CassazionedecretoSezione UDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16761/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aso della prescrizione dell’azione di inadempimento e/o di ogni altra azionesottesa alla revoca” e, quindi, del riconoscimento del suo diritto allaconservazione degli importi di cui al decreto di liquidazione n. 18/SG del13.5.2013.Con “ordinanza di incompetenza” del 30 marzo 2015, il Tribunale diCaltanissetta in composizione monocratica declinò la propria giurisdizione sulladomanda in favore del [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia.1.5.- Con atto notificato il 29/01/2016 [OSCURATO:PERSONA] provvidea riproporre la domanda, ai sensi dell’art. 59, l. 69/2009, innanzi al giudiceamministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicatodella decisione, avvenuto il 02/11/2015 (come da certificazione resa il 1° luglio2020 dalla cancelleria del Tribunale di Caltanissetta).Con ordinanza n. 306/2021, resa in data 09/12/2020 il [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sezione terza, ha sollevato conflittonegativo di giurisdizione a seguito dell’“ordinanza di incompetenza” del30/03/2015 con la quale il Tribunale civile di Caltanissetta ha declinato, in favoredel giudice amministrativo, la propria giurisdizione sulla domanda proposta daDi [OSCURATO:PERSONA], dando atto che gli enti convenuti avevano eccepitoil difetto di giurisdizione e che la stessa ricorrente aveva condiviso la fondatezzadella preliminare eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione; hadisposto la sospensione del processo e la rimessione dell’ordinanza e di copia delfascicolo d’ufficio alle Sezioni Unite della Corte di cassazione affinché siaNumero registro generale 3325/2026Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 16761/2026Data pubblicazione 28/05/2026definitivamente dichiarata nell’odierna controversia la giurisdizione del giudiceordinario.Quanto alla tempestività della sollevazione d’ufficio del conflitto digiurisdizione (in considerazione di quanto previsto dall’art. 11, co. 3, c.p.a.), ilgiudice amministrativo ha rilevato di avere provveduto entro la prima udienzanel rispetto di tale norma, atteso che «con riferimento alla “prima udienza”, qualelimite temporale per sollevare il conflitto di giurisdizione, la giurisprudenza haprecisato che nel processo amministrativo, la prima udienza indicata nell’art. 11,co. 3, cod. proc. amm. è quella di cui all’art. 71, co. 3, cod. proc. amm.,disciplinata dall’art. 73; e, pertanto, si tratta - come nel presente giudizio - dellaprima udienza fissata per la trattazione del merito, secondo quanto dispostoanche dall’art. 59, co. 3, della l. n. 69/2009» (fol.5).A fondamento della decisione assunta, il Tribunale amministrativo regionaleper la Sicilia ha rilevato che la condotta di sovrafatturazione contestata allaricorrente è stata posta in essere successivamente all’ammissione delladomanda progettuale al beneficio economico per il quale è lite e all’erogazionedell’anticipazione, ossia nella fase di erogazione finale dell’aiuto a seguito dellarendicontazione delle spese di progetto, dopo la quale, nonostante si siaconsolidato il diritto soggettivo al beneficio economico, resta salva la facoltàdell’Ente erogatore di verificare il rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti dalbeneficiario (cfr. art. 14 del bando di che trattasi su G.U.R.S. n.48 del 5 ottobre2001). Ha, quindi, rimarcato come, sulla base dell’insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario egiudice amministrativo, in materia di controversie riguardanti la concessione ela revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato sulla basedel generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata;ha, quindi, affermato che «la fattispecie in esame attiene, infatti, alla revoca diun contributo per fatti successivi alla concessione del beneficio e alla faseesecutiva del rapporto: i provvedimenti impugnati sono stati adottati avutoriguardo all'inadempimento dei precisi obblighi gravanti sulla ricorrente in puntodi corretta certificazione della spesa (cfr. T.A.R. Sicilia, [OSCURATO:PERSONA]. II, 22 marzo2019, n. 819). In altre parole, il caso in esame non riguarda la determinazioneNumero registro generale 3325/2026Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 16761/2026Data pubblicazione 28/05/2026tecnico-discrezionale di ammissione del progetto al contributo, bensì gli atti diaccertamento dell’intervenuta violazione, da parte del beneficiario, di un obbligocondizionante l’erogazione del contributo stesso; pertanto, sia il “petitum”, sia la“causa petendi”, attengono alla fase esecutiva del progetto ammesso afinanziamento, in relazione alla disciplina regolante il rapporto concessorio.»(fol.8).1.6.- Il conflitto negativo è stato avviato a trattazione camerale a seguitodell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.457/2024 indata 04/12/2024 che ha ribadito il contenuto dell’ordinanza di rimessionen.306/2021 e disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Cassazione.Nelle conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministeroha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.Nessuna delle parti è intervenuta in questa fase, né ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Preliminarmente si osserva che il conflitto negativo di giurisdizione è statosollevato tempestivamente.In seguito a diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario adìtoper primo, se la riassunzione è tempestiva e se al giudice amministrativo vieneproposta la medesima domanda, si determina una unitarietà della causa chepreclude alle parti di metterla in discussione sotto il profilo della giurisdizione conla proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già esaurito il relativopotere; ne consegue che il giudice amministrativo "ad quem", se si ritenga, asua volta, privo di giurisdizione, può tempestivamente sollevare ilrelativo conflitto negativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con la decisionepresa all'esito della prima udienza di trattazione, di cui essa costituisceontologicamente la prosecuzione e la conclusione (Cass. Sez. U. n. 17329/2021;Cass. Sez. U. n. 22772/2019; Cass. Sez. U. n. 25515/2016; Cass. Sez. U. n.5873/2012; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6041/2011).La barriera preclusiva entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., èconsentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia statariassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione deve essereidentificata con la prima udienza, da intendersi in senso sostanziale come quellaNumero registro generale 3325/2026Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 16761/2026Data pubblicazione 28/05/2026di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla realetrattazione e decisione della causa (Cass. Sez. U. n. 6534/2025), di guisa che,ai fini della verifica della tempestività del rilievo, risulta irrilevante l'emissione diun'ordinanza ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosidi un atto, processualmente "neutro", che non comporta la consumazione delrelativo potere, sicché lo scioglimento solo cronologicamente successivo dellariserva, ed il deposito dell'ordinanza con cui il giudice ha esercitato il poteredi conflitto, restano parte della prima udienza di cui esauriscono la trattazione(Cass. Sez. U. n. 81872022; v. in prec. Cass. Sez. U. n. 13570/2015).Nel caso di specie, la questione del difetto di giurisdizione è stata prospettatadalle parti, sostanzialmente concordi sul punto anche se oramai prive del poteredi proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, e il TribunaleRegionale Amministrativo della Sicilia con l’ordinanza collegiale n.1076 del26/05/2020 ha svolto attività istruttoria con cui ha accertato la tempestività dellariassunzione e ha, quindi, sollevato il conflitto negativo di giurisdizione entro laprima udienza fissata per la trattazione del merito, oltre la quale il giudiceamministrativo non può sollevare il conflitto.3. – Nel merito del regolamento, ritiene il Collegio - in conformità a quantosostenuto nell’ordinanza del Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia,sezione terza - che la giurisdizione sulla domanda oggetto della controversia inesame spetti al giudice ordinario.3.1.- Come è noto, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e,ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale.Questo va identificato non solo e non tanto in funzione della concretapronuncia che si chiede al giudice, quanto e soprattutto in funzione della causapetendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio eindividuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cuiessi sono espressione (indicativamente, Cass. Sez. U. n. 22486/2024, Cass. Sez.U. n.15911/2024; Cass. Sez. U. .10538/2023; Cass. Sez. U. n. 19966/2023;Cass. Sez. U. n. 9771/2020; Cass. Sez. U n. 23600/2020, tra molte); pertanto,ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere inesame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica dellaNumero registro generale 3325/2026Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 16761/2026Data pubblicazione 28/05/2026situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fattidedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito dellacontroversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito digiurisdizione. Occorre ricordare, in proposito, che queste Sezioni Unite, quandosono chiamate ad occuparsi di questioni di giurisdizione, sono giudice anche delfatto ed hanno, perciò, il potere di procedere direttamente all'apprezzamentodelle risultanze istruttorie, con una valutazione che è del tutto autonoma daquella del giudice di merito (v., ex plurimis, Cass. Sez. U. n.26339/2017; Cass.Sez. U. n. 21650/2021, in motivazione).3.2.- Nel caso di specie la controversia ha ad oggetto il provvedimento direvoca d’ufficio della concessione di un finanziamento pubblico con richiesta direstituzione degli importi erogati, oltre interessi.Come rimarcato dal [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia e comesi evince dal decreto di revoca n.596 del 23/01/2013 in atti, questo venneadottato a seguito del riscontro da parte della Guardia di Finanza di “irregolaritàcontabili in merito alla realizzazione dell’opera approvata” successiveall’erogazione dei fondi a seguito della rendicontazione e confluite “nel processoverbale di contestazione per violazione della legge 23.12.1896 n.898 redatto il15/11/2011” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non venne motivato– come invece ritenuto dal Tribunale civile di Caltanissetta – sulla scorta diragioni di illegittimità relative alla fase pubblicistica del rapporto difinanziamento, quali fatti idonei ad alterare il processo di formazione dellavolontà della P.A. e ad impattare direttamente sulla fase pubblicisticadell'esercizio del potere.3.3.- Come costantemente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, ilriparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materiadi controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzionipubbliche, deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sullanatura della situazione soggettiva azionata.In proposito è stato chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinariola controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico,qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario,Numero registro generale 3325/2026Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 16761/2026Data pubblicazione 28/05/2026degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in talcaso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo delvenir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su unaposizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcunavalutazione discrezionale (Cass. Sez. U. n. 1946/2024; Cass. Sez. U.n.19160/2023); di contro, la controversia avente ad oggetto la revoca d'ufficiodella concessione di un finanziamento pubblico per vizi di legittimità originaririentra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, attenendo alcorretto esercizio del potere di autotutela e non al corretto adempimento degliobblighi imposti al destinatario della sovvenzione, incide su posizioni di interesselegittimo (Cass. Sez. U. n. 13992/2024).3.4.- La presente fattispecie attiene alla revoca di un contributo per fattisuccessivi alla concessione del beneficio e quindi riguarda la fase esecutiva delrapporto: i provvedimenti impugnati sono stati, infatti, adottati avuto riguardoall'inadempimento dei precisi obblighi gravanti sulla ricorrente in punto dicorretta certificazione della spesa, susseguenti alla percezione ed all’utilizzo delcontributo erogato.Ritenuto, in linea con le conclusioni rassegnate dal PG, che la situazionegiuridica soggettiva azionata è qualificabile in termini di diritto soggettivo, lacontroversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.4.- In conclusione, la controversia va rimessa al Tribunale di Caltanissetta.Non deve provvedersi sulle spese processuali atteso che il conflitto è statosollevato d'ufficio e le parti non hanno svolto attività difensiva in questa fase. P.Q.MLa Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudiceordinario, cassa l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta dinanzi al quale rimettele parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, indata 28 aprile 2026.Il PresidenteStefano Mogini