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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22471/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BEN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, per difetto di ritualità della querela. [OSCURATO:PERSONA] L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di appropriazione indebita- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e decadenza (artt. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 96, 101, 122, 336, 337, comma 1, 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.), per non avere la Corte territoriale rilevato ex officio la causa di improcedibilità dell'azione penale per la irritualità della querela, proposta da rappresentanti della persona giuridica con atto recante sottoscrizione non autenticata e depositato -a mezzo di incaricato esterno- presso l'ufficio di polizia giudiziaria, tanto in palese violazione di quanto dispone il comma 1 dell'art. 337 cod. proc. pen..

2. Inosservanza della norma penale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c, 161, 162, 164, cod. proc. pen.); la Corte, pur sollecitata da specifico motivo di gravame sul punto, non ha colto la evidente ragione di nullità della citazione a giudizio dell'imputato, cui il decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato presso il difensore domiciliatario ex lege (ai sensi dell'art. 157, 159, 161, comma 4, cod. proc. pen.) mentre occorreva rinnovare le ricerche presso il domicilio in precedenza dichiarato.

3. Ancora, inosservanza della norma processuale stabilità a pena di nullità e deficit motivazionali (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 191, 591, 515, 602, 526, cod. proc. pen.), per non avere la Corte territoriale rilevato la inutilizzabilità ai fini del decidere della deposizione resa dal teste escusso innanzi a giudice diversa persona fisica, laddove la difesa non aveva prestato consenso alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è ammissibile e fondato in tema di censurato difetto della condizione di procedibilità.

1. Va rilevato -come emerge dal testo della decisione impugnata e dal tenore degli atti di impugnazione- che, mentre con l'atto di appello erano state formulate unicamente questioni attinenti alla responsabilità dell'imputato ed alla nullità del decreto di citazione a giudizio, con il primo motivo di ricorso l'imputato ha dedotto, per la prima volta nella sede di legittimità, la irritualità della querela, proposta, con sottoscrizione non autenticata, da rappresentanti della persona giuridica ed affidata ad un terzo per la presentazione presso gli uffici della polizia giudiziaria.

1.1. Ritiene la Corte che trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), la stessa rende comunque ammissibile il ricorso in sede di legittimità (la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedímento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, Rv. 275981; Sez. 2, n. 37058, del 1/10/2020, Federici, n. m., Sez. 3, n. 35767, del 21/4/2017, Galizio, Rv. 271245).

1.2. Sussiste la denunciata violazione di legge.

L'art. 337, comma 1, del codice di rito, stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia e che la stessa "con sottoscrizione autentica" può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337, comma 1, cod. proc. pen., dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); autenticazione che costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, RV 261631; Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), talché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale (Sez. 2, n. 51565, del 10/11/2016, Rv. 268351; Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224).

L'art. 337 del codice di rito prevede, poi, al comma tre, che la querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

Tale previsione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, basterebbe l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza.

Deve viceversa ritenersi che detta indicazione non esclude l'obbligo di autenticazione, laddove la querela venga depositata da altro soggetto, all'uopo incaricato, o spedita per posta in piego raccomandato.

La stessa Corte costituzionale (sent. n. 115/2004) ha avuto modo di chiarire come il legislatore, prevedendo che la querela, ove venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata della sottoscrizione autentica del querelante, ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica sull'autenticità della sottoscrizione del querelante e, quindi, sulla sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, "possa mettersi inutilmente in movimento".

Tale esigenza, ossia quella di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale deve dirsi sussistente in tutti i casi di presentazione di querela, sicché, quando quest'ultima, recapitata da un incaricato o spedita per posta, sia proposta da un privato è necessaria l'autentica della sottoscrizione, sia che egli agisca quale singolo sia che lo faccia quale legale rappresentante di una persona giuridica, non essendovi ragione alcuna di distinguo.

Diverso è il caso di presentazione della querela da parte di un ente pubblico, che non necessita di autenticazione della sottoscrizione, in quanto l'atto sottoscritto dal pubblico ufficiale è autentico "ex se" e non ha bisogno di ulteriori autenticazioni, a condizione che siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza (nei termini: Sez. 6, n. 9444 del 10.7.2000, RV 217706; Sez. 6, n. 6252 del 24.3.2000, Rv 216316; Sez. 5, n. 4570 del 16.12.2003, Rv 228063).

E' agevole osservare, poi, che il fine di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale non può essere soddisfatto dall'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, richiesta dall'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., non garantendo detta indicazione la sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, ma incidendo sul diverso piano della riferibilità della querela alla persona giuridica, dando contezza del collegamento tra la persona fisica, che agisce in nome e per conto della persona giuridica, e quest'ultinna.

Ne discende allora che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza è requisito ulteriore rispetto all'autentica della sottoscrizione, necessaria, quest'ultima, al fine della validità della querela proposta dal privato.

Applicando al caso di specie tali principi, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata in uno a quella di primo grado, essendo improcedibile l'azione penale per difetto di rituale querela.

2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali sono state dedotte violazioni della legge penale incriminatrice ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, che non possono essere esaminate dalla Corte in ragione della immediata evidenza della causa di improcedibilità dedotta (Sez. 2, n. 45160, del 22/10/2015, Rv. 265098: La mancanza di una condizione di procedibilità - nella specie, la querela - osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità); il che non pregiudica l'azione civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per irritualità della querela.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BEN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, per difetto di ritualità della querela. [OSCURATO:PERSONA] L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di appropriazione indebita- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e decadenza (artt. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 96, 101, 122, 336, 337, comma 1, 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.), per non avere la Corte territoriale rilevato ex officio la causa di improcedibilità dell'azione penale per la irritualità della querela, proposta da rappresentanti della persona giuridica con atto recante sottoscrizione non autenticata e depositato -a mezzo di incaricato esterno- presso l'ufficio di polizia giudiziaria, tanto in palese violazione di quanto dispone il comma 1 dell'art. 337 cod. proc. pen.. 2. Inosservanza della norma penale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c, 161, 162, 164, cod. proc. pen.); la Corte, pur sollecitata da specifico motivo di gravame sul punto, non ha colto la evidente ragione di nullità della citazione a giudizio dell'imputato, cui il decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato presso il difensore domiciliatario ex lege (ai sensi dell'art. 157, 159, 161, comma 4, cod. proc. pen.) mentre occorreva rinnovare le ricerche presso il domicilio in precedenza dichiarato. 3. Ancora, inosservanza della norma processuale stabilità a pena di nullità e deficit motivazionali (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 191, 591, 515, 602, 526, cod. proc. pen.), per non avere la Corte territoriale rilevato la inutilizzabilità ai fini del decidere della deposizione resa dal teste escusso innanzi a giudice diversa persona fisica, laddove la difesa non aveva prestato consenso alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è ammissibile e fondato in tema di censurato difetto della condizione di procedibilità. 1. Va rilevato -come emerge dal testo della decisione impugnata e dal tenore degli atti di impugnazione- che, mentre con l'atto di appello erano state formulate unicamente questioni attinenti alla responsabilità dell'imputato ed alla nullità del decreto di citazione a giudizio, con il primo motivo di ricorso l'imputato ha dedotto, per la prima volta nella sede di legittimità, la irritualità della querela, proposta, con sottoscrizione non autenticata, da rappresentanti della persona giuridica ed affidata ad un terzo per la presentazione presso gli uffici della polizia giudiziaria. 1.1. Ritiene la Corte che trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), la stessa rende comunque ammissibile il ricorso in sede di legittimità (la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedímento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, Rv. 275981; Sez. 2, n. 37058, del 1/10/2020, Federici, n. m., Sez. 3, n. 35767, del 21/4/2017, Galizio, Rv. 271245). 1.2. Sussiste la denunciata violazione di legge. L'art. 337, comma 1, del codice di rito, stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia e che la stessa "con sottoscrizione autentica" può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337, comma 1, cod. proc. pen., dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); autenticazione che costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, RV 261631; Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), talché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale (Sez. 2, n. 51565, del 10/11/2016, Rv. 268351; Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224). L'art. 337 del codice di rito prevede, poi, al comma tre, che la querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Tale previsione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, basterebbe l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza. Deve viceversa ritenersi che detta indicazione non esclude l'obbligo di autenticazione, laddove la querela venga depositata da altro soggetto, all'uopo incaricato, o spedita per posta in piego raccomandato. La stessa Corte costituzionale (sent. n. 115/2004) ha avuto modo di chiarire come il legislatore, prevedendo che la querela, ove venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata della sottoscrizione autentica del querelante, ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica sull'autenticità della sottoscrizione del querelante e, quindi, sulla sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, "possa mettersi inutilmente in movimento". Tale esigenza, ossia quella di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale deve dirsi sussistente in tutti i casi di presentazione di querela, sicché, quando quest'ultima, recapitata da un incaricato o spedita per posta, sia proposta da un privato è necessaria l'autentica della sottoscrizione, sia che egli agisca quale singolo sia che lo faccia quale legale rappresentante di una persona giuridica, non essendovi ragione alcuna di distinguo. Diverso è il caso di presentazione della querela da parte di un ente pubblico, che non necessita di autenticazione della sottoscrizione, in quanto l'atto sottoscritto dal pubblico ufficiale è autentico "ex se" e non ha bisogno di ulteriori autenticazioni, a condizione che siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza (nei termini: Sez. 6, n. 9444 del 10.7.2000, RV 217706; Sez. 6, n. 6252 del 24.3.2000, Rv 216316; Sez. 5, n. 4570 del 16.12.2003, Rv 228063). E' agevole osservare, poi, che il fine di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale non può essere soddisfatto dall'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, richiesta dall'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., non garantendo detta indicazione la sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, ma incidendo sul diverso piano della riferibilità della querela alla persona giuridica, dando contezza del collegamento tra la persona fisica, che agisce in nome e per conto della persona giuridica, e quest'ultinna. Ne discende allora che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza è requisito ulteriore rispetto all'autentica della sottoscrizione, necessaria, quest'ultima, al fine della validità della querela proposta dal privato. Applicando al caso di specie tali principi, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata in uno a quella di primo grado, essendo improcedibile l'azione penale per difetto di rituale querela. 2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali sono state dedotte violazioni della legge penale incriminatrice ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, che non possono essere esaminate dalla Corte in ragione della immediata evidenza della causa di improcedibilità dedotta (Sez. 2, n. 45160, del 22/10/2015, Rv. 265098: La mancanza di una condizione di procedibilità - nella specie, la querela - osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità); il che non pregiudica l'azione civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per irritualità della querela. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 20
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