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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 12890/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari dell'11 maggio 2023 che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Sassari con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per uno degli episodi di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen., dichiarando l'improcedibilità per difetto di querela in relazione al secondo degli episodi, confermando nel resto.

Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 26 febbraio 2024, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente.

Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente contesta violazione della legge penale e motivazione illogica in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; risulta peraltro interamente versato in fatto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari dell'11 maggio 2023 che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Sassari con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per uno degli episodi di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen., dichiarando l'improcedibilità per difetto di querela in relazione al secondo degli episodi, confermando nel resto. Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 26 febbraio 2024, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente contesta violazione della legge penale e motivazione illogica in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; risulta peraltro interamente versato in fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 12890/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris