CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]N. 14/2020 Trib. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Frosinone n.1705/2021 depositato il28/09/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 22138/2023Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 18397/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]