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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 14094/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23035-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13151/2020 del TRIBUNALE di MILANO.

Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che la Corte di c assazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e la conseguente competenza del Tribunale di Milano.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’Unione Comunale dei Colli ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l’[OSCURATO:SOCIETA]., lo studio legale tributario Casati e Pierandrea e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in persona, chiedendo che fosse ordinato, ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ., di rendere il conto del loro operato nei confronti della parte attrice; che a sostegno della domanda l’Unione ha premesso che la società convenuta, unitamente allo studio legale suindicato e all’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto attività di recupero dei crediti derivanti dall’omesso pagamento, da parte di terzi, di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada; che tale attività, originariamente concordata per l’anno 2010, era stata poi richiesta anche per i successivi anni 2011 e 2012 e, con determinazione del 12 settembre 2013, fino al settembre 2014, e in conseguenza di tale accordo la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva aperto due conti correnti, a sé intestati, l’uno dedicato all’incasso dei pagamenti per le violazioni del codice della strada commesse da veicoli con targa italiana e l’altro per l’incasso dei pagamenti, per le stesse violazioni, commesse da veicoli con targa straniera; che nel settembre 2015, in base ad una serie di segnalazioni pervenute da soggetti destinatari degli atti prodromici all’esecuzione forzata, l’Unione aveva appreso che i convenuti avevano aperto un terzo conto corrente, non reso noto alla parte attrice, sul quale essi avevano invitato i contravventori ad effettuare il pagamento delle sanzioni pecuniarie e che per tale ragione l’Unione aveva chiesto chiarimenti e, non avendoli ricevuti, aveva deciso di adire la via giudiziaria; che si è costituita in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti; che nel corso del giudizio di primo grado la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia sia da devolvere alla giurisdizione della Corte dei conti; che ha resistito con controricorso l’Unione Comunale dei Colli, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche la questione di giurisdizione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi ne consiglia la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della complessità della materia; che, pertanto, la decisione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché il ricorso venga trattato alla pubblica udienza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23035-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13151/2020 del TRIBUNALE di MILANO. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che la Corte di c assazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e la conseguente competenza del Tribunale di Milano. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’Unione Comunale dei Colli ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l’[OSCURATO:SOCIETA]., lo studio legale tributario Casati e Pierandrea e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in persona, chiedendo che fosse ordinato, ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ., di rendere il conto del loro operato nei confronti della parte attrice; che a sostegno della domanda l’Unione ha premesso che la società convenuta, unitamente allo studio legale suindicato e all’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto attività di recupero dei crediti derivanti dall’omesso pagamento, da parte di terzi, di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada; che tale attività, originariamente concordata per l’anno 2010, era stata poi richiesta anche per i successivi anni 2011 e 2012 e, con determinazione del 12 settembre 2013, fino al settembre 2014, e in conseguenza di tale accordo la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva aperto due conti correnti, a sé intestati, l’uno dedicato all’incasso dei pagamenti per le violazioni del codice della strada commesse da veicoli con targa italiana e l’altro per l’incasso dei pagamenti, per le stesse violazioni, commesse da veicoli con targa straniera; che nel settembre 2015, in base ad una serie di segnalazioni pervenute da soggetti destinatari degli atti prodromici all’esecuzione forzata, l’Unione aveva appreso che i convenuti avevano aperto un terzo conto corrente, non reso noto alla parte attrice, sul quale essi avevano invitato i contravventori ad effettuare il pagamento delle sanzioni pecuniarie e che per tale ragione l’Unione aveva chiesto chiarimenti e, non avendoli ricevuti, aveva deciso di adire la via giudiziaria; che si è costituita in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti; che nel corso del giudizio di primo grado la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia sia da devolvere alla giurisdizione della Corte dei conti; che ha resistito con controricorso l’Unione Comunale dei Colli, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche la questione di giurisdizione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi ne consiglia la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della complessità della materia; che, pertanto, la decisione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché il ricorso venga trattato alla pubblica udienza. Così deciso in
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