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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 32231/2025

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TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].FA.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] N.20 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova, n.687/2024 pubblicata in data 10 maggio 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].FA.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] RG 25913-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].FA.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] N.20 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova, n.687/2024 pubblicata in data 10 maggio 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].FA.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] RG 25913-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a
Decreto Cassazione n. 32231/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris