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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04386/2022

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la seguente ORDINANZA (Ce( tc.5 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA1\3(A/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'assise di Trapani, il 16 luglio 2013, confermata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo irrevocabile il 4 marzo 2016, con la quale il predetto veniva condannato all'ergastolo per i reati di omicidio aggravato, di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale d pubblica sicurezza, di occultamento di cadavere.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, personalmente, denunciando la insussistenza di elementi di prova ed indiziari circa la responsabilità per l'omicidio, nonché contestato l'esito cui sono addivenuti i giudici di merito, sulla base di perizie indicate tutte come favorevoli alla tesi difensiva. 3.Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Si rileva che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] orio E D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (Ce( tc.5 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA1\3(A/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'assise di Trapani, il 16 luglio 2013, confermata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo irrevocabile il 4 marzo 2016, con la quale il predetto veniva condannato all'ergastolo per i reati di omicidio aggravato, di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale d pubblica sicurezza, di occultamento di cadavere. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, personalmente, denunciando la insussistenza di elementi di prova ed indiziari circa la responsabilità per l'omicidio, nonché contestato l'esito cui sono addivenuti i giudici di merito, sulla base di perizie indicate tutte come favorevoli alla tesi difensiva. 3.Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si rileva che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] orio E D
Sentenza Cassazione n. 04386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris