CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 12178/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3922/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Errico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro Ministero dell’Istruzione e del Merito; intimato - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia n. 443/2023 pubblicata il 2 agosto 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Belluno prospettando che:aveva conseguito la qualifica di Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina presso il centro studi Sannitico di Durazzano nell’a.s. 2012-2013; detto centro studi aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio regionale per la Campania, istanze per il riconoscimento dello status di scuola paritaria all’Istituto tecnico settore economico e all’Istituto professionale Settore servizi per l’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, entrambi siti in Durazzano; tali istanze erano state respinte; in seguito a un contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015, il riconoscimento in questione era stato concesso con decreto dell’USR Campania dell’11 gennaio 2016; aveva chiesto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio scolastico 2018-2021 per i profili Collaboratore scolastico e Cuoco, allegando il diploma conseguito presso il [OSCURATO:PERSONA]; era stato individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per espletare un incarico di supplenza in qualità di collaboratore scolastico presso l’I.C. F. Berton con decorrenza dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e, per l’a.s. 2019/20 presso l’I.S. Antonio della Lucia dal 21 settembre 2019 al 30 giugno 2020; con decreto del 15 aprile 2020 il dirigente scolastico dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la sua decadenza dalle menzionate graduatorie, con disconoscimento del servizio prestato dal 15 settembre 2018; con successivo decreto del 16 aprile 2020 aveva disposto la risoluzione anticipata del contratto. Il ricorrente ha chiesto che i menzionati decreti fossero dichiarati illegittimi, che fosse disposto il suo reintegro nelle citate graduatorie, incrementando il suo punteggio nella misura in cui sarebbe aumentato se il rapporto di lavoro non fosse stato interrotto e che fosse disposto il risarcimento del danno da lui patito. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 49 del 2021, ha rigettato il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 443/2023, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. La P.A. intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo unico della legge n. 62 del 2000, dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 e dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Egli sostiene che sarebbe erronea la decisione della corte territoriale, in quanto non si sarebbe avveduta del carattere dirimente dell’intervenuto riconoscimento retroattivo, in favore del “Centro studi sannitico”, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, della natura di scuola paritaria - ad ogni effetto di legge e, dunque, anche con riferimento alla validità dei titoli di studio rilasciati dal detto istituto - in forza della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 360 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevache il ricorso in esame riveste valenza nomofilattica, anche in considerazionedel principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cuiampiezza ed estensione, alla luce della peculiarità della fattispecie, vanno opportunamenteesplorate. P.Q.M LaCorte rinviala causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza