CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 settembre 1971
Cassazione n. 06176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 15/05/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare infondato il primo motivo di ricorso e, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, provvedendo alla rideterminazione della pena; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino, che - illustrando i motivi di ricorso - ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile dei delitti previsti dagli artt. 337 e 639 cod. pen. (capi di imputazione nn. 1 e 4); la Corte di appello, inoltre, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta con la sentenza di primo grado. Per quanto di interesse in questa sede, occorre dire che la Corte di appello - valorizzando il materiale probatorio di natura dichiarativa raccolto nel corso del dibattimento di primo grado - ha ritenuto dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], persona detenuta presso la casa circondariale di Novara, abbia opposto resistenza ad un operatore di Polizia penitenziaria, tentando di impedire a quest'ultimo di chiudere la porta blindata della cella, frapponendo una mano tra le sbarre e la medesima porta blindata, rivolgendo al contempo minacce all'indirizzo del pubblico ufficiale. L'atto di ufficio al cui impedimento erano funzionalmente dirette le minacce formulate da [OSCURATO:PERSONA] era, appunto, la chiusura delle porte blindate delle celle, operazione cui l'operatore di Polizia penitenziaria stava attendendo al fine di prevenire possibili disordini in quella sezione della casa circondariale, in concomitanza con il trasferimento di un altro detenuto. 2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con motivazione viziata che ha portato ad una ricostruzione storica da cui discende una erronea applicazione della legge penale, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato e ha disconosciuto l'esistenza della causa di non punibilità codificata dall'art. 393-bis cod. pen. (che, ove non ritenuta obiettivamente sussistente, avrebbe comunque dovuto essere riconosciuta a beneficio dell'imputato, quantomeno a livello putativo). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale, in relazione alla violazione del divieto di reformatio in pejus. La Corte di appello, infatti, nel rideterminare la pena, ha applicato un aumento di pena - a titolo di continuazione - anche in relazione ad una contestazione per cui il giudice di primo grado aveva invece pronunciato sentenza assolutoria. 3. Il procedimento è stato deciso alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026, nel corso della quale le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, fondata sulla congrua valutazione di elementi di prova non travisati, si risolve nella deduzione di questioni di valutazione del fatto, sottratte al sindacato di legittimità cui è chiamata questa Corte. 1.1. Nelle due sentenze di merito - con valutazione coerente tra le due decisioni - i fatti sono stati ricostruiti secondo una sequenza che può essere così schematizzata: è in corso il trasferimento di un detenuto, [OSCURATO:PERSONA], che, opponendosi a tale provvedimento, incita alla solidarietà gli altri detenuti presenti in sezione; il ricorrente stacca dal muro uno specchio e, infilato il braccio tra le sbarre della cella, lo adopera a mo' di specchietto retrovisore, per verificare cosa stia succedendo nel corridoio della sezione; il comandante dà ordine al personale di Polizia penitenziaria di chiudere le porte blindate delle celle, sì da impedire che gli altri detenuti possano interferire nel trasferimento di [OSCURATO:PERSONA]; l'operatore di Polizia penitenziaria Battiata si avvicina dunque alla cella di [OSCURATO:PERSONA] e gli intima di ritrarre il braccio e lo specchietto, per potere chiudere la porta blindata; a tale richiesta - continuando a sporgere il braccio fra le sbarre della cella - si oppone il ricorrente, formulando al contempo frasi offensive e minacciose all'indirizzo del pubblico ufficiale Battiata e, in generale, degli operatori di Polizia penitenziaria (apostrofandoli come "fascisti di merda" e minacciando di sgozzarli "come maiali" e di andarli a prendere "uno a uno"); l'operatore di Polizia penitenziaria Battiata chiude comunque la porta blindata della cella e, in conseguenza di tale manovra, [OSCURATO:PERSONA] riporta un trauma al polso; a seguito di tale trauma, [OSCURATO:PERSONA] prosegue nella formulazione di invettive e minacce contro i pubblici ufficiali e, successivamente, imbratta il muro della cella con frasi di tenore analogo. 1.2. Il ricorrente, dopo avere sintetizzato il contenuto di alcune deposizioni degli operatori di Polizia penitenziaria esaminati durante il dibattimento (la persona offesa Battiata, i colleghi Tomagra e Salomone), segnala - da un lato - alcuni passaggi della deposizione di Battiata che rivelerebbero alcune "forzature" nella descrizione dei fatti occorsi e - dall'altro lato - l'esistenza di alcune incongruenze tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle dei colleghi Tomagra e Salomone, allegando le trascrizioni dell'udienza, ai fini dell'autosufficienza del ricorso. Secondo il ricorrente, alla luce del materiale probatorio raccolto nel giudizio, i fatti avrebbero dovuto essere diversamente ricostruiti dal giudice di merito: nell'effettuare l'azione di chiusura delle porte blindate, la persona offesa Battiata i( - incurante della presenza del braccio del detenuto - avrebbe comunque chiuso la porta, procurando un trauma a quest'ultimo; le successive frasi ingiuriose e minacciose da questi formulate, dunque, sarebbero una mera reazione al comportamento sproporzionato del pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, lungi dal coltivare l'intenzione di impedire il compimento di atti di ufficio, si sarebbe limitato ad esprimere una generica manifestazione di ostilità e disprezzo verso gli operatori di Polizia penitenziaria e "contro il sistema" in generale (essendo state formulate frasi di protesta assolutamente in linea con quelle poi ritrovate scritte sui muri della cella appena imbiancata, che hanno giustificato la contestazione di imbrattamento formulata al capo 4). Di qui, secondo il ricorrente, la necessità di ravvisare - quantomeno a livello putativo - la sussistenza della causa di non punibilità codificata dall'art. 393-bis cod. pen. o, anche, di ritenere insussistente l'elemento psicologico del reato, essendo chiaro che [OSCURATO:PERSONA] non voleva impedire il compimento di alcun atto di ufficio, ma, più semplicemente, manifestare dissenso - con invettive e manifestazioni di ostilità - rispetto ad un atto avvertito come sproporzionato e lesivo della sua incolumità personale. 1.3. L'esistenza di alcune incoerenze tra le dichiarazioni dei testimoni sopra indicati, spiegabile con la diversa percezione che costoro potevano avere dalle rispettive posizioni e dal livello di coinvolgimento nella vicenda, non assume la consistenza del travisamento della prova, implicitamente dedotto dal ricorrente. Lo stesso materiale probatorio, allegato al ricorso ai fini di consentire di rilevare il travisamento delle prove, infatti, permette di rilevare che anche i testimoni Tomagra e Salamone hanno attribuito esplicitamente a [OSCURATO:PERSONA] la formulazione di frasi minatorie in concomitanza con il tentativo del pubblico ufficiale Battiata di chiudere la porta blindata della cella; il dato risulta dalle stesse trascrizioni del verbale di udienza, allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza dello stesso (cfr. verbale udienza 25.1.2023, pag. 12, per le dichiarazioni di Tomagra, e pag. 19, per le dichiarazioni di Salamone). 1.4. Esclusa la sússistenza di un travisamento della prova, si deve a questo punto rilevare che la ricostruzione del fatto è restituita dal conforme accertamento dei giudici di merito con motivazione congrua, non contraddittoria, né manifestamente illogica. La condotta offensiva e minatoria - per come logicamente ricostruita dai giudici di merito nei termini schematizzati al punto 1.1 - è stata posta in essere - non già successivamente, ma - in concomitanza (oltre che anche successivamente) all'azione di chiusura della porta blindata. Sicché, con motivazione del tutto congrua, i giudici di merito hanno ritenuto che la formulazione delle minacce (menzionate da Battiata, ma anche dai testi Tomagra e Salamone), in uno con la frapposizione del braccio, fossero funzionali ad ostacolare la manovra di chiusura della porta blindata. Sicché, risulta infondata la richiesta del ricorrente di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato - con motivazione non manifestamente illogica - l'esistenza di un nesso funzionale e teleologico tra le minacce e il tentativo di ostacolare il compimento dell'atto di ufficio.1.5. Il fatto è stato ritenuto non costituire una reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale. La Corte di appello ha escluso che l'atto del pubblico ufficiale Battiata sia stato illegittimo, abnorme o sproporzionato. Anche sotto tale profilo, il ricorrente deduce questioni di mero fatto e ipotizza che le modalità operative adottate dal pubblico ufficiale possano essere state informate da un eccesso di veemenza che, pur non incidendo sulla legittimità dell'atto di ufficio, ne connoterebbero comunque in termini di arbitrarietà l'esecuzione. La ragione per cui la chiusura della porta blindata non è illegittima è compiutamente argomentata dalla Corte di appello, che ha osservato come detta determinazione fosse collegata alla necessità di favorire il trasferimento del detenuto [OSCURATO:PERSONA] in condizioni di sicurezza e in adempimento dell'ordine impartito dal comandante del reparto (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). Sicché è da escludere che l'atto di ufficio posto in essere dal pubblico ufficiale fosse illegittimo e qualificabile come arbitrario dal punto di vista obiettivo. Inoltre, stando alle prove puntualmente ricapitolate nelle decisioni di merito, le modalità con cui il pubblico ufficiale Battiata ha posto in essere l'atto di ufficio non risultano affette da comportamenti vessatori e prevaricatori; il fatto che il contegno del pubblico ufficiale abbia avuto natura vessatoria e prevaricatrice è ipotesi che, invero, è proposta nel ricorso in modo piuttosto congetturale, senza, però, trovare conferma nelle risultanze probatorie (per come congruamente sintetizzate dai giudici di merito). La invocata causa di giustificazione non ricorre nemmeno a livello putativo, posto che essa «è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto» (Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Pg, Rv. 281687 - 01). Nel caso in esame, alla luce della motivazione delle decisioni di merito, non è possibile ritenere che il ricorrente sia incorso in un errore sulla legittimità dell'atto di ufficio che il pubblico ufficiale stava compiendo, né che egli possa avere (soggettivamente) avvertito come vessatorio e prevaricatore il contegno del destinatario della sua condotta minatoria. È pertanto da escludere che la motivazione della sentenza impugnata - nella parte in cui esclude la sussistenza (obiettiva o putativa) della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. proc. pen. - sia affetta dai vizi denunciati nel ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in pejus nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di Torino - nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, porle in bilanciamento con le aggravanti contestate, conseguentemente rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - ha applicato aumenti per la continuazione anche con riferimento al delitto di oltraggio, originariamente contestato ai capi 2) e 3) dell'imputazione. Sennonché - evidenzia il ricorrente - il Tribunale di Novara aveva pronunciato sentenza assolutoria con riferimento al delitto di oltraggio. Sicché, l'aumento per la continuazione per tale delitto integra una violazione del divieto di reformatio in pejus. 2.2. Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo 1) e imbrattamento (capo 4). La Corte di appello ha determinato la pena come segue: pena base per il delitto di resistenza (capo 1): (i) mesi sei di reclusione, con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata; (ii) pena aumentata di venti giorni di reclusione per l'oltraggio (capi 2 e 3, dai quali [OSCURATO:PERSONA] era stato però assolto in primo grado); (iii) pena ulteriormente aumentata di dieci giorni per l'imbrattamento (capo 4). L'aumento di pena per il delitto di oltraggio viola il divieto di reformatio in pejus e impone l'annullamento della sentenza. Il giudice di merito ha chiaramente indicato la misura dei singoli aumenti e non sono in discussione i criteri di determinazione della pena e della misura degli aumenti. Ne consegue che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e che questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito. Sicché, sul punto del trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., con rideterminazione della pena ed eliminazione dell'aumento di pena di venti giorni illegittimamente irrogato per il delitto di oltraggio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impu