CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 25504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONEavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1047/2022 depositata il 24/3/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13688/2022Numero sezionale 5615/2026Numero di raccolta generale 25504/2026Data pubblicazione 17/09/2026Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che GiovannaBarreca impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale diReggio Calabria la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201700001654000, notificata il 7/11/2017, fondata su undicicartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento, deducendo l’omessanotifica degli atti presupposti ed altri vizi formali.Si costituivano sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agente della riscossioneche resistevano al ricorso.La CTP dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione aicrediti di natura non tributaria ed accoglieva per il resto il ricorso,rilevando che la costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione,difesa da un avvocato del libero foro, era invalida e, conseguentemente,era inutilizzabile la documentazione dalla stessa prodotta. Riteneva altresìinidonea alla dimostrazione della notifica degli avvisi di accertamento, ladocumentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate.Proponeva appello la sola Agenzia delle Entrate, deducendo lalegittimità della notifica dei tre avvisi di accertamento esecutivi. Lacontribuente resisteva all’impugnazione, mentre l’Agente della riscossionenon si costituiva.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Calabria rigettava l’appello e condannava l’appellante alpagamento delle spese, osservando che “a prescindere dalla correttezza omeno delle notifiche degli avvisi di accertamento, non risultanoprocessualmente provate le notifiche delle cartelle esattoriali presupposteall’avviso di iscrizione ipotecaria che pertanto deve essere annullato”.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.La contribuente ha resistito con controricorso.Numero registro generale 13688/2022Numero sezionale 5615/2026Numero di raccolta generale 25504/2026Data pubblicazione 17/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va rilevato che, sebbene il ricorso risulti propostoanche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non vi è provadella notifica dello stesso a tale soggetto.È ravvisabile, tuttavia, un litisconsorzio quanto meno processuale conl’Agente della riscossione (l’atto impugnato è stato emesso daquest’ultimo) che impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensidell’art. 331 c.p.c., nei confronti di quest’ultimo entro il termine di 60giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. P.Q.MLa Corte dispone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro iltermine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria,della presente ordinanza e rinvia all’adunanza camerale del 29 gennaio2027.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]