CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 49395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei loro distinti ricorsi, contestano la carenza di motivazione rispetto alla ritenuta insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nella sentenza emessa il 24 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Milano che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano del 29 marzo 2021, ha ridotto la pena irrogata in primo grado nella misura di anni 5 e mesi 5 di reclusione per Maida e di anni 5 e mesi 2 per Mercuri, in relazione ai molteplici reati a loro rispettivamente ascritti; premesso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato dunque che la doglianza articolata nei ricorsi di Maida e Mercuri (ovvero la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) non rientra tra quelle ammesse in sede di legittimità avverso la sentenza resa in caso di cd. concordato in appello, per cui, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2