CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sede di udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestata aggravante del 1fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. 2. Avverso l'indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l'inosservanza dell'art. art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Secondo il ricorrente l'energia elettrica rientra nel novero delle cose destinate a pubblico servizio, sì da integrare pienamente l'aggravante contestata che rende il reato procedibile di ufficio. 3. Il ricorso del Pubblico ministero va qualificato come appello. 3.1. La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di "non luogo a procedere" emessa dal giudice all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554- bis e ss. cod. proc. pen. Questa Sezione ha affermato come la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554er cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289327 - 01). 3.2. Il ricorso deve essere, pertanto, qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e i principi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. P.Q.M. Q P.Q.M2 [OSCURATO:PERSONA] GIUk RIO Germe! nzuise