CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Simioni- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 3183/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 12 ottobre 2022;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 20maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Per quanto ancora controverso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,utilizzatrice di un impianto di miscelazione di sabbia e cemento dotatoNumero registro generale 9071/2023Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 18485/2026Data pubblicazione 08/06/2026di motocompressore installato su un rimorchio concessole in leasingdalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed assicurato contro i danni con polizzan.2012/10/2474876 della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, domandògiudizialmente la condanna del predetto assicuratore alla somma dieuro 86.423,82, per i danni subiti dall’impianto a causa di un incendio.Nel costituirsi in lite, la compagnia assicuratrice eccepì il difetto dilegittimazione attiva dell’attrice, deducendo di aver stipulato la citatapolizza con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che, in forza delle condizionigenerali di assicurazione, l’indennizzo poteva essere pagato soltanto alcontraente o con il consenso di quest’ultimo.2. La domanda attorea è stata disattesa in ambedue i gradi delgiudizio di merito.3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, per un motivo.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 1322, 1362 e 1372 del codice civile.In sintesi, la ricorrente assume che con l’appendice di variazioneallegata alle condizioni di assicurazione del contratto in questione -sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] («contraente»), dalla [OSCURATO:SOCIETA]. («società») e dalla Novaedil sottofondi s.r.l.(«conduttore») – le parti avevano espressamente derogato allaclausola 4.12 delle c.g.a. (la quale attribuiva al contraente la titolaritàdelle azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza) e trasferito dalcontraente al conduttore la titolarità del diritto all’indennizzo, «con laconseguenza che alcun ulteriore “consenso” è dovuto per laliquidazione del medesimo».r.g. n. 9071/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9071/2023Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 18485/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Il motivo è fondato.2.1. Occorre innanzitutto procedere alla corretta qualificazione delrapporto assicurativo dedotto in controversia.Il contenuto oggettivo del contratto in parola – per come accertatodal giudice di merito – consiste nella copertura dei danni causati (ancheda incendio) all’impianto di miscelazione concesso dalla contraenteIn un contratto del genere, la qualità di assicurato – individuata, amente dell’art. 1904 cod. civ., in base alla titolarità dell’interessecontrario all’avverarsi del rischio garantito – va senza dubbio attribuitaalla società di leasing: l’interesse esposto al rischio del perimento o deldanneggiamento dell’impianto è, infatti, soltanto quello del proprietariodel bene, mentre l’utilizzatore è portatore di un diverso interesse almantenimento dell’integrità del bene, correlato non alla perdita di esso(che non fa parte del suo patrimonio) bensì alla perdita della possibilitàdi utilizzarlo a fini economici.La contraente [OSCURATO:PERSONA] è dunque anche soggetto assicurato:del tutto fuor di luogo sono, quindi, i riferimenti operati dalla sentenzagravata agli istituti (richiamati, peraltro, in maniera indistinta)dell’assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta.In quanto assicurato, è la società di leasing - non perché designatodalle parti, ma per la intrinseca natura dell’operazione assicurativa – ilsoggetto creditore del diritto all’indennizzo: sicché natura meramentericognitiva riveste la clausola 4.12 delle c.g.a. là dove conferisce a talesocietà la titolarità dei diritti nascenti dal contratto.2.2. Ma il contratto di assicurazione – senza che ciò importi derogaal principio indennitario – ben può consentire all’assicurato di cedere(così come di dare in pegno) a terzi il proprio diritto all’indennizzo: siconfigura, in tal caso, una ordinaria vicenda circolatoria di un credito,non già una rinuncia al diritto.r.g. n. 9071/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9071/2023Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 18485/2026Data pubblicazione 08/06/2026E proprio siffatto significato assume, nella fattispecie in scrutinio,l’appendice di variazione invocata dal ricorrente (e pedissequamentetrascritta, mediante fotoriproduzione, in ricorso) con cui «il contraentecede al conduttore il diritto all’indennizzo derivante dalla polizza»:pattuizione approvata con sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti(contraente, società, conduttore) e che determina, senza necessità diulteriori manifestazioni di volontà, il trasferimento della titolarità delcredito nascente in caso di avveramento del rischio garantito.D’altro canto, detta appendice risulta convenuta «a seguito e conrispetto del provvedimento Isvap 2946 del 6.12.2011», che, come ènoto, vietò agli intermediari assicurativi di assumere, in relazione aduno stesso contratto, anche la veste di beneficiari dell’indennizzo.Tanto induce a ritenere che, nel caso de quo, la suddetta appendicefu stipulata allo scopo di evitare il cumulo, in capo alla società dileasing, della veste di intermediario (per avere proposto essa stessaall’utilizzatore la stipula di quella determinata polizza con quelladeterminata compagnia) e di beneficiario.2.3. Pertanto, nel negare rilevanza alla pattuizione dell’appendiceche trasferiva all’utilizzatore il diritto all’indennizzo (avente ad oggettoi danni subiti dalla res, non altre utilità economiche legate all’utilizzo diessa, quali, ad esempio, i canoni di leasing), il giudice territoriale haviolato l’art. 1372 cod. civ., travisando (ed anzi statuendo in contrastocon) il contenuto oggettivo del contratto.3. La sentenza impugnata va pertanto cassata: occorrendo ulterioriaccertamenti di fatto, va disposto il rinvio, per nuovo esame dellacontroversia, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione,cui è altresì demandato di provvedere alla disciplina delle spese delpresente giudizio di legittimità.r.g. n. 9071/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9071/2023Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 18485/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì diprovvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 9071/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]