CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32784/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn. 2962/2017 depositata i l 27/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello della contribuente [OSCURATO:SOCIETA] contro la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto del suo ricorso avverso l’avviso di accertamento per IRES; IRAP e IVA a seguito di determinazione di un maggiori ricavi e minori costi per il 2005. 2. La CTR ha disatteso le contestazioni dell’Ufficio relative ai costi e, in particolare, ha ritenuto corretta la contabilizzazione dei costi di pubblicità nell’esercizio 2005 (residuo fattura n. 3 del 30.9.2005 a seguito di storno con nota di credito n. 1 del 19.12.2005 di quelli relativi al 2006) e di quelli ulteriori per euro 369.250,00 fondati su fatture. 3.Il ricorso si fonda su due motivi. 4.E’ rimasta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi in ordine al rilievo relativo al recupero a tassazione di ricavi per euro 110.000,00. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2.Dalla lettura del ricorso, che riporta per autosufficienza sia il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato sia per sintesi gli atti processuali, risulta che la pretesa erariale era fondata anche sull’accertamento di maggiori ricavi per euro 110.000,00, voce sulla quale si erano incentrati il ricorso della contribuente e il successivo gravame; la CTR ha acco lto l’appello in toto , con annullamento dell’intero atto impositivo, ma ha trascura t o completamente l’esame delle questioni relative ai maggiori ricavi accertati. 2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 21, 26 d.P.R. n. 633/1972, 109 d.P.R. n. 917/1986, 115 comma 1 c.p.c. e 2697 c.c.. 2.1.In particolare, con riguardo ai costi di pubblicità l’Agenzia ha dedotto che la CTR aveva fondato il suo convincimento su mere asserzioni di parte mentre la nota di credito n. 1 del 19.12.2005 (“nota di credito parziale su fatt. n. 3/2005”) non consentiva di imputare i costi stornati al 2006; inoltre, la CTR aveva errato nel ritenere sufficienti le fatture relative agli ulteriori costi per euro 369.250,00 che, invece, erano estremamente generiche quanto alla descrizione delle prestazioni. 2.2. Il motivo è inammissibile in quanto sotto il paradigma della violazione di legge si tende in realtà a rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivato. 2.3. Il riferimento all’ art. 115 c.p.c. , contenuto nel motivo, richiama il “travisamento della prova” che, per essere censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione dellaprova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507 del 2023; Cass. n. 37382 del 2022). In questo caso non risulta la ricorrenza di questi elementi , sui quali l’Agenzia neppure si sofferma. 2.4. Quanto , poi, alle fatture relative ai costi per eur o 369.250,00, ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e dellefatture (Cass. n. 28246 del 2020) e, anche in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità dellafattura , non redatta in conformità ai requisiti dicontenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. n. 9912 del 2020; Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 211 del 2018) e alla detrazione dell'IVA (v. in tema Cass. n. 21980 del 2015; Cass. 29290 del 2018). L 'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, sotto l'intitolazione "Fatturazione delle operazioni" richiede che «Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:... 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione». 2.5. In questo caso, non si denunciano precisi profili di difformità delle fatture dallo schema legale ma ci si li mita ad affermare l a loro “inidoneità” a costituire prova , sulla sola considerazione che «la complessità nonché la novità delle operazioni commerciali richiedeva un maggior dettaglio formale dei documenti di spesa per consentire all’Ufficio di operare i dovuti controlli», cosicché la doglianza resta su un piano prettamente meritalee valutativo. 3. Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso , rigettato il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizion