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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 24614/2024

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uente DECRETO Sul ricorso 2354-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2439 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7 GIUGNO 2023 (RG 1555/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e del recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO Sul ricorso 2354-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2439 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7 GIUGNO 2023 (RG 1555/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e del recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Roma
Decreto Cassazione n. 24614/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris