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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19696/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione all'aggravante contestata per il capo 9e alla ritenuta recidiva infraquinquennale), per altro verso introduce temi manifestamente inconferenti ( in relazione al rivendicatogiudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva, a tacer d'altro ostacolato dal disposto di cui all'art 69, comma 4, cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/3/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione all'aggravante contestata per il capo 9e alla ritenuta recidiva infraquinquennale), per altro verso introduce temi manifestamente inconferenti ( in relazione al rivendicatogiudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva, a tacer d'altro ostacolato dal disposto di cui all'art 69, comma 4, cp) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20
Sentenza Cassazione n. 19696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris