNl umero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 17744/2026raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte degli organi dDait a pubblicazione 03/06/2026valutazione), risulta erroneo il presupposto che la dichiaratanullità impedisse qualsivoglia pretesa di carattere retributivo.11. Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto secondo cui,nell’impiego pubblico contrattualizzato, il trattamentoeconomico è quello (e solo quello) stabilito dalla contrattazionecollettiva, ivi compreso il trattamento accessorio del dirigente,che per essere erogato richiede l’integrale rispetto dellecondizioni e delle procedure imposte dalle parti collettive;qualora la prestazione lavorativa dirigenziale risultieffettivamente svolta trova applicazione la norma di cui all’art.2126 c.c. in riferimento alla retribuzione determinata daicontratti collettivi per le aree dirigenziali.12. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, pertanto,inammissibili i primi due, la sentenza impugnata deve esserecassata e rinviata alla Corte d’Appello individuata in dispositivo,per i necessari accertamenti in fatto alla luce dei principi didiritto sopra espressi.13. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primoe il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]