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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2026

ECLI:EU:C:2026:361
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 30 aprile 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Calcio professionistico – Accordo di non assunzione (no-poach) di giocatori, concluso da un’associazione sportiva nazionale e da un insieme di club a seguito della sospensione della stagione sportiva 2019/2020 a causa della pandemia di COVID-19 – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto – Mercato del lavoro – Assunzione dei giocatori da parte dei club – Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dei giocatori – Scadenza del contratto di lavoro – Termini dell’accordo – Contesto economico e giuridico in cui si inserisce tale accordo – Scopi oggettivi che l’accordo persegue rispetto alla concorrenza – Giustificazione – Condizioni – Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale – Necessità – Proporzionalità » Nella causa C‑133/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo), con decisione del 18 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (LPFP), CD Tondela – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, Académico de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SAD,

[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD,

[OSCURATO:PERSONA] de Braga – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] da Covilhã – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Lda.,

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[OSCURATO:PERSONA] de Mafra – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Lda.,

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[OSCURATO:PERSONA] de Paços de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., [OSCURATO:PERSONA] de Penafiel, SAD,

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[OSCURATO:PERSONA] de Famalicão – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ,

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[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] –

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, [OSCURATO:PERSONA] de Portugal – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –

[OSCURATO:PERSONA], SAD,

contro [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (LPFP), la CD Tondela – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la Académico de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Braga – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] da Covilhã – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Mafra – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Paços de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] de Penafiel, SAD, la [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Famalicão – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., da A. [OSCURATO:PERSONA], M.J.

Faria e L.M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, da G. [OSCURATO:PERSONA], advogado, – per la Marítimo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, da J.A.

Martins e J. Pinto de Almeida, advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, da G. [OSCURATO:PERSONA] e J. Pinto de Almeida, advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, da A. Domingues, advogado; – per la [OSCURATO:PERSONA] de Portugal – [OSCURATO:PERSONA], SAD, da G. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA], L.D. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, da R. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA] e M. Stock da Cunha, advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, da D. Cardoso, A. [OSCURATO:PERSONA] e A.C.

Salgueiro, advogadas; – per il governo portoghese, da C. Alves e P. Barros da Costa, in qualità di agenti; – per il governo ellenico, da K. Boskovits, in qualità di agente; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA], P. Caro de Sousa e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (LPFP) (Lega portoghese di calcio professionistico; in prosieguo: la «LPFP») e un insieme di club di calcio professionistico stabiliti in Portogallo e l’[OSCURATO:PERSONA] da Concorrência (Autorità garante della concorrenza, Portogallo), in relazione alla legittimità di una decisione con la quale quest’ultima ha constatato, in sostanza, che la LPFP e tali club di calcio professionistico, che partecipano ai campionati portoghesi di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] nazionale, avevano violato l’articolo 101 TFUE e il diritto interno della concorrenza a causa di un accordo di non assunzione ( no-poach ) di giocatori concluso nel contesto creato dalla pandemia di COVID-19 e dalla sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020.

Contesto normativo 3 L’articolo 101 TFUE così recita: «1.

Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: – a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, – a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e – a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 4 La LPFP è un’associazione di diritto privato portoghese che, secondo il suo statuto, ha lo scopo di disciplinare e organizzare le attività legate al calcio professionistico in Portogallo.

In particolare, in forza di una delega di poteri conferitale dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Federazione portoghese di calcio professionistico), la LPFP disciplina e organizza competizioni calcistiche professionistiche.

Tra queste competizioni professionali figurano la [OSCURATO:PERSONA] (Prima [OSCURATO:PERSONA] o serie A) e la [OSCURATO:PERSONA] (Seconda [OSCURATO:PERSONA] o serie B). 5 Nel corso della stagione 2019/2020, che inizialmente copriva il periodo compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020, la Prima [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comportare la partecipazione di 18 club di calcio professionistico con sede in Portogallo.

Dal canto suo, nella Seconda [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto sfidarsi altri 13 club, anch’essi con sede in Portogallo. 6 L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19 costituiva una pandemia. 7 Il 12 marzo 2020 le autorità portoghesi hanno annunciato l’adozione di un insieme di misure volte a contenere il rischio di diffusione della pandemia di COVID-19, tra le quali figuravano il confinamento della popolazione e la chiusura delle strutture destinate ad accogliere il pubblico.

Lo stesso giorno, la LPFP ha disposto la sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020 e di tutte le competizioni organizzate nel contesto di quest’ultima, comprendenti, tra l’altro, i campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA].

A tale data, restavano ancora dieci giornate da disputare nell’ambito di ciascuno di questi due campionati. 8 Il 18 marzo 2020 le autorità portoghesi hanno dichiarato lo stato di emergenza, a causa del rapido peggioramento della situazione sanitaria.

Tale dichiarazione ha comportato la sospensione parziale di un insieme di diritti, tra cui quello di circolare all’interno del paese, il diritto di uscirne e i diritti dei lavoratori.

Parallelamente, sono state adottate diverse serie di misure straordinarie, in particolare per aiutare i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dalle conseguenze sociali, economiche e finanziarie della pandemia. 9 A partire dal 21 marzo 2020, la LPFP e il Sindicato de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Sindacato dei calciatori professionisti, Portogallo) (in prosieguo: il «SJPF») hanno avviato negoziati destinati a consentire loro di individuare congiuntamente possibili soluzioni alle difficoltà di ordine sportivo, sociale, economico e finanziario alle quali la pandemia esponeva il settore del calcio professionistico portoghese.

Tali negoziati hanno riguardato, in particolare, le condizioni per il completamento della stagione sportiva 2019/2020. 10 Il 7 aprile 2020, la LPFP e il SJPF hanno pubblicato ciascuno un comunicato stampa sullo stato dei loro negoziati.

Nel suo comunicato stampa, la LPFP ha indicato, anzitutto, di aver ricevuto il consenso del SJPF su un insieme di misure giuridiche destinate ad essere integrate nel contratto collettivo di lavoro applicabile ai calciatori professionisti, tra le quali figurava la proroga, fino alla fine della stagione sportiva 2019/2020, intesa come la data in cui si sarebbe giocata, in definitiva, l’ultima partita ufficiale delle competizioni organizzate durante tale stagione, dei contratti di lavoro dei giocatori nonché dei contratti di prestito o di cessione di giocatori in corso alla data di detto comunicato stampa.

La LPFP ha poi precisato che non era stato invece possibile raggiungere alcun accordo con il SJPF sulle questioni finanziarie in discussione, che includevano la possibilità, per i club e i giocatori o, in mancanza, per le parti sociali, di concordare misure di riduzione della retribuzione.

Tale mancanza di accordo è menzionata anche dal SJPF nel suo comunicato stampa dello stesso giorno.

La LPFP ricordava, infine, che, tenuto conto di una siffatta mancanza di accordo, i club rimanevano liberi, tra le altre cose, di ricorrere alla disoccupazione temporanea semplificata o di avviare trattative individuali con i loro giocatori, prima di concludere nei seguenti termini: «La [LPFP] spera sempre di poter constatare per iscritto le misure volte a completare il contratto collettivo di lavoro già concordate con il [SJPF], unitamente a quest’ultimo (…)». 11 Lo stesso giorno, la LPFP e i club partecipanti alla Prima [OSCURATO:PERSONA], rappresentati per la maggior parte dai rispettivi presidenti, hanno preso parte a una videoconferenza nel corso della quale hanno concluso un accordo vertente sull’assunzione dei giocatori che avrebbero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro a causa della pandemia di COVID-19.

Al termine di tale videoconferenza, la LPFP ha pubblicato un comunicato stampa, intitolato «I presidenti dei club della [Prima [OSCURATO:PERSONA]] stabiliscono la regola per le risoluzioni unilaterali», formulato nei seguenti termini: «I presidenti dei club di [Prima [OSCURATO:PERSONA]], riuniti oggi in videoconferenza con [il] presidente della [LPFP], hanno analizzato la situazione attuale e, dopo attenta considerazione, hanno deciso di annunciare pubblicamente che nessun club assumerà un calciatore che risolva unilateralmente il suo contratto di lavoro, adducendo difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale da essa derivante, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva». 12 L’8 aprile 2020, la LPFP e una parte dei club partecipanti alla Seconda [OSCURATO:PERSONA], rappresentati per la maggior parte dai rispettivi presidenti, hanno preso parte a una videoconferenza al termine della quale la LPFP ha pubblicato un comunicato stampa intitolato «I presidenti dei club di [Seconda [OSCURATO:PERSONA]] aderiscono alla clausola della risoluzione unilaterale».

Tale comunicato stampa comprende un primo capoverso formulato negli stessi termini del comunicato stampa menzionato al punto precedente, seguito da altri due capoversi redatti come segue: «Tale misura è stata adottata e annunciata ieri dai presidenti dei club di [Prima [OSCURATO:PERSONA]], ai quali si uniscono ora i responsabili [dei club di Seconda [OSCURATO:PERSONA]].

Uniti per superare questo momento difficile e parlando con una sola voce, i presidenti dei club di Seconda [OSCURATO:PERSONA], sempre in collaborazione con la [LPFP], saranno in grado di superare questo periodo così difficile per l’intero settore.

I responsabili ritengono più che mai che i problemi e le sfide cui sono confrontati siano comuni e che la risposta debba necessariamente essere altrettanto comune». 13 Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) ha pubblicato, il 7 aprile 2020, la sua circolare n. 1714, che riprende un documento intitolato «COVID-19: [OSCURATO:PERSONA]» e redatto da un gruppo di lavoro comprendente, oltre ai propri rappresentanti, quelli delle federazioni calcistiche nazionali che ne sono membri, quelli delle confederazioni, quelli dell’Association européenne des clubs (Associazione dei club europei; ECA), quelli della [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] (FIFPro) (Federazione internazionale dei calciatori professionisti) e quelli del Forum mondiale delle leghe di calcio professionistico.

In tale documento, la FIFA auspica, in particolare, che le federazioni calcistiche nazionali possano essere autorizzate a modificare le date della loro rispettiva stagione sportiva nonché quelle dei periodi (le cosiddette «finestre») di registrazione dei giocatori.

La FIFA propone inoltre che i club e i giocatori siano incoraggiati a collaborare per raggiungere accordi di riduzione della retribuzione o, in subordine, che gli accordi conclusi tra i club e i giocatori siano «sospesi» durante il periodo di sospensione della stagione sportiva. 14 Il 23 aprile 2020 le autorità portoghesi hanno pubblicato un decreto-legge recante un insieme di misure eccezionali e temporanee nel settore dello sport, tra le quali figura l’autorizzazione concessa alle associazioni sportive portoghesi di modificare i loro regolamenti, durante la stagione sportiva 2019/2020 e per la durata di quest’ultima, al fine di far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia. 15 Il 30 aprile 2020 tali autorità hanno adottato una risoluzione che stabiliva una strategia per la revoca delle misure di confinamento, che prevedeva, in particolare, la possibilità di riprendere la stagione sportiva 2019/2020 al fine di completare il campionato nazionale di Prima [OSCURATO:PERSONA]. 16 Il 4 maggio 2020, la LPFP, il SJPF e l’[OSCURATO:PERSONA] de Treinadores de [OSCURATO:PERSONA] (Associazione nazionale degli allenatori di calcio, Portogallo) hanno firmato un memorandum.

La motivazione che precede tale memorandum evoca la situazione atipica ed eccezionale di emergenza sanitaria e di sconvolgimento sociale causata dalla pandemia, prima di menzionare la possibilità di una ripresa del campionato nazionale di Prima [OSCURATO:PERSONA] prevista dalla risoluzione menzionata al punto precedente, riferendosi poi a «[l]a salvaguardia di [tale campionato] nel rispetto specifico dei principi di stabilità competitiva (…) e di merito sportivo (…)».

Quanto al memorandum stesso, esso prevede, in particolare, che «[l]a stagione sportiva 2019/2020 termina il giorno successivo all’ultima partita ufficiale di tale stagione» e che «[i] contratti di lavoro sportivo (…) conclusi tra i club (…) e i giocatori (…) destinati a cessare durante la stagione sportiva in corso (…) sono considerati automaticamente prorogati fino al termine della stagione (…)». 17 Il 26 maggio 2020 l’Autorità garante della concorrenza ha ordinato la sospensione, per un periodo di 90 giorni, delle misure richiamate nei comunicati stampa pubblicati dalla LPFP il 7 e l’8 aprile 2020, quali menzionati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza.

Il 2 giugno 2020 la LPFP e i club interessati si sono conformati a tale ingiunzione. 18 L’8 giugno 2020, il contratto collettivo di lavoro concluso dalla LPFP e dal SJPF è stato modificato dalle parti del medesimo al fine di inserirvi un articolo 7 bis , intitolato «Effetto delle modifiche del calendario delle competizioni a causa del COVID-19 sul rapporto di lavoro sportivo», redatto come segue: «1.

Le parti del contratto collettivo di lavoro concludono il presente accordo conformemente al protocollo stabilito con la [LPFP] (…), che prevede che la stagione sportiva 2019/2020 si concluda il giorno successivo all’ultima partita ufficiale delle competizioni di tale stagione.

2. Salvo diverso accordo delle parti, i contratti di lavoro sportivo (…) conclusi tra i club partecipanti alla [Prima [OSCURATO:PERSONA]] e i giocatori e destinati a cessare durante la stagione sportiva in corso, come definita dal regolamento, sono considerati automaticamente prorogati fino al termine della stagione in corso, come definita al punto precedente. (…)

4. La proroga del contratto definita al punto 1 implica il mantenimento di tutti i diritti e gli obblighi delle parti, compreso l’obbligo del datore di lavoro sportivo di versare la retribuzione mensile del giocatore fissata per la stagione sportiva in corso, o un importo proporzionale a tale retribuzione, se la stagione sportiva termina prima che quest’ultima sia dovuta nella sua interezza, (…) (…)». 19 Il 18 giugno 2020 la Federazione portoghese di calcio professionistico ha fissato la nuova data di conclusione della stagione sportiva 2019/2020 al 2 agosto 2020. 20 Il 28 aprile 2022 l’Autorità garante della concorrenza ha adottato una decisione con la quale ha ritenuto che le misure richiamate nei comunicati stampa pubblicati dalla LPFP il 7 e l’8 aprile 2020, quali menzionati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza, dovessero essere qualificate come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza che i club di calcio professionistico partecipanti a quest’ultimo avrebbero potuto svolgere, in assenza di un siffatto accordo, sul mercato dell’assunzione dei giocatori idonei a partecipare ai campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA]. 21 [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo), giudice del rinvio, è stato investito di un ricorso diretto contro tale decisione dalla LPFP e da un insieme di club di calcio professionistico della Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] portoghesi. 22 Nella decisione di rinvio, dopo aver illustrato il quadro giuridico applicabile all’assunzione e alla registrazione dei giocatori idonei a partecipare ai campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] nonché le conseguenze della pandemia di COVID-19 sulla situazione sportiva, economica e finanziaria club di calcio professionistico portoghesi, e successivamente sulla situazione professionale dei giocatori, tale giudice indica, in sostanza, di nutrire dubbi sul modo in cui l’Autorità garante della concorrenza ha interpretato e applicato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nella sua decisione del 28 aprile 2022. 23 Al riguardo, detto giudice ritiene, anzitutto, che, in modo generale e astratto, un comportamento mediante il quale le imprese si accordano le une con le altre per non assumere o assumere i loro rispettivi lavoratori e, pertanto, per limitare o eliminare le prospettive di mobilità professionale di tali lavoratori nonché il loro potere negoziale nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro, debba essere qualificato, alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come accordo con il quale operatori economici che agiscono in qualità di «acquirenti» sul «mercato» dell’assunzione si ripartiscono la «risorsa» costituita dalla manodopera.

Esso reputa, inoltre, che un siffatto accordo sia assimilabile, per il suo contenuto, a quelli di cui all’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE e che possa quindi essere qualificato, tenuto conto del suo grado di dannosità, come accordo avente per «oggetto» di restringere la concorrenza che le imprese partecipanti potrebbero svolgere, in assenza di tale accordo, sul mercato dell’assunzione, la quale può ricoprire un ruolo centrale in taluni settori in cui le qualifiche dei lavoratori sono essenziali, come quello dello sport professionistico. 24 Il giudice del rinvio spiega poi che, nel caso di specie, esso dubita tuttavia che un’interpretazione corretta dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE consenta di ritenere che un accordo come quello di cui trattasi nel procedimento principale presenti, in relazione alla concorrenza, un grado di dannosità sufficiente per poter essere qualificato come restrizione della concorrenza per «oggetto». 25 In particolare, da un lato, il giudice in parola ritiene che il contesto economico e giuridico nel quale l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso, nei limiti in cui possa essere preso in considerazione, sia caratterizzato da un insieme di elementi propri del settore del calcio professionistico, ai quali si è aggiunta la situazione causata dalla pandemia di COVID-19 nonché dalle conseguenze sociali, economiche e finanziarie di quest’ultima su tale settore, sui club di calcio professionistico e sui giocatori.

Al riguardo, esso osserva, in sostanza, che la pandemia di COVID-19 e gli sconvolgimenti provocati da quest’ultima hanno indotto l’associazione sportiva competente a disporre la sospensione della stagione sportiva 2019/2020 e che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale si inserisce nell’ambito di un insieme di misure negoziate o decise a seguito di detta sospensione dalle diverse parti interessate, quali le associazioni sportive, le parti sociali, i club e le autorità pubbliche, al fine di consentire, per quanto possibile, la ripresa di tale stagione sportiva nonché, più in generale, il ripristino del settore. 26 Dall’altro lato, detto giudice ritiene che, in tale contesto, gli scopi oggettivi che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza presentino un carattere ambivalente.

Infatti, l’accordo in parola avrebbe certamente ristretto la concorrenza che i club partecipanti avrebbero potuto svolgere, in sua assenza, sul mercato dell’assunzione dei giocatori.

Tuttavia, cercando, con tale mezzo, di preservare la stabilità degli organici dei giocatori durante il periodo di sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020, detto accordo avrebbe altresì avuto lo scopo di consentire, a tempo debito, la ripresa delle competizioni tra tali club e, pertanto, di ripristinare la concorrenza «negli stadi», in condizioni idonee a preservare l’integrità dei campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA]. 27 Infine, il giudice del rinvio si chiede se, indipendentemente dalla questione se l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale presenti o meno, sotto il profilo della concorrenza, un grado di dannosità sufficiente affinché esso possa essere qualificato come accordo avente per «oggetto» di restringere la concorrenza, un siffatto accordo possa essere assimilato ai comportamenti per i quali la Corte ha ammesso, in particolare nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), che essi possano non rientrare, a determinate condizioni, nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 28 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o [OSCURATO:PERSONA], il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell’associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale configuri una norma che riguarda lo sport ai sensi della giurisprudenza Meca‑Medina (causa C‑519/04 P, Meca‑Medina e Majcen/Commissione, EU:C:2006:492).

2. Se, ai fini della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 97), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punto 42), una norma, derivante da un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o [OSCURATO:PERSONA], il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell’associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, con le caratteristiche, gli obiettivi e le circostanze individuati nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, possa ritenersi proporzionata e appropriata e, pertanto, ai sensi dell’articolo 165 TFUE, compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3. Se l’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE osti a un’interpretazione secondo la quale un accordo con le caratteristiche, gli obiettivi e nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o [OSCURATO:PERSONA], il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell’associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, possa essere qualificato come una restrizione della concorrenza per oggetto, poiché presenta un grado sufficiente di danno alla concorrenza».

Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 29 In via preliminare, occorre ricordare che nella misura in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 83 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 75). 30 Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale.

Cosi avviene, in particolare, nel caso delle norme relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 84 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 76). 31 Ad eccezione di tali norme specifiche, le norme adottate dalle associazioni sportive e, più in generale, il comportamento di tali associazioni ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza quando ne sono soddisfatti i presupposti di applicazione (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 87 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 78).

Lo stesso vale per le norme e i comportamenti adottati, come nel procedimento principale, da club di calcio professionistico, eventualmente di concerto con l’associazione sportiva nazionale competente. 32 Nel caso di specie, misure come quelle menzionate nei comunicati stampa pubblicati dalla LPFP il 7 e l’8 aprile 2020, quali richiamati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza, non ricadono tra quelle cui può essere applicata l’eccezione di cui al punto 30 di tale sentenza, che, secondo quanto ripetutamente ricordato dalla Corte, deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito d’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto economico dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 89 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 79). 33 Al contrario, dato che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui i club di calcio professionistico si affrontano e che dette competizioni generano un’attività economica, occorre considerare che le misure di cui trattasi nel procedimento principale, relative all’ingaggio, all’eventuale trasferimento e alle prospettive di mobilità professionale dei giocatori, incidono direttamente sulle condizioni di esercizio di tale attività economica e sulla concorrenza tra i club di calcio professionistico che la esercitano (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 81). 34 Pertanto, siffatte misure possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Sulla terza questione 35 Con la sua terza questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, debba essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza. 36 A tal riguardo, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che, per poter ritenere, in un determinato caso, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata rientri nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario, conformemente ai termini stessi di detta disposizione, dimostrare che detto comportamento ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o che detto comportamento ha un siffatto effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 158 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 124). 37 A tal fine, occorre procedere, in un primo momento, all’esame dell’oggetto del comportamento di cui trattasi.

Qualora, al termine di un siffatto esame, detto comportamento risulti avere un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminare i suoi effetti sulla concorrenza.

Pertanto, solo qualora non si possa ritenere che detto comportamento abbia un siffatto oggetto anticoncorrenziale si rende necessario procedere, in un secondo momento, all’esame di tale effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 159 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 125). 38 La nozione di «oggetto» anticoncorrenziale, pur non costituendo un’eccezione rispetto alla nozione di «effetto» anticoncorrenziale, deve tuttavia essere interpretata restrittivamente (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 161 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 126). 39 Detta nozione deve, pertanto, essere intesa nel senso che rinvia esclusivamente a taluni tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario.

Infatti, talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 162 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 127). 40 Tra i diversi tipi di comportamento che devono essere considerati come tali figurano, anzitutto, alcuni comportamenti collusivi particolarmente dannosi per la concorrenza, come i cartelli orizzontali che portano alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione dei mercati, alla limitazione delle capacità produttive o ancora alla ripartizione della clientela.

Infatti, queste tipologie di comportamenti possono comportare un aumento dei prezzi o una contrazione della produzione e, quindi, dell’offerta, che può sfociare in un cattivo utilizzo delle risorse a danno delle imprese utilizzatrici e dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 163 e giurisprudenza citata). 41 Altri tipi di comportamenti, pur senza essere necessariamente altrettanto dannosi per la concorrenza, possono anch’essi essere considerati, in alcuni casi, come aventi un oggetto anticoncorrenziale.

Ciò vale, in particolare, per taluni tipi di accordi orizzontali diversi dai cartelli, ad esempio quelli che portano all’esclusione di imprese concorrenti dal mercato, o ancora per taluni tipi di decisioni di associazioni di imprese (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 164 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 128).

Per poter accogliere una siffatta qualificazione, occorre tuttavia dimostrare che siffatti comportamenti rivelano un grado di dannosità sufficiente per la concorrenza nel senso che, come affermato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, essi presentano una chiara logica anticoncorrenziale. 42 Come risulta dall’articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), TFUE, che si riferisce in particolare alla fissazione dei «prezzi di acquisto o di vendita» e alla ripartizione dei «mercati o [delle] fonti di approvvigionamento», siffatti cartelli, siffatti accordi orizzontali e simili decisioni di associazioni di imprese possono riguardare non soltanto i prodotti o i servizi commercializzati dalle imprese interessate, e quindi l’offerta, ma anche le risorse di qualsiasi natura di cui tali imprese hanno bisogno per realizzare tali prodotti o servizi, e quindi la domanda.

Il comportamento collusivo di dette imprese può quindi consistere, ad esempio, nel ripartirsi i fornitori, nell’utilizzare il loro potere di mercato collettivo per fissare il prezzo al quale acquisteranno i loro fattori di produzione, o ancora nel limitare o nel controllare il parametro essenziale di concorrenza che può essere costituito, in taluni settori o su taluni mercati, dall’assunzione di lavoratori di alto livello, come i giocatori già formati nel settore del calcio professionistico (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 129 e giurisprudenza citata). 43 Per stabilire, in un determinato caso, se un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata costituiscano una forma di coordinamento che, per sua natura, deve essere considerato dannoso per il corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza, è necessario esaminare, in primo luogo, i termini dell’accordo, della decisione o della pratica, in secondo luogo, il contesto economico e giuridico in cui ha luogo e, in terzo luogo, gli obiettivi che cerca di raggiungere (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 165 e giurisprudenza citata, nonché del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 44). 44 A tal riguardo, in primo luogo, l’esame dei termini dell’accordo, della decisione di associazioni di imprese o della pratica concordata in questione richiede un esame dei suoi vari aspetti, al fine di determinare se la pratica concordata in questione abbia caratteristiche che permettono di collegarla a una forma di coordinamento tra imprese che deve essere considerato, per sua natura, dannoso per il corretto funzionamento del gioco normale della concorrenza, ciò che si verifica in particolare se un coordinamento con tali caratteristiche è, proprio a causa di queste ultime, suscettibile di portare a condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni del mercato in questione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 45 nonché giurisprudenza citata). 45 Per quanto attiene, poi, al contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi, occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali che caratterizzano la struttura e il funzionamento del settore o dei settori di mercato in questione.

Per contro, non è assolutamente necessario esaminare e, a maggior ragione, dimostrare, gli effetti di detto comportamento sulla concorrenza, che si tratti di effetti reali o potenziali, negativi o positivi (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 166 e giurisprudenza citata; del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, punti 288 e 453, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 131). 46 In considerazione delle affermazioni del giudice del rinvio al riguardo, occorre precisare che, sebbene l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inserisce un determinato comportamento si imponga in ogni caso, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 43 della presente sentenza, il grado di presa in considerazione di tale contesto può tuttavia dipendere dal tipo di comportamento di cui trattasi, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 42, 43 e 66 delle sue conclusioni. 47 In tal senso, la Corte ha dichiarato che, in presenza di comportamenti collusivi che possono rientrare in una forma di coordinamento particolarmente dannosa nei confronti della concorrenza, come i cartelli orizzontali che portano alla ripartizione dei mercati o all’esclusione delle imprese potenzialmente concorrenti di tali mercati, l’analisi del contesto economico e giuridico in cui si collocano siffatti comportamenti può limitarsi a quanto risulta strettamente necessario per la sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punti 28 e 29, nonché del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C‑331/21, EU:C:2023:812, punti da 100 a 102). 48 Per contro, in presenza di altri tipi di comportamenti che, pur non essendo necessariamente altrettanto dannosi per la concorrenza, potrebbero nondimeno presentare un grado di dannosità sufficiente per consentire di ritenere che essi abbiano un oggetto anticoncorrenziale, occorre procedere ad un esame più approfondito di tutti gli elementi di cui al punto 45 della presente sentenza, il che implica, se necessario, di tener conto del quadro normativo e istituzionale pertinente. 49 Tanto in un caso come nell’altro, l’esame del contesto economico e giuridico reale in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi deve consentire di assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni richieste per ritenere che tale comportamento presenti un grado di dannosità sufficiente per essere qualificato come anticoncorrenziale per «oggetto».

Infatti, è possibile che solo in determinate circostanze relative, segnatamente, alla natura dei beni o dei servizi di cui trattasi, alle condizioni reali di funzionamento del mercato o ancora alla sua struttura, una siffatta qualificazione possa essere accolta.

Al contrario, la presa in considerazione di simile contesto può portare a constatare che circostanze particolari che accompagnano detto comportamento sono tali da dimostrare che esso non è sufficientemente dannoso da giustificare una siffatta qualificazione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 48). 50 Da ultimo, per quanto attiene agli scopi perseguiti con il comportamento di cui trattasi, occorre stabilire gli scopi oggettivi che detto comportamento mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza.

Per contro, il fatto che le imprese coinvolte abbiano agito senza avere, dal punto di vista soggettivo, l’intenzione di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e il fatto che esse abbiano perseguito taluni obiettivi legittimi non sono determinanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 167 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 132). 51 Peraltro, dalla considerazione dell’insieme degli elementi richiesti devono, in ogni caso, emergere le ragioni precise per cui il comportamento di cui trattasi presenta un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per poter ritenere che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 168 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 133). 52 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, dalla formulazione stessa della terza questione sollevata dal giudice del rinvio nonché dalle affermazioni di tale giudice, ricordate ai punti 11 e 12 della presente sentenza, risulta che si tratta di un accordo mediante il quale un insieme di club partecipanti ai campionati nazionali di calcio professionistici di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui questi ultimi avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale connessa a quest’ultima, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva. 53 Concludendo un siffatto accordo, i club di calcio professionistico che vi partecipano coordinano, nella misura e secondo le modalità fissate congiuntamente, nella fattispecie per due competizioni di alto livello che si svolgono a livello di uno Stato membro, il loro comportamento sul «mercato a monte» costituito, sotto il profilo economico, dall’assunzione di giocatori già formati o in corso di formazione.

Coordinandosi in tal modo, tutti questi club rinunciano a, o si precludono, qualsiasi possibilità di decidere autonomamente di assumere un calciatore che abbia risolto unilateralmente il contratto di lavoro che lo legava a un altro club, per motivi connessi alla pandemia di COVID-19.

Un siffatto accordo, che corrisponde ad un accordo di non assunzione, costituisce una restrizione manifesta di un parametro di concorrenza che svolge un ruolo essenziale nel settore dello sport professionistico di alto livello, vale a dire la possibilità di assumere giocatori già ingaggiati da un determinato club, dato che l’assenza di tale restrizione può appunto consentire a detti club di competere gli uni con gli altri su tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti 138, 145 e 146). 54 Orbene, gli accordi di non assunzione sono assimilabili agli accordi orizzontali di ripartizione delle «fonti di approvvigionamento» di cui all’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE, i quali, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, sono dannosi per la concorrenza in quanto tendono a congelare artificialmente la ripartizione, tra le imprese partecipanti, delle «risorse» che sono i lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 146), comportando così un’allocazione potenzialmente inefficace di tali risorse sul mercato. 55 Inoltre, gli accordi in parola riducono le possibilità di tali lavoratori di offrire i loro servizi ad altre imprese e, pertanto, limitano il loro potere contrattuale sul mercato, anche nei confronti dell’impresa che li occupa.

Di conseguenza, sebbene il loro contenuto sia diverso da quello degli accordi con i quali dette imprese si sarebbero accordate direttamente per fissare le retribuzioni dei loro giocatori, quindi i «prezzi di acquisto» delle loro rispettive risorse umane, con la conseguenza di eliminare o di restringere la concorrenza al riguardo, siffatti accordi di non assunzione possono nondimeno avere un’incidenza indiretta e potenziale su tali prezzi. 56 Ciò posto, l’esame del tenore di un determinato accordo non può essere sufficiente, di per sé solo, anche se quest’ultimo si ricollega a un determinato tipo di comportamento che può essere considerato, in generale, tale da restringere la concorrenza per il suo stesso oggetto, ad affermare l’esistenza di una siffatta qualificazione, come risulta dalla giurisprudenza costante richiamata ai punti 43 e 49 della presente sentenza. 57 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto economico e giuridico nel quale si inserisce il comportamento di cui trattasi, occorre, sotto un primo profilo, ricordare che l’esame concreto del contesto reale in cui si inseriscono le attività economiche connesse all’esercizio di uno sport può implicare che si debba tener conto, tra gli altri elementi e purché tali specificità risultino pertinenti, della natura, dell’organizzazione o ancora del funzionamento dello sport interessato, delle sue modalità di esercizio, del modo in cui interagiscono i diversi attori che vi partecipano e del ruolo svolto dalle strutture o dagli organismi che ne sono responsabili, a tutti i livelli, con i quali l’Unione favorisce la cooperazione conformemente all’articolo 165, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 104 e 105 e giurisprudenza citata). 58 Nel caso di specie, l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale è, come riportato al punto 52 della presente sentenza, un accordo di non assunzione dei giocatori che abbiano risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro per ragioni connesse alla pandemia di COVID-19, concluso da un insieme di club partecipanti ai campionati nazionali di calcio professionistico di uno Stato membro, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata.

Esso riguarda quindi, come già rilevato al punto 53 della presente sentenza, un parametro di concorrenza che svolge un ruolo essenziale nel settore del calcio professionistico di alto livello. 59 Orbene, la concorrenza che può esistere tra imprese quali i club di calcio professionistico presenta talune specificità.

Infatti, sebbene le imprese in parola possano competere tra loro su diversi mercati, come la vendita di biglietti che consentono agli spettatori di assistere a incontri, la ricerca e l’acquisizione di sponsorizzazioni o ancora lo sfruttamento di taluni diritti giuridici o economici connessi alle competizioni alle quali esse partecipano nonché ai giocatori da esse impiegati, la loro reciproca posizione su tali mercati dipende tuttavia, in una certa misura, dalla loro attività primaria e principale, che è la loro partecipazione a competizioni sportive. 60 Le competizioni sportive in discussione sono caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che, anche se la partecipazione a queste ultime è riservata a squadre che hanno ottenuto taluni risultati sportivi e se il loro svolgimento è fondato sull’incontro e la progressiva eliminazione di tali squadre, fondandosi quindi sul merito sportivo, il loro buon funzionamento, la loro sostenibilità e il loro successo si fondano altresì sul mantenimento di un certo equilibrio sportivo e finanziario nonché di una certa parità di opportunità tra i club di calcio professionistico che vi partecipano, tenuto conto del legame di interdipendenza che unisce questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 143 e 235 e giurisprudenza citata). 61 In tale misura, la continuità della concorrenza tra i club di calcio professionistico presuppone che esista, in qualsiasi momento, un numero sufficiente di club che partecipano alle diverse competizioni organizzate a livello nazionale e internazionale, quand’anche tali club possano, a seconda delle stagioni sportive, essere progressivamente eliminati da una determinata competizione sportiva e sebbene alcuni di essi siano chiamati ad essere promossi o, al contrario, siano retrocessi da una lega ad un’altra. 62 Sotto un secondo profilo, la Corte ha più volte rilevato che, tenuto conto di tali diverse specificità, è legittimo, per le associazioni sportive nazionali e internazionali responsabili di una determinata disciplina sportiva, adottare, attuare e far rispettare, nell’ambito della loro autonomia giuridica, norme comuni vertenti, segnatamente, sull’organizzazione delle competizioni nella loro disciplina, sul loro regolare svolgimento e sulla partecipazione degli atleti ad esse (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 75 e 142 e giurisprudenza citata). 63 Siffatte regole comuni, volte a garantire l’omogeneità e il coordinamento delle competizioni all’interno di un calendario complessivo e, più in generale, a promuovere, in maniera adeguata ed efficace, l’organizzazione di competizioni fondate sulle pari opportunità e sul merito, possono legittimamente mirare, tra l’altro, a disciplinare le condizioni alle quali i club di calcio professionistico possono comporre le squadre che partecipano a tali competizioni e quelle alle quali i giocatori stessi possono parteciparvi (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 143 e giurisprudenza citata). 64 In particolare, dal momento che lo svolgimento annuale o stagionale delle competizioni di calcio professionistico tra club è fondato, come menzionato al punto 60 della presente sentenza, sullo scontro e la progressiva eliminazione delle squadre partecipanti e che esso si fonda, quindi, essenzialmente, sul merito sportivo, che può essere garantito unicamente se tutte le squadre presenti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, le quali assicurano in una certa misura pari opportunità, può essere legittimo, per un’associazione sportiva, cercare di garantire, in una certa misura, la stabilità della composizione degli organici di giocatori che fungono da vivaio alle squadre composte da tali club nel corso di una determinata stagione, ad esempio proscrivendo la risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro nel corso della stagione, o addirittura di un determinato anno (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 144 e giurisprudenza citata). 65 Ciò posto, quando un’associazione sportiva adotta siffatte norme, queste ultime devono essere conformi al diritto dell’Unione.

In particolare, l’adozione di tali norme non deve avere come conseguenza che il loro rispetto da parte dei membri dell’associazione in parola che costituiscono imprese comporti una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

Inoltre, l’applicazione di dette norme non può limitare l’esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto dell’Unione conferisce ai privati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 103 e giurisprudenza citata). 66 Orbene, nel caso di specie, l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato adottato congiuntamente dalla LPFP e da un insieme di club calcistici, fissa, in parte, i rapporti concorrenziali di tali club in quanto operatori economici. 67 Sotto un terzo profilo, il giudice del rinvio si chiede, come risulta dai punti 24 e 25 della presente sentenza, se taluni degli altri elementi che caratterizzano il contesto economico e giuridico in cui si inserisce l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale possano indurlo a ritenere che tale accordo non presenti, per quanto riguarda la concorrenza, un grado di dannosità sufficiente perché possa essere considerato come avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e, di conseguenza, perché sia giustificato astenersi dall’esaminarne gli effetti attuali o potenziali su quest’ultima. 68 In particolare, come risulta dai punti da 7 a 11, da 14 a 16 e 18 della presente sentenza, suddetto giudice fa riferimento alla pandemia di COVID-19, alle conseguenze generali di tale pandemia, relative in particolare al confinamento della popolazione e alla chiusura delle strutture destinate ad accogliere il pubblico, nonché alle sue conseguenze specifiche sul settore del calcio professionistico, quali la sospensione della stagione sportiva 2019/2020 e le numerose difficoltà di ordine pratico, sportivo, sociale, economico e finanziario che i club calcistici hanno dovuto affrontare a causa di detta pandemia. 69 A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene spetti, in definitiva, al giudice del rinvio qualificare l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può nondimeno, sulla base degli elementi del fascicolo di cui dispone, fornire precisazioni dirette a guidare tale giudice nella sua interpretazione nonché a consentirgli di dirimere la controversia di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 48, nonché del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C‑438/22, EU:C:2024:71, punto 27). 70 Nel caso di specie, anzitutto, il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale si distingue dalle norme che le associazioni sportive nazionali o internazionali responsabili di una determinata disciplina sportiva emanano in forza del loro statuto e dei compiti loro attribuiti o riconosciuti dai pubblici poteri.

Infatti, dai comunicati stampa della LPFP del 7 e dell’8 aprile 2020, come menzionati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza, sembra emergere che tale comportamento sia stato originariamente adottato non da una siffatta associazione sportiva, bensì da club di calcio professionistico, i quali costituiscono imprese. 71 Inoltre, poiché l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE mira a vietare qualsiasi forma di coordinamento che sostituisca consapevolmente una cooperazione pratica tra imprese ai rischi della concorrenza e che, più in generale, le disposizioni del Trattato FUE relative alla concorrenza si basano sulla premessa secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende praticare sul mercato (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1981, Züchner, 172/80, EU:C:1981:178, punto 13, e del 20 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑209/07, EU:C:2008:643, punto 34), un comportamento del genere non può essere assimilato a siffatte norme. 72 Ciò posto, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, anche se non proviene originariamente dall’associazione sportiva nazionale competente, il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale è stato adottato in presenza del presidente di tale associazione e può essere considerato sostenuto, o addirittura approvato, da quest’ultima, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 73 Inoltre, come precisato nella decisione di rinvio, il comportamento in parola si colloca nel contesto del tutto specifico generato dalla pandemia di COVID-19, che ha inciso non solo sul settore interessato sotto numerosi aspetti, ma ha anche, e soprattutto, avuto un’incidenza sul funzionamento concorrenziale stesso di tale settore.

In particolare, a causa di detta pandemia e a seguito della conseguente sospensione della stagione sportiva 2019/2020, la ripresa delle partite che restavano ancora da disputare nell’ambito dei campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] restava incerta nel momento in cui è intervenuto l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, e una siffatta incertezza si è ripercossa sia sulla data di fine di tale stagione sportiva, in caso di ripresa di quest’ultima, sia sulla scadenza dei contratti di lavoro di taluni giocatori.

Infatti, in assenza di misure adeguate, i giocatori che avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro a causa di detta pandemia o il cui contratto di lavoro fosse cessato alla data in cui la stagione sportiva in parola doveva inizialmente concludersi, vale a dire il 30 giugno 2020, avrebbero potuto essere liberamente assunti successivamente da un altro club, il che avrebbe inevitabilmente e significativamente modificato la composizione delle diverse squadre presenti, e quindi pregiudicato l’integrità della competizione.

Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle sue conclusioni, una situazione del genere avrebbe potuto essere aggravata se le difficoltà economiche e finanziarie incontrate dai club interessati da tali partenze di giocatori avessero impedito loro di assumere nuovi giocatori, per mancanza di liquidità sufficiente. 74 È vero che il verificarsi di un evento come la pandemia di COVID-19 non è, di per sé, tale da giustificare un’eccezione alla disposizione imperativa costituita dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 26 settembre 2013, ÖBB-Personenverkehr, C‑509/11, EU:C:2013:613, punti 49 e 50, nonché dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 57). 75 Nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 165 TFUE, occorre aggiungere che ciò vale parimenti nel caso in cui l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata intervengano nel settore dello sport.

Infatti, detta disposizione non costituisce una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all’applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell’Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione (sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 101). 76 Tuttavia, resta il fatto che circostanze come quelle menzionate al punto 73 della presente sentenza devono essere prese in considerazione dal giudice del rinvio al fine di determinare se il contesto in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale, considerato congiuntamente al suo tenore e ai suoi scopi oggettivi, consenta o meno di ritenere che tale comportamento abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. 77 Infine, la presa in considerazione del contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi in un determinato caso di specie e, più in particolare, delle condizioni reali che caratterizzano il funzionamento del settore o dei settori o mercati nei quali il comportamento in parola è intervenuto deve, in ogni caso, far apparire le ragioni precise per le quali detto comportamento non presenta, tenuto conto delle specificità proprie di tale contesto, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché possa essere considerato come avente per oggetto di impedire, restringere o falsare quest’ultima, allo stesso modo in cui ciò deve avvenire, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, nell’ipotesi in cui l’autorità o il giudice competente giunga alla conclusione opposta. 78 Di conseguenza, qualunque sia la conclusione cui giungerà il giudice del rinvio, al termine del suo esame degli altri elementi di contesto economico e giuridico cui fa riferimento, quanto all’esistenza o all’assenza di una restrizione della concorrenza per «oggetto», una siffatta valutazione dovrà basarsi su un’analisi concorrenziale dalla quale risultino le ragioni precise a sostegno di tale conclusione, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. 79 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, gli scopi oggettivi che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale mira a conseguire sotto il profilo della concorrenza, gli elementi esposti dal giudice del rinvio in proposito richiedono le seguenti osservazioni. 80 Da un lato, tale giudice afferma, in sostanza, che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerato, alla luce del suo tenore chiaro e preciso, come diretto a restringere la concorrenza che i club di calcio professionistico che hanno sottoscritto l’accordo in parola avrebbero potuto effettuare, in sua assenza, sul mercato dell’assunzione dei giocatori. 81 Dette affermazioni, che deducono lo scopo in questione dal tenore stesso dell’accordo di cui si tratta, confermano che quest’ultimo era intrinsecamente tale da pregiudicare una delle diverse forme di concorrenza, vale a dire la concorrenza mediante l’assunzione di giocatori, che avrebbe potuto svolgersi tra i club partecipanti al campionato nazionale di Prima [OSCURATO:PERSONA], il quale era allora sospeso sine die ma poteva tuttavia riprendere purché l’evoluzione della situazione causata dalla pandemia di COVID-19 lo consentisse. 82 Dall’altro lato, il giudice del rinvio afferma, in sostanza, che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale intendeva nondimeno anche, in circostanze come quelle menzionate al punto 73 della presente sentenza, preservare la stabilità degli organici dei giocatori a partire dai quali essi potevano comporre le rispettive squadre per tutto il periodo di sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020 e, in tal modo, consentire la ripresa, al momento opportuno, del campionato in condizioni che ne garantissero l’integrità.

Al riguardo, detto giudice ricorda, in particolare, che era inizialmente previsto che tale stagione sportiva terminasse il 30 giugno 2020, che numerosi contratti di lavoro tra i club e i loro giocatori avevano come termine la stessa data e che, in assenza dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, i club avrebbero avuto il diritto di assumere i giocatori dei loro concorrenti durante il campionato, anche tra la data della fine di detta stagione sportiva quale inizialmente prevista e la data di ripresa della stessa stagione sportiva, ciò che avrebbe consentito ai club dotati di risorse finanziarie più rilevanti di rafforzare le loro squadre e di indebolire correlativamente quelle dei loro concorrenti, falsando in tal modo irrimediabilmente la competizione e, in definitiva, la concorrenza «negli stadi». 83 Orbene, le affermazioni in parola, che inducono il giudice del rinvio a ritenere che, in tale misura, detto accordo perseguisse uno scopo oggettivamente favorevole alla concorrenza, appaiono pertinenti in considerazione delle specificità che caratterizzano il gioco normale di quest’ultima nel settore del calcio professionistico, quali ricordate ai punti da 60 a 64 della presente sentenza, nonché del contesto reale in cui detto accordo è intervenuto. 84 Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata in tali punti, le competizioni calcistiche tra club si basano, tra l’altro, sul principio del merito sportivo, il quale presuppone che i risultati ottenuti da tutti i club presenti nel corso delle diverse fasi di una determinata competizione possano essere validamente confrontati. 85 Come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 57 a 59 delle sue conclusioni, tale forma di concorrenza che i club possono esercitare presuppone necessariamente che siano preservate l’integrità della competizione e la stabilità degli organici dei giocatori a partire dai quali i club possono comporre le squadre che essi schierano nel corso di una determinata competizione o di una determinata stagione, il che implica, nella pratica, evitare i trasferimenti tardivi di giocatori che possono modificare sensibilmente il valore sportivo di una determinata squadra nel corso di una competizione nonché vietare le risoluzioni unilaterali dei contratti di lavoro nel corso della stagione (v., in tal senso, sentenze del 13 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑176/96, EU:C:2000:201, punti 53 e 54, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti 100 e 144), salvo qualora esse siano fondate su motivi legittimi, quali il mancato pagamento della retribuzione di un giocatore da parte del suo club o un illecito disciplinare tale da giustificare una siffatta risoluzione. 86 Il giudice del rinvio può quindi validamente ritenere che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale perseguisse, in parallelo, uno scopo oggettivamente anticoncorrenziale, relativo alla restrizione della concorrenza sul mercato dell’assunzione dei giocatori, e uno scopo oggettivamente pro-concorrenziale, consistente nel garantire la stabilità degli organici dei giocatori partecipanti ai campionati nazionali di Prima e di Seconda [OSCURATO:PERSONA] limitando l’assunzione, da parte dei club partecipanti a questi ultimi, di giocatori il cui contratto di lavoro giungesse al termine o fosse risolto unilateralmente dall’interessato per un motivo connesso alla pandemia di COVID-19, anche nel periodo compreso tra la data in cui la stagione sportiva 2019/2020 avrebbe dovuto concludersi in assenza di sospensione e quella infine presa in considerazione, in caso di ripresa, per terminare tale stagione. 87 Tenuto conto delle osservazioni della convenuta nel procedimento principale e della Commissione al riguardo, occorre aggiungere che una situazione del genere si distingue fondamentalmente da quella in cui un comportamento avente uno scopo oggettivamente anticoncorrenziale persegue, al contempo, altri obiettivi che possono essere legittimi, ma neutri rispetto alla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 167 e giurisprudenza citata). 88 Di conseguenza, dalle affermazioni del giudice del rinvio e dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che, sebbene l’esame del contenuto dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale riveli che quest’ultimo era tale da restringere, in modo manifesto, la concorrenza che poteva esistere tra le società calcistiche partecipanti sul mercato dell’assunzione di giocatori, l’esame del contesto economico e giuridico reale in cui si inserisce mostra, dal canto suo, che detto accordo è intervenuto, da un lato, in un settore in cui il gioco della concorrenza presenta numerose specificità e, dall’altro, in un contesto del tutto particolare.

Ne risulta, inoltre, che tale accordo non persegue soltanto uno scopo oggettivamente anticoncorrenziale, consistente nel restringere la concorrenza sul mercato dell’assunzione dei giocatori, ma mira anche a raggiungere uno scopo oggettivamente pro-concorrenziale, vale a dire garantire la stabilità degli organici dei giocatori che partecipano ai campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA].

Spetta, pertanto, al solo giudice del rinvio determinare, in modo preciso e motivato, se, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, detto accordo presenti o meno un grado di dannosità sufficiente per consentire di ritenere che esso abbia per oggetto di restringere la concorrenza. 89 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, deve essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, a meno che dall’esame concreto del tenore di tale accordo, dei suoi scopi obiettivi rispetto alla concorrenza nonché del contesto economico e giuridico specifico nel quale esso si inserisce risultino le ragioni precise per le quali l’autorità o il giudice competente ritiene che una siffatta qualificazione non possa essere accolta.

Sulle questioni prima e seconda 90 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica ad un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva. 91 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un’associazione di imprese che restringa la libertà di azione delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Infatti, l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di tali accordi e talune di tali decisioni può portare a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi d’interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale; in secondo luogo, che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche qualora risulti che tali mezzi hanno l’effetto intrinseco di restringere o falsare, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non si spinge oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 183 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 149). 92 Tuttavia, detta giurisprudenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» intrinseco quello di restringere, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di dannosità che giustifica la considerazione che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedirla, di restringerla o di falsarla (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 186, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150).

Infatti, il grado di dannosità di tali comportamenti in termini di concorrenza, quindi il pregiudizio diretto o indiretto che essi possono causare agli utenti e ai consumatori intermedi o finali sui diversi settori o mercati interessati, è troppo rilevante per consentire di considerarli giustificati e proporzionati (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150). 93 Per quanto riguarda comportamenti che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, essi possono fruire del beneficio di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE unicamente in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste da detta disposizione (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 187, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 151). 94 Nel caso di specie, solo qualora il giudice del rinvio, al termine del suo esame dell’accordo di cui trattasi di cui al procedimento principale, pervenga alla conclusione che quest’ultimo non ha per oggetto di restringere la concorrenza e qualora gli sia possibile dimostrare che tale accordo ha nondimeno un effetto siffatto, spetterà a lui verificare se detto accordo possa essere considerato non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in forza della giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza, fermo restando che spetta alla parte che si avvale della giurisprudenza in parola dimostrare, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per beneficiarne (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 130, 191 e 205 e giurisprudenza citata). 95 Tenuto conto delle affermazioni di cui alla decisione di rinvio nonché delle osservazioni al riguardo delle parti nel procedimento principale e degli altri interessati che hanno partecipato al presente procedimento, occorre tuttavia osservare, in primo luogo, che, anche se il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale assume la forma di un accordo concluso da club di calcio professionistico con il concorso dell’associazione sportiva nazionale interessata e, pertanto, da imprese che hanno agito di concerto con un’associazione di imprese (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 90), esso può rientrare nella giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza.

Infatti, come risulta dal suo tenore letterale, tale giurisprudenza è applicabile, contrariamente a quanto sostengono la convenuta nel procedimento principale e la Commissione, a qualsiasi comportamento mediante il quale un’associazione di imprese e le imprese che ne sono membri si coordinano tra loro, indipendentemente dalla forma di detto coordinamento, e non solo a quelli di tali comportamenti che assumano la forma di norme qualificabili come decisione di associazione di imprese. 96 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di un obiettivo legittimo di interesse generale, la Corte ha già rilevato, a più riprese, che l’obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che riveste un’importanza particolare nel caso del calcio e che può in particolare giustificare, in linea di principio e fatto salvo il loro contenuto concreto, l’adozione di norme relative ai termini di trasferimento dei giocatori durante le competizioni, nonché di norme destinate a garantire il mantenimento di un certo grado di stabilità nell’organico dei giocatori a partire dai quali i club possono comporre le squadre che essi schierano in una determinata competizione (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti da 100 a 102 e giurisprudenza citata). 97 In tali circostanze, il perseguimento di un siffatto obiettivo può giustificare, in linea di principio e fatto salvo il loro contenuto concreto, le norme attuate da un accordo come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 98 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, il carattere necessario e proporzionato in senso stretto dell’accordo in parola, occorre rilevare che l’esame di quest’ultimo implica, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 91 della presente sentenza, anzitutto, di stabilire se i mezzi concreti ai quali si è fatto ricorso, in un determinato caso di specie, per perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale siano atti a garantire la realizzazione di tale obiettivo, poi, valutare se il ricorso i mezzi di cui si tratta sia necessario per raggiungere detto obiettivo, il che implica che non esistano altre misure altrettanto efficaci a tal fine essendo al contempo meno restrittive per la concorrenza, e, infine, verificare che gli effetti restrittivi generati dalle misure adottate non siano sproporzionati rispetto a siffatto obiettivo, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza sul mercato interessato. 99 Spetta, pertanto, al giudice del rinvio, che ha menzionato, nella sua decisione di rinvio, dubbi relativi al carattere necessario e proporzionato dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, procedere all’esame approfondito di queste tre condizioni, ossia l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità in senso stretto di tale accordo, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova dedotti dalle parti nonché di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti. 100 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica a un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, se, da un lato, tale accordo non può essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e se, dall’altro, è dimostrato che detto accordo è giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, alla luce del quale esso appare adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto.

Sulle spese 101 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, deve essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, a meno che dall’esame concreto del tenore di tale accordo, dei suoi scopi obiettivi nei confronti della concorrenza nonché del contesto economico e giuridico specifico nel quale esso si inserisce risultino le ragioni precise per le quali l’autorità o il giudice competente ritiene che una siffatta qualificazione non possa essere accolta. 2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica a un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, se, da un lato, tale accordo non può essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e se, dall’altro, è dimostrato che detto accordo è giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, alla luce del quale esso appare adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto.

Firme * Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 30 aprile 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Calcio professionistico – Accordo di non assunzione (no-poach) di giocatori, concluso da un’associazione sportiva nazionale e da un insieme di club a seguito della sospensione della stagione sportiva 2019/2020 a causa della pandemia di COVID-19 – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto – Mercato del lavoro – Assunzione dei giocatori da parte dei club – Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dei giocatori – Scadenza del contratto di lavoro – Termini dell’accordo – Contesto economico e giuridico in cui si inserisce tale accordo – Scopi oggettivi che l’accordo persegue rispetto alla concorrenza – Giustificazione – Condizioni – Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale – Necessità – Proporzionalità » Nella causa C‑133/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo), con decisione del 18 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (LPFP), CD Tondela – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, Académico de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] de Braga – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] da Covilhã – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Lda., [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Lda, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] de Mafra – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Lda., [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] de Paços de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., [OSCURATO:PERSONA] de Penafiel, SAD, [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Lda., [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] SAD, [OSCURATO:PERSONA] de Famalicão – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Lda., [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , SAD, Marítimo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD , [OSCURATO:PERSONA] de Portugal – [OSCURATO:PERSONA], SAD, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, contro [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer (relatore), E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (LPFP), la CD Tondela – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la Académico de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Braga – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] da Covilhã – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Mafra – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Paços de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] de Penafiel, SAD, la [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Famalicão – [OSCURATO:PERSONA], SAD, la [OSCURATO:PERSONA] de Coimbra – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., da A. [OSCURATO:PERSONA], M.J. Faria e L.M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; –        per la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, da G. [OSCURATO:PERSONA], advogado, –        per la Marítimo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, da J.A. Martins e J. Pinto de Almeida, advogados; –        per la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, da G. [OSCURATO:PERSONA] e J. Pinto de Almeida, advogados; –        per la [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, da A. Domingues, advogado; –         per la [OSCURATO:PERSONA] de Portugal – [OSCURATO:PERSONA], SAD, da G. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA], L.D. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], advogados; –        per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, da R. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA] e M. Stock da Cunha, advogados; –        per la [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, da D. Cardoso, A. [OSCURATO:PERSONA] e A.C. Salgueiro, advogadas; –        per il governo portoghese, da C. Alves e P. Barros da Costa, in qualità di agenti; –        per il governo ellenico, da K. Boskovits, in qualità di agente; –        per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA], P. Caro de Sousa e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (LPFP) (Lega portoghese di calcio professionistico; in prosieguo: la «LPFP») e un insieme di club di calcio professionistico stabiliti in Portogallo e l’[OSCURATO:PERSONA] da Concorrência (Autorità garante della concorrenza, Portogallo), in relazione alla legittimità di una decisione con la quale quest’ultima ha constatato, in sostanza, che la LPFP e tali club di calcio professionistico, che partecipano ai campionati portoghesi di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] nazionale, avevano violato l’articolo 101 TFUE e il diritto interno della concorrenza a causa di un accordo di non assunzione ( no-poach ) di giocatori concluso nel contesto creato dalla pandemia di COVID-19 e dalla sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020. Contesto normativo 3 L’articolo 101 TFUE così recita: «1.      Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a)      fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b)      limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c)      ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d)      applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e)      subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. 2.      Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3.      Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: –        a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, –        a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e –        a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di a)      imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b)      dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 4 La LPFP è un’associazione di diritto privato portoghese che, secondo il suo statuto, ha lo scopo di disciplinare e organizzare le attività legate al calcio professionistico in Portogallo. In particolare, in forza di una delega di poteri conferitale dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Federazione portoghese di calcio professionistico), la LPFP disciplina e organizza competizioni calcistiche professionistiche. Tra queste competizioni professionali figurano la [OSCURATO:PERSONA] (Prima [OSCURATO:PERSONA] o serie A) e la [OSCURATO:PERSONA] (Seconda [OSCURATO:PERSONA] o serie B). 5 Nel corso della stagione 2019/2020, che inizialmente copriva il periodo compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020, la Prima [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comportare la partecipazione di 18 club di calcio professionistico con sede in Portogallo. Dal canto suo, nella Seconda [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto sfidarsi altri 13 club, anch’essi con sede in Portogallo. 6 L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19 costituiva una pandemia. 7 Il 12 marzo 2020 le autorità portoghesi hanno annunciato l’adozione di un insieme di misure volte a contenere il rischio di diffusione della pandemia di COVID-19, tra le quali figuravano il confinamento della popolazione e la chiusura delle strutture destinate ad accogliere il pubblico. Lo stesso giorno, la LPFP ha disposto la sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020 e di tutte le competizioni organizzate nel contesto di quest’ultima, comprendenti, tra l’altro, i campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA]. A tale data, restavano ancora dieci giornate da disputare nell’ambito di ciascuno di questi due campionati. 8 Il 18 marzo 2020 le autorità portoghesi hanno dichiarato lo stato di emergenza, a causa del rapido peggioramento della situazione sanitaria. Tale dichiarazione ha comportato la sospensione parziale di un insieme di diritti, tra cui quello di circolare all’interno del paese, il diritto di uscirne e i diritti dei lavoratori. Parallelamente, sono state adottate diverse serie di misure straordinarie, in particolare per aiutare i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dalle conseguenze sociali, economiche e finanziarie della pandemia. 9 A partire dal 21 marzo 2020, la LPFP e il Sindicato de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Sindacato dei calciatori professionisti, Portogallo) (in prosieguo: il «SJPF») hanno avviato negoziati destinati a consentire loro di individuare congiuntamente possibili soluzioni alle difficoltà di ordine sportivo, sociale, economico e finanziario alle quali la pandemia esponeva il settore del calcio professionistico portoghese. Tali negoziati hanno riguardato, in particolare, le condizioni per il completamento della stagione sportiva 2019/2020. 10 Il 7 aprile 2020, la LPFP e il SJPF hanno pubblicato ciascuno un comunicato stampa sullo stato dei loro negoziati. Nel suo comunicato stampa, la LPFP ha indicato, anzitutto, di aver ricevuto il consenso del SJPF su un insieme di misure giuridiche destinate ad essere integrate nel contratto collettivo di lavoro applicabile ai calciatori professionisti, tra le quali figurava la proroga, fino alla fine della stagione sportiva 2019/2020, intesa come la data in cui si sarebbe giocata, in definitiva, l’ultima partita ufficiale delle competizioni organizzate durante tale stagione, dei contratti di lavoro dei giocatori nonché dei contratti di prestito o di cessione di giocatori in corso alla data di detto comunicato stampa. La LPFP ha poi precisato che non era stato invece possibile raggiungere alcun accordo con il SJPF sulle questioni finanziarie in discussione, che includevano la possibilità, per i club e i giocatori o, in mancanza, per le parti sociali, di concordare misure di riduzione della retribuzione. Tale mancanza di accordo è menzionata anche dal SJPF nel suo comunicato stampa dello stesso giorno. La LPFP ricordava, infine, che, tenuto conto di una siffatta mancanza di accordo, i club rimanevano liberi, tra le altre cose, di ricorrere alla disoccupazione temporanea semplificata o di avviare trattative individuali con i loro giocatori, prima di concludere nei seguenti termini: «La [LPFP] spera sempre di poter constatare per iscritto le misure volte a completare il contratto collettivo di lavoro già concordate con il [SJPF], unitamente a quest’ultimo (…)». 11 Lo stesso giorno, la LPFP e i club partecipanti alla Prima [OSCURATO:PERSONA], rappresentati per la maggior parte dai rispettivi presidenti, hanno preso parte a una videoconferenza nel corso della quale hanno concluso un accordo vertente sull’assunzione dei giocatori che avrebbero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro a causa della pandemia di COVID-19. Al termine di tale videoconferenza, la LPFP ha pubblicato un comunicato stampa, intitolato «I presidenti dei club della [Prima [OSCURATO:PERSONA]] stabiliscono la regola per le risoluzioni unilaterali», formulato nei seguenti termini: «I presidenti dei club di [Prima [OSCURATO:PERSONA]], riuniti oggi in videoconferenza con [il] presidente della [LPFP], hanno analizzato la situazione attuale e, dopo attenta considerazione, hanno deciso di annunciare pubblicamente che nessun club assumerà un calciatore che risolva unilateralmente il suo contratto di lavoro, adducendo difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale da essa derivante, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva». 12 L’8 aprile 2020, la LPFP e una parte dei club partecipanti alla Seconda [OSCURATO:PERSONA], rappresentati per la maggior parte dai rispettivi presidenti, hanno preso parte a una videoconferenza al termine della quale la LPFP ha pubblicato un comunicato stampa intitolato «I presidenti dei club di [Seconda [OSCURATO:PERSONA]] aderiscono alla clausola della risoluzione unilaterale». Tale comunicato stampa comprende un primo capoverso formulato negli stessi termini del comunicato stampa menzionato al punto precedente, seguito da altri due capoversi redatti come segue: «Tale misura è stata adottata e annunciata ieri dai presidenti dei club di [Prima [OSCURATO:PERSONA]], ai quali si uniscono ora i responsabili [dei club di Seconda [OSCURATO:PERSONA]]. Uniti per superare questo momento difficile e parlando con una sola voce, i presidenti dei club di Seconda [OSCURATO:PERSONA], sempre in collaborazione con la [LPFP], saranno in grado di superare questo periodo così difficile per l’intero settore. I responsabili ritengono più che mai che i problemi e le sfide cui sono confrontati siano comuni e che la risposta debba necessariamente essere altrettanto comune». 13 Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) ha pubblicato, il 7 aprile 2020, la sua circolare n. 1714, che riprende un documento intitolato «COVID-19: [OSCURATO:PERSONA]» e redatto da un gruppo di lavoro comprendente, oltre ai propri rappresentanti, quelli delle federazioni calcistiche nazionali che ne sono membri, quelli delle confederazioni, quelli dell’Association européenne des clubs (Associazione dei club europei; ECA), quelli della [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] (FIFPro) (Federazione internazionale dei calciatori professionisti) e quelli del Forum mondiale delle leghe di calcio professionistico. In tale documento, la FIFA auspica, in particolare, che le federazioni calcistiche nazionali possano essere autorizzate a modificare le date della loro rispettiva stagione sportiva nonché quelle dei periodi (le cosiddette «finestre») di registrazione dei giocatori. La FIFA propone inoltre che i club e i giocatori siano incoraggiati a collaborare per raggiungere accordi di riduzione della retribuzione o, in subordine, che gli accordi conclusi tra i club e i giocatori siano «sospesi» durante il periodo di sospensione della stagione sportiva. 14 Il 23 aprile 2020 le autorità portoghesi hanno pubblicato un decreto-legge recante un insieme di misure eccezionali e temporanee nel settore dello sport, tra le quali figura l’autorizzazione concessa alle associazioni sportive portoghesi di modificare i loro regolamenti, durante la stagione sportiva 2019/2020 e per la durata di quest’ultima, al fine di far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia. 15 Il 30 aprile 2020 tali autorità hanno adottato una risoluzione che stabiliva una strategia per la revoca delle misure di confinamento, che prevedeva, in particolare, la possibilità di riprendere la stagione sportiva 2019/2020 al fine di completare il campionato nazionale di Prima [OSCURATO:PERSONA]. 16 Il 4 maggio 2020, la LPFP, il SJPF e l’[OSCURATO:PERSONA] de Treinadores de [OSCURATO:PERSONA] (Associazione nazionale degli allenatori di calcio, Portogallo) hanno firmato un memorandum. La motivazione che precede tale memorandum evoca la situazione atipica ed eccezionale di emergenza sanitaria e di sconvolgimento sociale causata dalla pandemia, prima di menzionare la possibilità di una ripresa del campionato nazionale di Prima [OSCURATO:PERSONA] prevista dalla risoluzione menzionata al punto precedente, riferendosi poi a «[l]a salvaguardia di [tale campionato] nel rispetto specifico dei principi di stabilità competitiva (…) e di merito sportivo (…)». Quanto al memorandum stesso, esso prevede, in particolare, che «[l]a stagione sportiva 2019/2020 termina il giorno successivo all’ultima partita ufficiale di tale stagione» e che «[i] contratti di lavoro sportivo (…) conclusi tra i club (…) e i giocatori (…) destinati a cessare durante la stagione sportiva in corso (…) sono considerati automaticamente prorogati fino al termine della stagione (…)». 17 Il 26 maggio 2020 l’Autorità garante della concorrenza ha ordinato la sospensione, per un periodo di 90 giorni, delle misure richiamate nei comunicati stampa pubblicati dalla LPFP il 7 e l’8 aprile 2020, quali menzionati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza. Il 2 giugno 2020 la LPFP e i club interessati si sono conformati a tale ingiunzione. 18 L’8 giugno 2020, il contratto collettivo di lavoro concluso dalla LPFP e dal SJPF è stato modificato dalle parti del medesimo al fine di inserirvi un articolo 7 bis , intitolato «Effetto delle modifiche del calendario delle competizioni a causa del COVID-19 sul rapporto di lavoro sportivo», redatto come segue: «1.      Le parti del contratto collettivo di lavoro concludono il presente accordo conformemente al protocollo stabilito con la [LPFP] (…), che prevede che la stagione sportiva 2019/2020 si concluda il giorno successivo all’ultima partita ufficiale delle competizioni di tale stagione. 2.      Salvo diverso accordo delle parti, i contratti di lavoro sportivo (…) conclusi tra i club partecipanti alla [Prima [OSCURATO:PERSONA]] e i giocatori e destinati a cessare durante la stagione sportiva in corso, come definita dal regolamento, sono considerati automaticamente prorogati fino al termine della stagione in corso, come definita al punto precedente. (…) 4.      La proroga del contratto definita al punto 1 implica il mantenimento di tutti i diritti e gli obblighi delle parti, compreso l’obbligo del datore di lavoro sportivo di versare la retribuzione mensile del giocatore fissata per la stagione sportiva in corso, o un importo proporzionale a tale retribuzione, se la stagione sportiva termina prima che quest’ultima sia dovuta nella sua interezza, (…) (…)». 19 Il 18 giugno 2020 la Federazione portoghese di calcio professionistico ha fissato la nuova data di conclusione della stagione sportiva 2019/2020 al 2 agosto 2020. 20 Il 28 aprile 2022 l’Autorità garante della concorrenza ha adottato una decisione con la quale ha ritenuto che le misure richiamate nei comunicati stampa pubblicati dalla LPFP il 7 e l’8 aprile 2020, quali menzionati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza, dovessero essere qualificate come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza che i club di calcio professionistico partecipanti a quest’ultimo avrebbero potuto svolgere, in assenza di un siffatto accordo, sul mercato dell’assunzione dei giocatori idonei a partecipare ai campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA]. 21 [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo), giudice del rinvio, è stato investito di un ricorso diretto contro tale decisione dalla LPFP e da un insieme di club di calcio professionistico della Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] portoghesi. 22 Nella decisione di rinvio, dopo aver illustrato il quadro giuridico applicabile all’assunzione e alla registrazione dei giocatori idonei a partecipare ai campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] nonché le conseguenze della pandemia di COVID-19 sulla situazione sportiva, economica e finanziaria club di calcio professionistico portoghesi, e successivamente sulla situazione professionale dei giocatori, tale giudice indica, in sostanza, di nutrire dubbi sul modo in cui l’Autorità garante della concorrenza ha interpretato e applicato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nella sua decisione del 28 aprile 2022. 23 Al riguardo, detto giudice ritiene, anzitutto, che, in modo generale e astratto, un comportamento mediante il quale le imprese si accordano le une con le altre per non assumere o assumere i loro rispettivi lavoratori e, pertanto, per limitare o eliminare le prospettive di mobilità professionale di tali lavoratori nonché il loro potere negoziale nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro, debba essere qualificato, alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come accordo con il quale operatori economici che agiscono in qualità di «acquirenti» sul «mercato» dell’assunzione si ripartiscono la «risorsa» costituita dalla manodopera. Esso reputa, inoltre, che un siffatto accordo sia assimilabile, per il suo contenuto, a quelli di cui all’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE e che possa quindi essere qualificato, tenuto conto del suo grado di dannosità, come accordo avente per «oggetto» di restringere la concorrenza che le imprese partecipanti potrebbero svolgere, in assenza di tale accordo, sul mercato dell’assunzione, la quale può ricoprire un ruolo centrale in taluni settori in cui le qualifiche dei lavoratori sono essenziali, come quello dello sport professionistico. 24 Il giudice del rinvio spiega poi che, nel caso di specie, esso dubita tuttavia che un’interpretazione corretta dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE consenta di ritenere che un accordo come quello di cui trattasi nel procedimento principale presenti, in relazione alla concorrenza, un grado di dannosità sufficiente per poter essere qualificato come restrizione della concorrenza per «oggetto». 25 In particolare, da un lato, il giudice in parola ritiene che il contesto economico e giuridico nel quale l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso, nei limiti in cui possa essere preso in considerazione, sia caratterizzato da un insieme di elementi propri del settore del calcio professionistico, ai quali si è aggiunta la situazione causata dalla pandemia di COVID-19 nonché dalle conseguenze sociali, economiche e finanziarie di quest’ultima su tale settore, sui club di calcio professionistico e sui giocatori. Al riguardo, esso osserva, in sostanza, che la pandemia di COVID-19 e gli sconvolgimenti provocati da quest’ultima hanno indotto l’associazione sportiva competente a disporre la sospensione della stagione sportiva 2019/2020 e che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale si inserisce nell’ambito di un insieme di misure negoziate o decise a seguito di detta sospensione dalle diverse parti interessate, quali le associazioni sportive, le parti sociali, i club e le autorità pubbliche, al fine di consentire, per quanto possibile, la ripresa di tale stagione sportiva nonché, più in generale, il ripristino del settore. 26 Dall’altro lato, detto giudice ritiene che, in tale contesto, gli scopi oggettivi che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza presentino un carattere ambivalente. Infatti, l’accordo in parola avrebbe certamente ristretto la concorrenza che i club partecipanti avrebbero potuto svolgere, in sua assenza, sul mercato dell’assunzione dei giocatori. Tuttavia, cercando, con tale mezzo, di preservare la stabilità degli organici dei giocatori durante il periodo di sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020, detto accordo avrebbe altresì avuto lo scopo di consentire, a tempo debito, la ripresa delle competizioni tra tali club e, pertanto, di ripristinare la concorrenza «negli stadi», in condizioni idonee a preservare l’integrità dei campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA]. 27 Infine, il giudice del rinvio si chiede se, indipendentemente dalla questione se l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale presenti o meno, sotto il profilo della concorrenza, un grado di dannosità sufficiente affinché esso possa essere qualificato come accordo avente per «oggetto» di restringere la concorrenza, un siffatto accordo possa essere assimilato ai comportamenti per i quali la Corte ha ammesso, in particolare nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), che essi possano non rientrare, a determinate condizioni, nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 28 È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.      Se un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o [OSCURATO:PERSONA], il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell’associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale configuri una norma che riguarda lo sport ai sensi della giurisprudenza Meca‑Medina (causa C‑519/04 P, Meca‑Medina e Majcen/Commissione, EU:C:2006:492). 2.      Se, ai fini della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 97), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punto 42), una norma, derivante da un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o [OSCURATO:PERSONA], il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell’associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, con le caratteristiche, gli obiettivi e le circostanze individuati nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, possa ritenersi proporzionata e appropriata e, pertanto, ai sensi dell’articolo 165 TFUE, compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 3.      Se l’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE osti a un’interpretazione secondo la quale un accordo con le caratteristiche, gli obiettivi e nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o [OSCURATO:PERSONA], il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell’associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, possa essere qualificato come una restrizione della concorrenza per oggetto, poiché presenta un grado sufficiente di danno alla concorrenza». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 29 In via preliminare, occorre ricordare che nella misura in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 83 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 75). 30 Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale. Cosi avviene, in particolare, nel caso delle norme relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 84 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 76). 31 Ad eccezione di tali norme specifiche, le norme adottate dalle associazioni sportive e, più in generale, il comportamento di tali associazioni ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza quando ne sono soddisfatti i presupposti di applicazione (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 87 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 78). Lo stesso vale per le norme e i comportamenti adottati, come nel procedimento principale, da club di calcio professionistico, eventualmente di concerto con l’associazione sportiva nazionale competente. 32 Nel caso di specie, misure come quelle menzionate nei comunicati stampa pubblicati dalla LPFP il 7 e l’8 aprile 2020, quali richiamati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza, non ricadono tra quelle cui può essere applicata l’eccezione di cui al punto 30 di tale sentenza, che, secondo quanto ripetutamente ricordato dalla Corte, deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito d’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto economico dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 89 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 79). 33 Al contrario, dato che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui i club di calcio professionistico si affrontano e che dette competizioni generano un’attività economica, occorre considerare che le misure di cui trattasi nel procedimento principale, relative all’ingaggio, all’eventuale trasferimento e alle prospettive di mobilità professionale dei giocatori, incidono direttamente sulle condizioni di esercizio di tale attività economica e sulla concorrenza tra i club di calcio professionistico che la esercitano (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 81). 34 Pertanto, siffatte misure possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE. Sulla terza questione 35 Con la sua terza questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, debba essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza. 36 A tal riguardo, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che, per poter ritenere, in un determinato caso, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata rientri nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario, conformemente ai termini stessi di detta disposizione, dimostrare che detto comportamento ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o che detto comportamento ha un siffatto effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 158 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 124). 37 A tal fine, occorre procedere, in un primo momento, all’esame dell’oggetto del comportamento di cui trattasi. Qualora, al termine di un siffatto esame, detto comportamento risulti avere un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminare i suoi effetti sulla concorrenza. Pertanto, solo qualora non si possa ritenere che detto comportamento abbia un siffatto oggetto anticoncorrenziale si rende necessario procedere, in un secondo momento, all’esame di tale effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 159 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 125). 38 La nozione di «oggetto» anticoncorrenziale, pur non costituendo un’eccezione rispetto alla nozione di «effetto» anticoncorrenziale, deve tuttavia essere interpretata restrittivamente (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 161 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 126). 39 Detta nozione deve, pertanto, essere intesa nel senso che rinvia esclusivamente a taluni tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. Infatti, talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 162 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 127). 40 Tra i diversi tipi di comportamento che devono essere considerati come tali figurano, anzitutto, alcuni comportamenti collusivi particolarmente dannosi per la concorrenza, come i cartelli orizzontali che portano alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione dei mercati, alla limitazione delle capacità produttive o ancora alla ripartizione della clientela. Infatti, queste tipologie di comportamenti possono comportare un aumento dei prezzi o una contrazione della produzione e, quindi, dell’offerta, che può sfociare in un cattivo utilizzo delle risorse a danno delle imprese utilizzatrici e dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 163 e giurisprudenza citata). 41 Altri tipi di comportamenti, pur senza essere necessariamente altrettanto dannosi per la concorrenza, possono anch’essi essere considerati, in alcuni casi, come aventi un oggetto anticoncorrenziale. Ciò vale, in particolare, per taluni tipi di accordi orizzontali diversi dai cartelli, ad esempio quelli che portano all’esclusione di imprese concorrenti dal mercato, o ancora per taluni tipi di decisioni di associazioni di imprese (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 164 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 128). Per poter accogliere una siffatta qualificazione, occorre tuttavia dimostrare che siffatti comportamenti rivelano un grado di dannosità sufficiente per la concorrenza nel senso che, come affermato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, essi presentano una chiara logica anticoncorrenziale. 42 Come risulta dall’articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), TFUE, che si riferisce in particolare alla fissazione dei «prezzi di acquisto o di vendita» e alla ripartizione dei «mercati o [delle] fonti di approvvigionamento», siffatti cartelli, siffatti accordi orizzontali e simili decisioni di associazioni di imprese possono riguardare non soltanto i prodotti o i servizi commercializzati dalle imprese interessate, e quindi l’offerta, ma anche le risorse di qualsiasi natura di cui tali imprese hanno bisogno per realizzare tali prodotti o servizi, e quindi la domanda. Il comportamento collusivo di dette imprese può quindi consistere, ad esempio, nel ripartirsi i fornitori, nell’utilizzare il loro potere di mercato collettivo per fissare il prezzo al quale acquisteranno i loro fattori di produzione, o ancora nel limitare o nel controllare il parametro essenziale di concorrenza che può essere costituito, in taluni settori o su taluni mercati, dall’assunzione di lavoratori di alto livello, come i giocatori già formati nel settore del calcio professionistico (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 129 e giurisprudenza citata). 43 Per stabilire, in un determinato caso, se un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata costituiscano una forma di coordinamento che, per sua natura, deve essere considerato dannoso per il corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza, è necessario esaminare, in primo luogo, i termini dell’accordo, della decisione o della pratica, in secondo luogo, il contesto economico e giuridico in cui ha luogo e, in terzo luogo, gli obiettivi che cerca di raggiungere (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 165 e giurisprudenza citata, nonché del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 44). 44 A tal riguardo, in primo luogo, l’esame dei termini dell’accordo, della decisione di associazioni di imprese o della pratica concordata in questione richiede un esame dei suoi vari aspetti, al fine di determinare se la pratica concordata in questione abbia caratteristiche che permettono di collegarla a una forma di coordinamento tra imprese che deve essere considerato, per sua natura, dannoso per il corretto funzionamento del gioco normale della concorrenza, ciò che si verifica in particolare se un coordinamento con tali caratteristiche è, proprio a causa di queste ultime, suscettibile di portare a condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni del mercato in questione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 45 nonché giurisprudenza citata). 45 Per quanto attiene, poi, al contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi, occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali che caratterizzano la struttura e il funzionamento del settore o dei settori di mercato in questione. Per contro, non è assolutamente necessario esaminare e, a maggior ragione, dimostrare, gli effetti di detto comportamento sulla concorrenza, che si tratti di effetti reali o potenziali, negativi o positivi (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 166 e giurisprudenza citata; del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, punti 288 e 453, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 131). 46 In considerazione delle affermazioni del giudice del rinvio al riguardo, occorre precisare che, sebbene l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inserisce un determinato comportamento si imponga in ogni caso, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 43 della presente sentenza, il grado di presa in considerazione di tale contesto può tuttavia dipendere dal tipo di comportamento di cui trattasi, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 42, 43 e 66 delle sue conclusioni. 47 In tal senso, la Corte ha dichiarato che, in presenza di comportamenti collusivi che possono rientrare in una forma di coordinamento particolarmente dannosa nei confronti della concorrenza, come i cartelli orizzontali che portano alla ripartizione dei mercati o all’esclusione delle imprese potenzialmente concorrenti di tali mercati, l’analisi del contesto economico e giuridico in cui si collocano siffatti comportamenti può limitarsi a quanto risulta strettamente necessario per la sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punti 28 e 29, nonché del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C‑331/21, EU:C:2023:812, punti da 100 a 102). 48 Per contro, in presenza di altri tipi di comportamenti che, pur non essendo necessariamente altrettanto dannosi per la concorrenza, potrebbero nondimeno presentare un grado di dannosità sufficiente per consentire di ritenere che essi abbiano un oggetto anticoncorrenziale, occorre procedere ad un esame più approfondito di tutti gli elementi di cui al punto 45 della presente sentenza, il che implica, se necessario, di tener conto del quadro normativo e istituzionale pertinente. 49 Tanto in un caso come nell’altro, l’esame del contesto economico e giuridico reale in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi deve consentire di assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni richieste per ritenere che tale comportamento presenti un grado di dannosità sufficiente per essere qualificato come anticoncorrenziale per «oggetto». Infatti, è possibile che solo in determinate circostanze relative, segnatamente, alla natura dei beni o dei servizi di cui trattasi, alle condizioni reali di funzionamento del mercato o ancora alla sua struttura, una siffatta qualificazione possa essere accolta. Al contrario, la presa in considerazione di simile contesto può portare a constatare che circostanze particolari che accompagnano detto comportamento sono tali da dimostrare che esso non è sufficientemente dannoso da giustificare una siffatta qualificazione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punto 48). 50 Da ultimo, per quanto attiene agli scopi perseguiti con il comportamento di cui trattasi, occorre stabilire gli scopi oggettivi che detto comportamento mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza. Per contro, il fatto che le imprese coinvolte abbiano agito senza avere, dal punto di vista soggettivo, l’intenzione di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e il fatto che esse abbiano perseguito taluni obiettivi legittimi non sono determinanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 167 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 132). 51 Peraltro, dalla considerazione dell’insieme degli elementi richiesti devono, in ogni caso, emergere le ragioni precise per cui il comportamento di cui trattasi presenta un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per poter ritenere che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 168 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 133). 52 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, dalla formulazione stessa della terza questione sollevata dal giudice del rinvio nonché dalle affermazioni di tale giudice, ricordate ai punti 11 e 12 della presente sentenza, risulta che si tratta di un accordo mediante il quale un insieme di club partecipanti ai campionati nazionali di calcio professionistici di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui questi ultimi avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale connessa a quest’ultima, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva. 53 Concludendo un siffatto accordo, i club di calcio professionistico che vi partecipano coordinano, nella misura e secondo le modalità fissate congiuntamente, nella fattispecie per due competizioni di alto livello che si svolgono a livello di uno Stato membro, il loro comportamento sul «mercato a monte» costituito, sotto il profilo economico, dall’assunzione di giocatori già formati o in corso di formazione. Coordinandosi in tal modo, tutti questi club rinunciano a, o si precludono, qualsiasi possibilità di decidere autonomamente di assumere un calciatore che abbia risolto unilateralmente il contratto di lavoro che lo legava a un altro club, per motivi connessi alla pandemia di COVID-19. Un siffatto accordo, che corrisponde ad un accordo di non assunzione, costituisce una restrizione manifesta di un parametro di concorrenza che svolge un ruolo essenziale nel settore dello sport professionistico di alto livello, vale a dire la possibilità di assumere giocatori già ingaggiati da un determinato club, dato che l’assenza di tale restrizione può appunto consentire a detti club di competere gli uni con gli altri su tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti 138, 145 e 146). 54 Orbene, gli accordi di non assunzione sono assimilabili agli accordi orizzontali di ripartizione delle «fonti di approvvigionamento» di cui all’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE, i quali, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, sono dannosi per la concorrenza in quanto tendono a congelare artificialmente la ripartizione, tra le imprese partecipanti, delle «risorse» che sono i lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 146), comportando così un’allocazione potenzialmente inefficace di tali risorse sul mercato. 55 Inoltre, gli accordi in parola riducono le possibilità di tali lavoratori di offrire i loro servizi ad altre imprese e, pertanto, limitano il loro potere contrattuale sul mercato, anche nei confronti dell’impresa che li occupa. Di conseguenza, sebbene il loro contenuto sia diverso da quello degli accordi con i quali dette imprese si sarebbero accordate direttamente per fissare le retribuzioni dei loro giocatori, quindi i «prezzi di acquisto» delle loro rispettive risorse umane, con la conseguenza di eliminare o di restringere la concorrenza al riguardo, siffatti accordi di non assunzione possono nondimeno avere un’incidenza indiretta e potenziale su tali prezzi. 56 Ciò posto, l’esame del tenore di un determinato accordo non può essere sufficiente, di per sé solo, anche se quest’ultimo si ricollega a un determinato tipo di comportamento che può essere considerato, in generale, tale da restringere la concorrenza per il suo stesso oggetto, ad affermare l’esistenza di una siffatta qualificazione, come risulta dalla giurisprudenza costante richiamata ai punti 43 e 49 della presente sentenza. 57 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto economico e giuridico nel quale si inserisce il comportamento di cui trattasi, occorre, sotto un primo profilo, ricordare che l’esame concreto del contesto reale in cui si inseriscono le attività economiche connesse all’esercizio di uno sport può implicare che si debba tener conto, tra gli altri elementi e purché tali specificità risultino pertinenti, della natura, dell’organizzazione o ancora del funzionamento dello sport interessato, delle sue modalità di esercizio, del modo in cui interagiscono i diversi attori che vi partecipano e del ruolo svolto dalle strutture o dagli organismi che ne sono responsabili, a tutti i livelli, con i quali l’Unione favorisce la cooperazione conformemente all’articolo 165, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 104 e 105 e giurisprudenza citata). 58 Nel caso di specie, l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale è, come riportato al punto 52 della presente sentenza, un accordo di non assunzione dei giocatori che abbiano risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro per ragioni connesse alla pandemia di COVID-19, concluso da un insieme di club partecipanti ai campionati nazionali di calcio professionistico di uno Stato membro, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata. Esso riguarda quindi, come già rilevato al punto 53 della presente sentenza, un parametro di concorrenza che svolge un ruolo essenziale nel settore del calcio professionistico di alto livello. 59 Orbene, la concorrenza che può esistere tra imprese quali i club di calcio professionistico presenta talune specificità. Infatti, sebbene le imprese in parola possano competere tra loro su diversi mercati, come la vendita di biglietti che consentono agli spettatori di assistere a incontri, la ricerca e l’acquisizione di sponsorizzazioni o ancora lo sfruttamento di taluni diritti giuridici o economici connessi alle competizioni alle quali esse partecipano nonché ai giocatori da esse impiegati, la loro reciproca posizione su tali mercati dipende tuttavia, in una certa misura, dalla loro attività primaria e principale, che è la loro partecipazione a competizioni sportive. 60 Le competizioni sportive in discussione sono caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che, anche se la partecipazione a queste ultime è riservata a squadre che hanno ottenuto taluni risultati sportivi e se il loro svolgimento è fondato sull’incontro e la progressiva eliminazione di tali squadre, fondandosi quindi sul merito sportivo, il loro buon funzionamento, la loro sostenibilità e il loro successo si fondano altresì sul mantenimento di un certo equilibrio sportivo e finanziario nonché di una certa parità di opportunità tra i club di calcio professionistico che vi partecipano, tenuto conto del legame di interdipendenza che unisce questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 143 e 235 e giurisprudenza citata). 61 In tale misura, la continuità della concorrenza tra i club di calcio professionistico presuppone che esista, in qualsiasi momento, un numero sufficiente di club che partecipano alle diverse competizioni organizzate a livello nazionale e internazionale, quand’anche tali club possano, a seconda delle stagioni sportive, essere progressivamente eliminati da una determinata competizione sportiva e sebbene alcuni di essi siano chiamati ad essere promossi o, al contrario, siano retrocessi da una lega ad un’altra. 62 Sotto un secondo profilo, la Corte ha più volte rilevato che, tenuto conto di tali diverse specificità, è legittimo, per le associazioni sportive nazionali e internazionali responsabili di una determinata disciplina sportiva, adottare, attuare e far rispettare, nell’ambito della loro autonomia giuridica, norme comuni vertenti, segnatamente, sull’organizzazione delle competizioni nella loro disciplina, sul loro regolare svolgimento e sulla partecipazione degli atleti ad esse (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 75 e 142 e giurisprudenza citata). 63 Siffatte regole comuni, volte a garantire l’omogeneità e il coordinamento delle competizioni all’interno di un calendario complessivo e, più in generale, a promuovere, in maniera adeguata ed efficace, l’organizzazione di competizioni fondate sulle pari opportunità e sul merito, possono legittimamente mirare, tra l’altro, a disciplinare le condizioni alle quali i club di calcio professionistico possono comporre le squadre che partecipano a tali competizioni e quelle alle quali i giocatori stessi possono parteciparvi (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 143 e giurisprudenza citata). 64 In particolare, dal momento che lo svolgimento annuale o stagionale delle competizioni di calcio professionistico tra club è fondato, come menzionato al punto 60 della presente sentenza, sullo scontro e la progressiva eliminazione delle squadre partecipanti e che esso si fonda, quindi, essenzialmente, sul merito sportivo, che può essere garantito unicamente se tutte le squadre presenti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, le quali assicurano in una certa misura pari opportunità, può essere legittimo, per un’associazione sportiva, cercare di garantire, in una certa misura, la stabilità della composizione degli organici di giocatori che fungono da vivaio alle squadre composte da tali club nel corso di una determinata stagione, ad esempio proscrivendo la risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro nel corso della stagione, o addirittura di un determinato anno (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 144 e giurisprudenza citata). 65 Ciò posto, quando un’associazione sportiva adotta siffatte norme, queste ultime devono essere conformi al diritto dell’Unione. In particolare, l’adozione di tali norme non deve avere come conseguenza che il loro rispetto da parte dei membri dell’associazione in parola che costituiscono imprese comporti una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Inoltre, l’applicazione di dette norme non può limitare l’esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto dell’Unione conferisce ai privati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑680/21, EU:C:2023:1010, punto 103 e giurisprudenza citata). 66 Orbene, nel caso di specie, l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato adottato congiuntamente dalla LPFP e da un insieme di club calcistici, fissa, in parte, i rapporti concorrenziali di tali club in quanto operatori economici. 67 Sotto un terzo profilo, il giudice del rinvio si chiede, come risulta dai punti 24 e 25 della presente sentenza, se taluni degli altri elementi che caratterizzano il contesto economico e giuridico in cui si inserisce l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale possano indurlo a ritenere che tale accordo non presenti, per quanto riguarda la concorrenza, un grado di dannosità sufficiente perché possa essere considerato come avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e, di conseguenza, perché sia giustificato astenersi dall’esaminarne gli effetti attuali o potenziali su quest’ultima. 68 In particolare, come risulta dai punti da 7 a 11, da 14 a 16 e 18 della presente sentenza, suddetto giudice fa riferimento alla pandemia di COVID-19, alle conseguenze generali di tale pandemia, relative in particolare al confinamento della popolazione e alla chiusura delle strutture destinate ad accogliere il pubblico, nonché alle sue conseguenze specifiche sul settore del calcio professionistico, quali la sospensione della stagione sportiva 2019/2020 e le numerose difficoltà di ordine pratico, sportivo, sociale, economico e finanziario che i club calcistici hanno dovuto affrontare a causa di detta pandemia. 69 A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene spetti, in definitiva, al giudice del rinvio qualificare l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può nondimeno, sulla base degli elementi del fascicolo di cui dispone, fornire precisazioni dirette a guidare tale giudice nella sua interpretazione nonché a consentirgli di dirimere la controversia di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 48, nonché del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C‑438/22, EU:C:2024:71, punto 27). 70 Nel caso di specie, anzitutto, il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale si distingue dalle norme che le associazioni sportive nazionali o internazionali responsabili di una determinata disciplina sportiva emanano in forza del loro statuto e dei compiti loro attribuiti o riconosciuti dai pubblici poteri. Infatti, dai comunicati stampa della LPFP del 7 e dell’8 aprile 2020, come menzionati ai punti da 10 a 12 della presente sentenza, sembra emergere che tale comportamento sia stato originariamente adottato non da una siffatta associazione sportiva, bensì da club di calcio professionistico, i quali costituiscono imprese. 71 Inoltre, poiché l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE mira a vietare qualsiasi forma di coordinamento che sostituisca consapevolmente una cooperazione pratica tra imprese ai rischi della concorrenza e che, più in generale, le disposizioni del Trattato FUE relative alla concorrenza si basano sulla premessa secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende praticare sul mercato (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1981, Züchner, 172/80, EU:C:1981:178, punto 13, e del 20 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑209/07, EU:C:2008:643, punto 34), un comportamento del genere non può essere assimilato a siffatte norme. 72 Ciò posto, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, anche se non proviene originariamente dall’associazione sportiva nazionale competente, il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale è stato adottato in presenza del presidente di tale associazione e può essere considerato sostenuto, o addirittura approvato, da quest’ultima, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 73 Inoltre, come precisato nella decisione di rinvio, il comportamento in parola si colloca nel contesto del tutto specifico generato dalla pandemia di COVID-19, che ha inciso non solo sul settore interessato sotto numerosi aspetti, ma ha anche, e soprattutto, avuto un’incidenza sul funzionamento concorrenziale stesso di tale settore. In particolare, a causa di detta pandemia e a seguito della conseguente sospensione della stagione sportiva 2019/2020, la ripresa delle partite che restavano ancora da disputare nell’ambito dei campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA] restava incerta nel momento in cui è intervenuto l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, e una siffatta incertezza si è ripercossa sia sulla data di fine di tale stagione sportiva, in caso di ripresa di quest’ultima, sia sulla scadenza dei contratti di lavoro di taluni giocatori. Infatti, in assenza di misure adeguate, i giocatori che avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro a causa di detta pandemia o il cui contratto di lavoro fosse cessato alla data in cui la stagione sportiva in parola doveva inizialmente concludersi, vale a dire il 30 giugno 2020, avrebbero potuto essere liberamente assunti successivamente da un altro club, il che avrebbe inevitabilmente e significativamente modificato la composizione delle diverse squadre presenti, e quindi pregiudicato l’integrità della competizione. Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle sue conclusioni, una situazione del genere avrebbe potuto essere aggravata se le difficoltà economiche e finanziarie incontrate dai club interessati da tali partenze di giocatori avessero impedito loro di assumere nuovi giocatori, per mancanza di liquidità sufficiente. 74 È vero che il verificarsi di un evento come la pandemia di COVID-19 non è, di per sé, tale da giustificare un’eccezione alla disposizione imperativa costituita dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 26 settembre 2013, ÖBB-Personenverkehr, C‑509/11, EU:C:2013:613, punti 49 e 50, nonché dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 57). 75 Nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 165 TFUE, occorre aggiungere che ciò vale parimenti nel caso in cui l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata intervengano nel settore dello sport. Infatti, detta disposizione non costituisce una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all’applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell’Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione (sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 101). 76 Tuttavia, resta il fatto che circostanze come quelle menzionate al punto 73 della presente sentenza devono essere prese in considerazione dal giudice del rinvio al fine di determinare se il contesto in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale, considerato congiuntamente al suo tenore e ai suoi scopi oggettivi, consenta o meno di ritenere che tale comportamento abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. 77 Infine, la presa in considerazione del contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi in un determinato caso di specie e, più in particolare, delle condizioni reali che caratterizzano il funzionamento del settore o dei settori o mercati nei quali il comportamento in parola è intervenuto deve, in ogni caso, far apparire le ragioni precise per le quali detto comportamento non presenta, tenuto conto delle specificità proprie di tale contesto, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché possa essere considerato come avente per oggetto di impedire, restringere o falsare quest’ultima, allo stesso modo in cui ciò deve avvenire, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, nell’ipotesi in cui l’autorità o il giudice competente giunga alla conclusione opposta. 78 Di conseguenza, qualunque sia la conclusione cui giungerà il giudice del rinvio, al termine del suo esame degli altri elementi di contesto economico e giuridico cui fa riferimento, quanto all’esistenza o all’assenza di una restrizione della concorrenza per «oggetto», una siffatta valutazione dovrà basarsi su un’analisi concorrenziale dalla quale risultino le ragioni precise a sostegno di tale conclusione, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. 79 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, gli scopi oggettivi che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale mira a conseguire sotto il profilo della concorrenza, gli elementi esposti dal giudice del rinvio in proposito richiedono le seguenti osservazioni. 80 Da un lato, tale giudice afferma, in sostanza, che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerato, alla luce del suo tenore chiaro e preciso, come diretto a restringere la concorrenza che i club di calcio professionistico che hanno sottoscritto l’accordo in parola avrebbero potuto effettuare, in sua assenza, sul mercato dell’assunzione dei giocatori. 81 Dette affermazioni, che deducono lo scopo in questione dal tenore stesso dell’accordo di cui si tratta, confermano che quest’ultimo era intrinsecamente tale da pregiudicare una delle diverse forme di concorrenza, vale a dire la concorrenza mediante l’assunzione di giocatori, che avrebbe potuto svolgersi tra i club partecipanti al campionato nazionale di Prima [OSCURATO:PERSONA], il quale era allora sospeso sine die ma poteva tuttavia riprendere purché l’evoluzione della situazione causata dalla pandemia di COVID-19 lo consentisse. 82 Dall’altro lato, il giudice del rinvio afferma, in sostanza, che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale intendeva nondimeno anche, in circostanze come quelle menzionate al punto 73 della presente sentenza, preservare la stabilità degli organici dei giocatori a partire dai quali essi potevano comporre le rispettive squadre per tutto il periodo di sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020 e, in tal modo, consentire la ripresa, al momento opportuno, del campionato in condizioni che ne garantissero l’integrità. Al riguardo, detto giudice ricorda, in particolare, che era inizialmente previsto che tale stagione sportiva terminasse il 30 giugno 2020, che numerosi contratti di lavoro tra i club e i loro giocatori avevano come termine la stessa data e che, in assenza dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, i club avrebbero avuto il diritto di assumere i giocatori dei loro concorrenti durante il campionato, anche tra la data della fine di detta stagione sportiva quale inizialmente prevista e la data di ripresa della stessa stagione sportiva, ciò che avrebbe consentito ai club dotati di risorse finanziarie più rilevanti di rafforzare le loro squadre e di indebolire correlativamente quelle dei loro concorrenti, falsando in tal modo irrimediabilmente la competizione e, in definitiva, la concorrenza «negli stadi». 83 Orbene, le affermazioni in parola, che inducono il giudice del rinvio a ritenere che, in tale misura, detto accordo perseguisse uno scopo oggettivamente favorevole alla concorrenza, appaiono pertinenti in considerazione delle specificità che caratterizzano il gioco normale di quest’ultima nel settore del calcio professionistico, quali ricordate ai punti da 60 a 64 della presente sentenza, nonché del contesto reale in cui detto accordo è intervenuto. 84 Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata in tali punti, le competizioni calcistiche tra club si basano, tra l’altro, sul principio del merito sportivo, il quale presuppone che i risultati ottenuti da tutti i club presenti nel corso delle diverse fasi di una determinata competizione possano essere validamente confrontati. 85 Come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 57 a 59 delle sue conclusioni, tale forma di concorrenza che i club possono esercitare presuppone necessariamente che siano preservate l’integrità della competizione e la stabilità degli organici dei giocatori a partire dai quali i club possono comporre le squadre che essi schierano nel corso di una determinata competizione o di una determinata stagione, il che implica, nella pratica, evitare i trasferimenti tardivi di giocatori che possono modificare sensibilmente il valore sportivo di una determinata squadra nel corso di una competizione nonché vietare le risoluzioni unilaterali dei contratti di lavoro nel corso della stagione (v., in tal senso, sentenze del 13 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑176/96, EU:C:2000:201, punti 53 e 54, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti 100 e 144), salvo qualora esse siano fondate su motivi legittimi, quali il mancato pagamento della retribuzione di un giocatore da parte del suo club o un illecito disciplinare tale da giustificare una siffatta risoluzione. 86 Il giudice del rinvio può quindi validamente ritenere che l’accordo di cui trattasi nel procedimento principale perseguisse, in parallelo, uno scopo oggettivamente anticoncorrenziale, relativo alla restrizione della concorrenza sul mercato dell’assunzione dei giocatori, e uno scopo oggettivamente pro-concorrenziale, consistente nel garantire la stabilità degli organici dei giocatori partecipanti ai campionati nazionali di Prima e di Seconda [OSCURATO:PERSONA] limitando l’assunzione, da parte dei club partecipanti a questi ultimi, di giocatori il cui contratto di lavoro giungesse al termine o fosse risolto unilateralmente dall’interessato per un motivo connesso alla pandemia di COVID-19, anche nel periodo compreso tra la data in cui la stagione sportiva 2019/2020 avrebbe dovuto concludersi in assenza di sospensione e quella infine presa in considerazione, in caso di ripresa, per terminare tale stagione. 87 Tenuto conto delle osservazioni della convenuta nel procedimento principale e della Commissione al riguardo, occorre aggiungere che una situazione del genere si distingue fondamentalmente da quella in cui un comportamento avente uno scopo oggettivamente anticoncorrenziale persegue, al contempo, altri obiettivi che possono essere legittimi, ma neutri rispetto alla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 167 e giurisprudenza citata). 88 Di conseguenza, dalle affermazioni del giudice del rinvio e dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che, sebbene l’esame del contenuto dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale riveli che quest’ultimo era tale da restringere, in modo manifesto, la concorrenza che poteva esistere tra le società calcistiche partecipanti sul mercato dell’assunzione di giocatori, l’esame del contesto economico e giuridico reale in cui si inserisce mostra, dal canto suo, che detto accordo è intervenuto, da un lato, in un settore in cui il gioco della concorrenza presenta numerose specificità e, dall’altro, in un contesto del tutto particolare. Ne risulta, inoltre, che tale accordo non persegue soltanto uno scopo oggettivamente anticoncorrenziale, consistente nel restringere la concorrenza sul mercato dell’assunzione dei giocatori, ma mira anche a raggiungere uno scopo oggettivamente pro-concorrenziale, vale a dire garantire la stabilità degli organici dei giocatori che partecipano ai campionati nazionali di Prima e Seconda [OSCURATO:PERSONA]. Spetta, pertanto, al solo giudice del rinvio determinare, in modo preciso e motivato, se, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, detto accordo presenti o meno un grado di dannosità sufficiente per consentire di ritenere che esso abbia per oggetto di restringere la concorrenza. 89 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, deve essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, a meno che dall’esame concreto del tenore di tale accordo, dei suoi scopi obiettivi rispetto alla concorrenza nonché del contesto economico e giuridico specifico nel quale esso si inserisce risultino le ragioni precise per le quali l’autorità o il giudice competente ritiene che una siffatta qualificazione non possa essere accolta. Sulle questioni prima e seconda 90 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica ad un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva. 91 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un’associazione di imprese che restringa la libertà di azione delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di tali accordi e talune di tali decisioni può portare a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi d’interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale; in secondo luogo, che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche qualora risulti che tali mezzi hanno l’effetto intrinseco di restringere o falsare, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non si spinge oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 183 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 149). 92 Tuttavia, detta giurisprudenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» intrinseco quello di restringere, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di dannosità che giustifica la considerazione che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedirla, di restringerla o di falsarla (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 186, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150). Infatti, il grado di dannosità di tali comportamenti in termini di concorrenza, quindi il pregiudizio diretto o indiretto che essi possono causare agli utenti e ai consumatori intermedi o finali sui diversi settori o mercati interessati, è troppo rilevante per consentire di considerarli giustificati e proporzionati (sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150). 93 Per quanto riguarda comportamenti che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, essi possono fruire del beneficio di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE unicamente in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste da detta disposizione (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 187, e del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 151). 94 Nel caso di specie, solo qualora il giudice del rinvio, al termine del suo esame dell’accordo di cui trattasi di cui al procedimento principale, pervenga alla conclusione che quest’ultimo non ha per oggetto di restringere la concorrenza e qualora gli sia possibile dimostrare che tale accordo ha nondimeno un effetto siffatto, spetterà a lui verificare se detto accordo possa essere considerato non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in forza della giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza, fermo restando che spetta alla parte che si avvale della giurisprudenza in parola dimostrare, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per beneficiarne (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti 130, 191 e 205 e giurisprudenza citata). 95 Tenuto conto delle affermazioni di cui alla decisione di rinvio nonché delle osservazioni al riguardo delle parti nel procedimento principale e degli altri interessati che hanno partecipato al presente procedimento, occorre tuttavia osservare, in primo luogo, che, anche se il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale assume la forma di un accordo concluso da club di calcio professionistico con il concorso dell’associazione sportiva nazionale interessata e, pertanto, da imprese che hanno agito di concerto con un’associazione di imprese (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 90), esso può rientrare nella giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza. Infatti, come risulta dal suo tenore letterale, tale giurisprudenza è applicabile, contrariamente a quanto sostengono la convenuta nel procedimento principale e la Commissione, a qualsiasi comportamento mediante il quale un’associazione di imprese e le imprese che ne sono membri si coordinano tra loro, indipendentemente dalla forma di detto coordinamento, e non solo a quelli di tali comportamenti che assumano la forma di norme qualificabili come decisione di associazione di imprese. 96 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di un obiettivo legittimo di interesse generale, la Corte ha già rilevato, a più riprese, che l’obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che riveste un’importanza particolare nel caso del calcio e che può in particolare giustificare, in linea di principio e fatto salvo il loro contenuto concreto, l’adozione di norme relative ai termini di trasferimento dei giocatori durante le competizioni, nonché di norme destinate a garantire il mantenimento di un certo grado di stabilità nell’organico dei giocatori a partire dai quali i club possono comporre le squadre che essi schierano in una determinata competizione (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punti da 100 a 102 e giurisprudenza citata). 97 In tali circostanze, il perseguimento di un siffatto obiettivo può giustificare, in linea di principio e fatto salvo il loro contenuto concreto, le norme attuate da un accordo come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 98 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, il carattere necessario e proporzionato in senso stretto dell’accordo in parola, occorre rilevare che l’esame di quest’ultimo implica, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 91 della presente sentenza, anzitutto, di stabilire se i mezzi concreti ai quali si è fatto ricorso, in un determinato caso di specie, per perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale siano atti a garantire la realizzazione di tale obiettivo, poi, valutare se il ricorso i mezzi di cui si tratta sia necessario per raggiungere detto obiettivo, il che implica che non esistano altre misure altrettanto efficaci a tal fine essendo al contempo meno restrittive per la concorrenza, e, infine, verificare che gli effetti restrittivi generati dalle misure adottate non siano sproporzionati rispetto a siffatto obiettivo, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza sul mercato interessato. 99 Spetta, pertanto, al giudice del rinvio, che ha menzionato, nella sua decisione di rinvio, dubbi relativi al carattere necessario e proporzionato dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale, procedere all’esame approfondito di queste tre condizioni, ossia l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità in senso stretto di tale accordo, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova dedotti dalle parti nonché di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti. 100 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica a un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, se, da un lato, tale accordo non può essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e se, dall’altro, è dimostrato che detto accordo è giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, alla luce del quale esso appare adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto. Sulle spese 101 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, deve essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, a meno che dall’esame concreto del tenore di tale accordo, dei suoi scopi obiettivi nei confronti della concorrenza nonché del contesto economico e giuridico specifico nel quale esso si inserisce risultino le ragioni precise per le quali l’autorità o il giudice competente ritiene che una siffatta qualificazione non possa essere accolta. 2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica a un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, se, da un lato, tale accordo non può essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e se, dall’altro, è dimostrato che detto accordo è giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, alla luce del quale esso appare adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto. Firme * Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris