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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00701/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale avuto riguardo al trattamento sanzionatorio; trattamento che è • stato calcolato tenuto conto dell'aumento di pena previsto per la continuazione ex lege nella misura di 2/3 per la recidiva qualificata e in misura non inferiore ad 1/3 per la continuazione! in quest'ultimo caso inoltre l'aumento è stato calcolato in misura ulteriormente , ridotta da parte del giudice di merito (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale avuto riguardo al trattamento sanzionatorio; trattamento che è • stato calcolato tenuto conto dell'aumento di pena previsto per la continuazione ex lege nella misura di 2/3 per la recidiva qualificata e in misura non inferiore ad 1/3 per la continuazione! in quest'ultimo caso inoltre l'aumento è stato calcolato in misura ulteriormente , ridotta da parte del giudice di merito (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 00701/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris