CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 31761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, ex art. 444 del codice di rito, in data 10.2.2023, con la quale è stata applicata nei confronti della predetta la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ritenuta la continuazione tra i reati, deduce la violazione degli artt. 444, 448 cod. proc. pen. e 53 L. 689/81 lamentando che il giudice ha disatteso la richiesta avanzata dall'imputato di sostituzione della pena imposta con quella dei lavori di pubblica utilità, interpretando in maniera errata il nuovo disposto normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 53 cit. , come modificato dalla L. 152/22che consentirebbe di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - per la quale è stabilita la pena massima di anni tre di reclusione - anche in caso di sforamento di tale limite allorquando si versi nell'ipotesi di reato continuato rispetto al quale per ogni singolo aumento di pena si rientri nel suddetto limite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente precisare che la richiesta di patteggiannento interveniva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui prestato il consenso da parte del P.M. il patto era quindi perfezionato, e che alla successiva udienza del 10.2.2023 la difesa si limitava in buona sostanza a chiedere la sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla riforma Cartabia di cui al D.Igs. n. 150 DEL 2022, entrato nelle more in vigore; richiesta che veniva rigettata dal giudice che in sentenza precisava che essa non poteva trovare accoglimento per essere la pena richiesta concordemente dalle parti di anni tre e mesi tre di reclusione ossia superiore a quella prevista per la invocata sostituzione, come introdotta e disciplinata dalla riforma. Ebbene, pure a voler ritenere, argomentando alla luce della pronuncia Sez. 4, n. 11209 del 23/02/2012, Rv. 252173 - secondo cui in tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall'interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all'accordo - che la sopravvenienza della norma più favorevole introduttiva della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità legittimasse in astratto la richiesta di modifica dell'accordo già perfezionato, si deve osservare che tuttavia nel caso di specie - come correttamente interpretato dal giudice di merito - difettano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva con tale pena sostitutiva. La richiesta in tal senso avanzata dalla difesa è stata infatti correttamente ritenuta non accoglibile dal giudice che ha giustamente fatto riferimento alla nuova disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 53 - come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 - che prevede, ora, espressamente, solamente che : " 3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 cod. pen.". Il chiaro tenore letterale della nuova norma non lascia dubbi sul fatto che ora il legislatore abbia inteso dettare una disciplina unica ai fini della determinazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53, nel senso che anche nel caso in cui essa sia la risultante dell'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale si dovrà considerare la sola pena finale ossia quella risultante all'esito dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 c.p., fermo restando che, come già interpretato nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 53, in caso di patteggiamento - come in quello di rito abbreviato - rileverà la pena finale applicata, considerando quindi - nell'ottica di favor per i riti alternativi - la riduzione per il rito. Tale diversa impostazione è frutto della discrezionalità del legislatore che ha inteso favorire la possibilità di applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione ma ha al contempo dettato una regola netta e precisa quanto alla pena detentiva da considerare al fine di stabilire se essa è sostituibile o meno con una di quelle previste dal nuovo art. 53 individuandola nella pena finale, inflitta o applicata, anche nei casi di cui all'art. 81 cod. pen.; e che questa sia la voluntas legis emerge con chiarezza dal tenore della norma di cui al nuovo art. 53, che a differenza di quella previgente - che dettava una diversa regola per i casi di cui all'art. 81 c.p. prevedendo (comma 4) che "Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte dì pena per i reati per quali opera la sostituzione" - prevede ora (nuovo comma 3) unicamente che " 3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 cod. pen.". In altri termini l'art. 53 nella sua nuova formulazione prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per concorso formale o continuazione, ossia della pena finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. Ciò significa che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - non potrà in ogni caso essere superato. D'altra parte la giurisprudenza formatasi con riferimento al vecchio art. 53 si era comunque espressa nei seguenti termini in caso di patteggiamento :" In tema di patteggiamento sulla pena o sul rito per più reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva della pena detentiva breve, ex art.53 della legge 24 novembre 1981, n.689, deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Detto trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti" (Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 02/06/1999, Rv. 215068 - 01) Non vi è, invece, più spazio per quella giurisprudenza formatasi in relazione al vecchio art. 53 che aveva affermato che " In tema di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, anche quando si procede nelle forme del rito abbreviato o di applicazione della pena, rileva comunque, ai fini dei limiti di legge di cui &l' art. 53 della legge n. 689 del 1981, nel caso di più reati uniti dal vincolo della continuazione, la sanzione risultante all'esito della diminuzione di un terzo di quella da irrogare in concreto, e perciò successiva all'aumento determinato dalla continuazione, salvo che la pena per il reato più grave sia già comunque suscettibile di sostituzione a prescindere dal rito prescelto, riacquistando in tal caso vigore il principio stabilito dall'ultimo comma dell art. 53 cit. che prevede, come riferimento, la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione" (Sez. 3, Sentenza n. 35973 del 07/05/2021, Rv. 282478 - 01). Attraverso la codificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finora disciplinato esclusivamente dalla Legge speciale n. 689/1981, il legislatore della riforma mira a favorirne l'applicazione da parte del giudice della cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dai novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione. Ne dovrebbe conseguire l'alleggerimento del carico della magistratura di sorveglianza, e, sul versante penitenziario, la riduzione del sovraffollamento carcerario, evitando l'ingresso in carcere dei condannati, con incentivazione di misure volte soprattutto alla risocializzazione del condannato. In un siffatto nuovo sistema, nel suo complesso certamente migliorativo sia sul versante sostanziale dell'estensione dell'applicabilità delle pene sostitutive - non più definite sanzioni a sottolinearne la natura di vere e proprie pene nella rinnovata ottica del concetto stesso di pena tesa anche alla risocializzazione - attraverso la fissazione della soglia massima che giunge sino ai quattro anni di detenzione e la previsione delle nuove tipologie di pene sostitutive applicabili da parte del giudice della cognizione - tra le quali í lavori di pubblica utilità non più circoscritti solo a determinati reati - , sia sui versante processuale della possibilità dì una loro applicazione già in sede di cognizione - con la previsione anche del sub procedimento di cui all'art. 545-bis c.p.p. - , non è invero affatto ingiustificata la nuova diversa previsione di cui al comma terzo del nuovo art. 53 che ha di contro inteso ricondurre ad unità il criterio di individuazione della pena da considerare ai fini della verifica della sua sostituzione individuandola sempre in quella finale, tenuto conto dell' innalzamento della soglia che consente di raggiungere tetti di pena elevati - sino a quattro anni; non può, per altro verso, che essere unitario il concetto di pena allorquando si tratta della sua esecuzione in quanto tale non scindibile in diversi rivali esecutivi che finirebbero col vanificare la ratio sottesa al favor mostrato dal legislatore verso la pena sostitutiva; laddove la finalità deflattiva col ricorso ai riti alternativi è in ogni caso realizzata attraverso il complesso delle modifiche introdotte al riguardo a cui si aggiungono le nuove previsioni in tema dì pene sostitutive, rimanendo peraltro in ogni caso fermo che la valutazione della pena finale andrà ovviamente operata all'esito della riduzione per il rito. La chiarezza del nuovo di-sposto normativa rende manifestamente infondato il ricorso. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ri- corrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorr