CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di IVREA. Rilevato che è possibile procedere senza formalità s [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato ascrittogli, la pena concordata, deducendo vizi inerenti alla configurazione del reato di sequestro di persona ascrittogli; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, in particolare, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252 - 01), anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; si è precisato, inoltre, che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso; - che, nel caso in esame, il vizio denunciato non emerge prima facie, evocando il capo d'imputazione l'intervenuta privazione della libertà personale della vittima per un tempo ulteriore rispetto a quello impiegato (e necessario) per commettere la rapina di cui al capo A); - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità della predetta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; 2, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.