CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 dicembre 1942
Cassazione n. 07828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 22/11/2021, la Corte di appello di Roma - rideterminata in melius in anni 4 la durata delle pene accessorie fallimentari - ha, nel resto, confermato la sentenza del 04/03/2016 con la quale il Tribunale di Roma, assolto per non aver commesso il fatto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 28/06/2012, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (in particolare, per distrazione di somme prelevate dal conto corrente della società o riscosse a seguito di vendite in nero, e di merce ordinata e non pagata) e di bancarotta fraudolenta documentale (per avere sottratto i libri e le scritture contabili della società) e l'aveva condannata alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione relativamente alla rideterminazione della pena accessoria, erroneamente ricalcolata nella misura pari a quella della pena principale, senza motivare al riguardo. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla prova del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, la cui ritenuta sussistenza si basa su mere congetture e forzature di dati probatori. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto le testimonianze del curatore e di [OSCURATO:PERSONA] sono state travisate e avrebbero dovuto essere oggetto di rinnovazione al fine di permettere l'emersione della verità. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello fonda la propria decisione sulla presunta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] (pur assolto per non aver commesso il fatto), giungendo a un'interpretazione del tutto travisata delle risultanze istruttorie e dando per certo un avvenimento (tempi e modalità della procedura esecutiva relativa alla villa ove si trovavano le scritture) la cui data e modalità non sono state accertate, laddove lo stesso [OSCURATO:PERSONA] viene creduto, oltre che sulla sua estraneità alle vicende delittuose, anche su circostanze relative ai prelievi, mentre illogicamente viene ritenuto inattendibile sul fatto che le scritture fossero divenute di fatto inaccessibili in ragione della procedura esecutiva citata, senza motivazione sulle ragioni di tale ritenuta inattendibilità. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla continuazione fallimentare, che deve considerarsi viziata nel caso di accoglimento delle censure sulla bancarotta documentale, sia per l'applicazione non in linea con i presupposti applicativi. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, il che, comunque, precluderebbe la rilevazione della prescrizione, che, peraltro, non si sarebbe perfezionata prima del aps....4.4..:, 28/12/2024 (dovendosi aggiungere al termine di 10.1ex art. 157 cod. pen., quello di anni 2 e mesi 6 per le interruzioni). 2. Muovendo in ordine di priorità logico-giuridica dall'esame del terzo motivo, esso è inammissibile. La Corte di appello ha rimarcato l'assoluta genericità della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che neppure indicava i mezzi istruttori oggetto della richiesta; rilievo, questo, non smentito dalla ricorrente e anzi confermato dallo scrutinio degli atti di appello, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Al carattere esplorativo della richiesta di rinnovazione e, dunque, del motivo di ricorso che ne lamenta la mancata statuizione, deve aggiungersi la palese inconsistenza di alcuni dei richiami giurisprudenziali indicati nel ricorso, attinenti all'ipotesi di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, ma all'evidenza inconferenti nel caso in esame, laddove il riferimento ai testi già escussi in primo grado si ricollega a questa impostazione, manifestamente infondata, del motivo. 3. Il secondo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono anch'essi inammissibili. 3.1. La sentenza impugnata si è diffusamente soffermata sull'analisi e sulla confutazione della tesi difensiva secondo cui le scritture contabili sarebbero rimaste all'interno di un armadio collocato in un immobile oggetto di espropriazione forzata, il che ne avrebbe impedito il recupero; tesi, questa, sostenuta anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale disattende la ricostruzione difensiva, sostenendo, in primo luogo, come sia inverosimile che Santilli non abbia avuto tempo e modo di spostare l'armadio in altro posto prima del definitivo abbandono dell'immobile, tanto è vero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento, ha riferito che, nel tempo, la società aveva provveduto a spostare la merce in altra sede; osserva inoltre il giudice di appello che la procedura esecutiva di espropriazione non si completa certo con un'unca e isolata attività, richiedendo, invece, plurimi accessi da parte dell'ufficiale giudiziario e accordi sui tempi (come, del resto, ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, sottolinea la sentenza impugnata, la tesi difensiva è documentalmente smentita, essendovi in atti il contratto di domiciliazione concluso da Santilli con mai! boxes in data 01/02/2012 (ossia dopo l'abbandono dell'immobile, risalente al 2009) nel quale l'imputata dichiarava che le scritture contabili si trovavano presso un commercialista. Il quarto motivo si sofferma sulle differenti valutazioni in punto di credibilità riservate al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma si sottrae in toto al necessario confronto critico con gli elementi e gli argomenti valorizzati dai giudici di merito per confutare la tesi difensiva; sotto questo profilo, il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3.2. Muovendo dalla ricostruzione sintetizzata, la sentenza impugnata rileva, dunque, che l'imputata aveva la piena disponibilità delle scritture contabile e che omise di depositarle, sottraendole agli organi fallimentari, con il chiaro intento di recare pregiudizio ai creditori, dal momento che, con la condotta contestata, intendeva impedire che si rinvenisse traccia dei continui prelievi e ammanchi emersi dall'istruttoria dibattimentale. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, ben lungi dal far leva su congetture, il ragionamento del giudice di appello è fondato sui dati tratti dall'istruttoria dibattimentale (dati neppure oggetto di disamina critica da parte della ricorrente) e, comunque, del tutto aspecifico. 4. Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili. 4.1. La conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata dalla Corte distrettuale sulla base di plurimi elementi, quali la gravità della condotta desunta dal rilevante importo delle condotte distrattive, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ne consegue che il sesto motivo è manifestamente infondato. 4.2. Del pari manifestamente infondato è il quinto motivo, in quanto - ferma la condanna per l'imputazione di bancarotta documentale - le censure proposte dal ricorso sono del tutto inconsistenti. 4.3. Anche il primo motivo sulla determinazione delle pene accessorie fallimentari - drasticamente ridotte nella loro durata rispetto alla statuizione del giudice di primo grado - è manifestamente infondato, avendo congruamente il giudice di appello fatto riferimento ai parametri commisurativi già richiamati a proposito della pena principale. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam