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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 03550/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Modena che, su richiesta del competente ufficio finanziario, ha revocato, in data 4 gennaio 2021, in ragione della originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato in data 4 luglio 2019.

Il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendosi tenuto conto, nel provvedimento impugnato, dei redditi di [OSCURATO:PERSONA], che nell'anno di riferimento (2018) non conviveva con l'istante, come precisato nell'istanza di ammissione al patrocinio ("fino al 22 febbraio 2019 ero l'unico componente della mia famiglia anagrafica") e come dimostrato dai certificati di residenza; 2) la mancanza di motivazione.

2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso per cassazione è ammissibile, ricadendosi nell'ambio di applicazione dell'art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi del quale contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo

97. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria (come appunto avvenuto nel caso di specie), l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'ad 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d'el d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 10/03/2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01).

Si tratta, difatti, di un'impugnazione alternativa rispetto all'opposizione, che è il rimedio generale, comunque, esperibile, come confermato dall'uso, nell'art. 113, del verbo potere, che allude ad una mera facoltà.

Ragioni sistematiche, conseguenti alla necessità di coordinamento con l'art. 39 del d.P.R. n. 115 del 2002, che rispetto al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione limita il ricorso diretto per cassazione alla sola violazione di legge, inducono, pertanto, a ritenere che anche il ricorso per cassazione ex art. 113 è limitato al vizio della violazione di legge. 3.11 ricorso è fondato, atteso che la sua motivazione è così generica e indeterminata da non consentire di comprendere le specifiche ragioni della revoca e da risultare, pertanto, apparente, in violazione dell'art. 125 cod.proc.pen.

Difatti, la mancanza di motivazione sussiste non solo in caso di sua assenza grafica, ma anche di una sua totale genericità che la renda del tutto apparente (tra le tante in questo senso Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01)

4. In particolare, dal provvedimento, non emerge se sia tenuto conto anche del reddito di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'allegazione esplicita, contenuta nell'istanza di ammissione al beneficio, della mancata convivenza della stessa con U,stante nell'anno rilevante ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, che fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione.

In proposito occorre ricordare che, qualora all'epoca della proposizione dell'istanza, non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito, occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine (v.

Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cuseza, Rv. 279239 - 01, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata).

5. Neppure si è specificato se la revoca sia avvenuta per carenza originaria o solo sopravvenuta delle condizioni reddituali.

In proposito deve sottolinearsi che il provvedimento è stato redatto su modulo prestampato, in cui sono elencate le possibili ipotesi di revoca ex art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, ed in cui è stata indicata, tramite l'apposizione di una crocetta, senza nessun chiarimento e senza nessuna precisazione relativamente alle condizioni reddituali dell'istante, alla composizione del suo nucleo familiare ed all'annualità presa in considerazione, quella corrispondente alla lett. d), comprensiva, peraltro, di due ipotesi completamente diverse.

Il provvedimento di revoca deve, invece, specificare se ciò avvenga per la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agii artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed in tale seconda ipotesi da quale momento decorra la revoca.

6. La seconda censura, avente ad oggetto la carenza della motivazione, è pregiudiziale rispetto alla prima, che risulta conseguentemente assorbita, in quanto solo la chiara e comprensibile esplicitazione delle ragioni del provvedimento consentirebbe di verificare se vi è stata la dedotta violazione dì legge.

In proposito va, peraltro, ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero ai fini del provvedimento di revoca del beneficio già concesso, l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto (così espressamente punto

3.3. della motivazione di Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955 - 01).

Difatti, l'ultima dichiarazione dei redditi è solo un parametro di riferimento, considerato che il giudice può tener conto unitamente al reddito anche del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte, secondo l'espressa previsione dell'art. 96, comma 2, d.P.R. n.115/2002 (Sez. 4, n. 32138 del 22/04/2004, Dantini, Rv. 228937).

7. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per l'ulteriore corso al Tribunale di Modena.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Modena che, su richiesta del competente ufficio finanziario, ha revocato, in data 4 gennaio 2021, in ragione della originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato in data 4 luglio 2019. Il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendosi tenuto conto, nel provvedimento impugnato, dei redditi di [OSCURATO:PERSONA], che nell'anno di riferimento (2018) non conviveva con l'istante, come precisato nell'istanza di ammissione al patrocinio ("fino al 22 febbraio 2019 ero l'unico componente della mia famiglia anagrafica") e come dimostrato dai certificati di residenza; 2) la mancanza di motivazione. 2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso per cassazione è ammissibile, ricadendosi nell'ambio di applicazione dell'art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi del quale contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria (come appunto avvenuto nel caso di specie), l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'ad 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d'el d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 10/03/2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01). Si tratta, difatti, di un'impugnazione alternativa rispetto all'opposizione, che è il rimedio generale, comunque, esperibile, come confermato dall'uso, nell'art. 113, del verbo potere, che allude ad una mera facoltà. Ragioni sistematiche, conseguenti alla necessità di coordinamento con l'art. 39 del d.P.R. n. 115 del 2002, che rispetto al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione limita il ricorso diretto per cassazione alla sola violazione di legge, inducono, pertanto, a ritenere che anche il ricorso per cassazione ex art. 113 è limitato al vizio della violazione di legge. 3.11 ricorso è fondato, atteso che la sua motivazione è così generica e indeterminata da non consentire di comprendere le specifiche ragioni della revoca e da risultare, pertanto, apparente, in violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. Difatti, la mancanza di motivazione sussiste non solo in caso di sua assenza grafica, ma anche di una sua totale genericità che la renda del tutto apparente (tra le tante in questo senso Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) 4. In particolare, dal provvedimento, non emerge se sia tenuto conto anche del reddito di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'allegazione esplicita, contenuta nell'istanza di ammissione al beneficio, della mancata convivenza della stessa con U,stante nell'anno rilevante ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, che fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione. In proposito occorre ricordare che, qualora all'epoca della proposizione dell'istanza, non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito, occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine (v. Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cuseza, Rv. 279239 - 01, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata). 5. Neppure si è specificato se la revoca sia avvenuta per carenza originaria o solo sopravvenuta delle condizioni reddituali. In proposito deve sottolinearsi che il provvedimento è stato redatto su modulo prestampato, in cui sono elencate le possibili ipotesi di revoca ex art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, ed in cui è stata indicata, tramite l'apposizione di una crocetta, senza nessun chiarimento e senza nessuna precisazione relativamente alle condizioni reddituali dell'istante, alla composizione del suo nucleo familiare ed all'annualità presa in considerazione, quella corrispondente alla lett. d), comprensiva, peraltro, di due ipotesi completamente diverse. Il provvedimento di revoca deve, invece, specificare se ciò avvenga per la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agii artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed in tale seconda ipotesi da quale momento decorra la revoca. 6. La seconda censura, avente ad oggetto la carenza della motivazione, è pregiudiziale rispetto alla prima, che risulta conseguentemente assorbita, in quanto solo la chiara e comprensibile esplicitazione delle ragioni del provvedimento consentirebbe di verificare se vi è stata la dedotta violazione dì legge. In proposito va, peraltro, ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero ai fini del provvedimento di revoca del beneficio già concesso, l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto (così espressamente punto 3.3. della motivazione di Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955 - 01). Difatti, l'ultima dichiarazione dei redditi è solo un parametro di riferimento, considerato che il giudice può tener conto unitamente al reddito anche del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte, secondo l'espressa previsione dell'art. 96, comma 2, d.P.R. n.115/2002 (Sez. 4, n. 32138 del 22/04/2004, Dantini, Rv. 228937). 7. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per l'ulteriore corso al Tribunale di Modena. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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