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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 33651/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce, adito con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. da CICALA Michele, ha rigettato l'impugngzione da questi proposta avverso il provvedimento con cui il G._j_43,-etel-Tribunale di Lecce aveva disatteso la richiesta di rilascio di copia integrale dei file audio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel procedimento in cui era stata emessa, nei confronti del CICALA, un'ordinanza applicativa di misura cautelare in data 18/03/2021.

2. Ricorre per cassazione il CICALA, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura l'ordinanza per aver il Tribunale motivato il rigetto con la mancata indicazione di una specifica finalità difensiva alla base della richiesta di copia integrale.

Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento delle deduzioni svolte in appello con riferimento alla mancata celebrazione dell'"udienza stralcio" prevista dall'art. 268 cod. proc. pen., e alla conseguente necessità di considerare tutte le intercettazioni - secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità - ritualmente depositate agli atti.

L'assenza di iniziative del P.M. nel disporre l'udienza in questione non poteva comportare conseguenze negative sul diritto dell'indagato di conoscere pienamente gli indizi posti a fondamento delle accuse.

Si richiamano, sul punto, precedenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Assume invero rilievo preliminare ed assorbente, rispetto alla disamina del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale, la circostanza che il ricorrente ha utilizzato lo strumento dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. al di fuori delle ipotesi previste dal predetto articolo: il comma 1 prevede infatti l'esperibilità del rimedio "contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero".

D'altra parte, eventuali violazioni dei diritti di difesa correlate al mancato o incompleto esame delle intercettazioni potranno determinare l'insorgere di nullità deducibili nel procedimento cautelare personale o in quello di merito (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5286 del 16/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280882 - 01: «in tema di intercettazioni, il provvedimento di rigetto della richiesta della difesa dell'imputato di fissazione della cd. udienza di stralcio non è abnorme, in quanto non si pone al di fuori del sistema processuale e, pur qualora fondato su considerazioni non corrette, non determina alcuna situazione di irrimediabile stasi processuale, potendo siffatte considerazioni essere ulteriormente rivalutate, nè tale provvedimento è affetto da nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, qualora la difesa medesima abbia avuto piena possibilità di accedere al compendio captativo»).

Solo per completezza, si ritiene comunque opportuno evidenziare che le considerazioni svolte dal Tribunale appaiono in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che «in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva.

In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CICALA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in data 8 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce, adito con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. da CICALA Michele, ha rigettato l'impugngzione da questi proposta avverso il provvedimento con cui il G._j_43,-etel-Tribunale di Lecce aveva disatteso la richiesta di rilascio di copia integrale dei file audio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel procedimento in cui era stata emessa, nei confronti del CICALA, un'ordinanza applicativa di misura cautelare in data 18/03/2021. 2. Ricorre per cassazione il CICALA, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per aver il Tribunale motivato il rigetto con la mancata indicazione di una specifica finalità difensiva alla base della richiesta di copia integrale. Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento delle deduzioni svolte in appello con riferimento alla mancata celebrazione dell'"udienza stralcio" prevista dall'art. 268 cod. proc. pen., e alla conseguente necessità di considerare tutte le intercettazioni - secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità - ritualmente depositate agli atti. L'assenza di iniziative del P.M. nel disporre l'udienza in questione non poteva comportare conseguenze negative sul diritto dell'indagato di conoscere pienamente gli indizi posti a fondamento delle accuse. Si richiamano, sul punto, precedenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilievo preliminare ed assorbente, rispetto alla disamina del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale, la circostanza che il ricorrente ha utilizzato lo strumento dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. al di fuori delle ipotesi previste dal predetto articolo: il comma 1 prevede infatti l'esperibilità del rimedio "contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero". D'altra parte, eventuali violazioni dei diritti di difesa correlate al mancato o incompleto esame delle intercettazioni potranno determinare l'insorgere di nullità deducibili nel procedimento cautelare personale o in quello di merito (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5286 del 16/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280882 - 01: «in tema di intercettazioni, il provvedimento di rigetto della richiesta della difesa dell'imputato di fissazione della cd. udienza di stralcio non è abnorme, in quanto non si pone al di fuori del sistema processuale e, pur qualora fondato su considerazioni non corrette, non determina alcuna situazione di irrimediabile stasi processuale, potendo siffatte considerazioni essere ulteriormente rivalutate, nè tale provvedimento è affetto da nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, qualora la difesa medesima abbia avuto piena possibilità di accedere al compendio captativo»). Solo per completezza, si ritiene comunque opportuno evidenziare che le considerazioni svolte dal Tribunale appaiono in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che «in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CICALA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 8 lugli
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