CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 04736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente avverso la sentenza n. 743 / 20 2 3 della C o rte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 23gennaio 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-[OSCURATO:PERSONA] di causa 1.Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e portante IRAP, interessi e sanzionidell’ ann o di imposta 2014, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sezione staccata di Caltanissetta (d’ora in poi per brevità C.G.T.2), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, riformava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente. In particolare, la C.G.T.2 con la sentenza impugnata: -in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello rilevava che l’art.11 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], attribuisce all’agente della riscossione la “facoltà” di stare in giudizio direttamente. Quanto sopra, si evince sia dalla formulazione del successivo art. 12, che statuisce che le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 D.L.vo n. 446/97 devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato, sia dall’art. 15 del medesimo D.L.vo 546/92 il quale, con riguardo alle spese del giudizio, al comma 2-sexies prevede che nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 D.L.vo 446/97 “se assistiti da propri funzionari” si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati con la riduzione del venti per cento. E’ di tutta evidenza, pertanto, che la previsione di cui alla norma suindicata è una facoltà e non un obbligo. Ne deriva che la costituzione del concessionario a mezzo difensore esterno è valida e legittima. (Cass. Civ. SS.UU. 19- 11-2019 n. 30008; Cass. Civ. Ord. 10-6-2021 n. 16314; Cass. Civ. Ord. 15-2-2021 n. 3864). -Con riferimento al motivo di invalidità dell’atto impugnato, accolto dai primi Giudici, riguardante il ruolo, posto a base della cartella impugnata, il Collegio rileva che la censura, accolta in primo grado, collide con il principio di diritto, enunciato, anche di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 30/10/2018, n.27561), secondo cui: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della provacontraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizidi invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della I. n. 241 del 1990.” (conf.: Cass.18/05/2018, n. 12243, conf.: 21/12/2016, n. 26546). Da ciò, la fondatezza del primo motivo di appello. - Con riferimento al motivo di asserita invalidità dell’atto impugnato, riguardante sia il “formato” della cartella di pagamento allegata alla PEC di trasmissione e notifica, nonché l’assenza di firma digitale sulla medesima, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39513, emessa in data 13dicembre 2021 dalla sezione VI –T, ha stabilito la legittimità della cartella di pagamento notificata via PEC,allegando il documento in formato “PDF” e senza la firma digitale. Secondo la Cassazione, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (“atto nativo digitale”), sia mediante una copiaper immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (“copia informatica”), come è avvenuto nel caso in esame, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Era, dunque, nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informaticorealizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico, restando così esclusal’illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata (Cass.n. 21328/2020, n. 30948/2019 e n. 6417/2019). Inoltre, con riferimento alla mancata firma digitale, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramitePEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. Infatti, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invaliditàdell’atto, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass.n. 21290/2018 e n. 26053/2015). In buona sostanza, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, lacui esistenza non dipende tanto dall'appo sizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, anorma dell'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degliimporti contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramiteapposito numero di codice. Peraltro, secondo le Sezioni Unite, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della suaconoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SS.UU. n. 23620/2018). Il motivoé, dunque, infondato. - Con riguardo all’asserito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, si osserva che, nel caso, come quello di cui trattasi, di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assoltodall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima» (Sez. 5, Sentenza n. 26671 del18/12/2009). 2.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione su cinquemotivi. 3.Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sull’istanza di decisione proposta dal ricorrente a seguito della comunicazione di proposta di definizione accelerata depositata dal Consigliere delegato di inammissibilità -infondatezza del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo -rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, co. 2, del D. Lgs. N. 546/1992 e/o dell’art. 12, co. 8, del D. Lgs. N. 546/1992, e/o dell’art. 1, co. 8, del D. L. n. 193/2016, e/o dell’art. 43, co. 4, R.D. n. 1611/1933, e/o dell’art. 1, co. 2, del D. Lgs. N. 546/1992, e/o dell’art. 12, co. 1, D. Lgs. N. 546/1992, e/o dell’art. 2, co. 2, del D. Lgs. N. 546/1992 e/o dell’art. 9 del D. Lgs. N. 156/2015, e/o dell’art. 61 del D. Lgs. n 546/1992) e/o dell’art. 22, c.2, del D. Lgs. N. 546/1992-il ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la sentenza impugnata per avere dichiarato l’ammissibilità e validità dell’appello, proposto in nome e per conto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione,da parte di Avvocato del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La censura non appare meritevole di accoglimento e va dichiarata inammissibile non confrontandosi il mezzo di impugnazione con gli orientamenti giurisprudenziali pacifici in materia posti a base della sentenza impugnata, prima, e della proposta di definizione accelerata, poi(cfr. ez. U., Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità ; cfr.Cass., sez. U, n.8923/2011 In applicazione dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (e, per tale ragione, è inammissibile) ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate sul presupposto della contestazione dell'interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata - conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità - senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti . Nella specie, infatti, correttamente la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza 19 novembre 2019 n.30008, hanno fissato i seguenti principi:ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previs ti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. Tali principi risultano a tutt’oggi seguiti e ribaditi anche con specifico riferimento al processo tributario avendo la Corte rimarcato, con riferimento al mandato difensivo rilasciato per i giudizi introdotti davanti alle [OSCURATO:PERSONA] (oggi Corti di giustizia tributaria), che la base convenzionale cui allude la stessa disposizione di interpretazione autentica (d.l. 30 aprile 2019 n.34, arrt. 4 -novies conv. in legge 28 giugno 2019 n.58) espressamente esclude in detti casi il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (cfr.Cass.19 luglio 2023 n. 21370) così che il ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero Foro nemmeno necessita di apposita delibera dell’Ente (cfr. Cass., Sez.5, 19 novembre 2024 n.29779). 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 D. Lgs. N. 112/1999 e/o dall’art. 115, 1° co., c.p.c. e/o dell’art. 7, co. 5bis, D. Lgs. N. 546/1992, e/o dell’art. 12, co. 4, DPR n. 602/1973 e/o dell’art. 8, co. 24, D.L. n. 16/2012 e/o dell’art. 21septies della L. n. 241/1990 e/o dell’art. 42, commi 1 e 3, del DPR n. 600/1973 e/o dell’art. 56, co. 1, del DPR n. 633/1972 e/o dell’art. 20, co. 1, lett. a) e lett. b) della L. n. 266/1987 in relazione al rigetto del motivo di ricorso relativo alla nullità della cartella di pagamento derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del titolare dell’ufficio impositore ovvero da soggetto da questi legittimamente delegato. 3. Con il terzo motivo -rubricato:violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 71 del D. Lgs. n. 82/2005, e/o dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, e/o dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e/o dell’art. 149 bis c.p.c- in riferimento al rigetto del motivo di ricorso relativo a una dedotta inesistenza della cartella di pagamento notificata via pec e non sottoscritta digitalmente si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione delle su indicate norme che avrebbero dovuto, invece , determinare il giudice a dichiarare inesistente,nel caso di specie , la notificazione della cartella di pagamento che non contiene alcuna firma digitale, anche alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.16173/2018) per cui l’onere di dimostrare invece di aver provveduto alla regolare notifica in forma di “documento informatico”, di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto, è a carico esclusivo dell’Agente della Riscossione. 4. Il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili per le stesse ragioni svolte riguardo al primo mezzo di impugnazione non confrontandosi, neppure in questo caso, le censure con la consolidata giurisprudenza formatasi nelle materie in oggetto. 4.1 Con specifico riferimento al terzo motivo va, infatti, rilevata la correttezza della sentenza impugnata la quale ha escluso che l’omessa sottoscrizione del ruolo potesse costituire causa di invalidità della cartella alla luce del principio di diritto, enunciato dall a Corte di Cassazione (Cass. 30/10/2018, n. 27561), secondo cui: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non puòche operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della I. n. 241 del 1990.” ( v. Cass. 18/05/2018, n. 12243, conf. Cass. 21/12/2016, n. 26546). Va, peraltro, ribadito, come già esposto nella proposta di definizione accelerata, che questa Corte ha statuito che la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente – a nche nella notifica eseguita a mezzo PEC (v. Cass., 27 novembre 2019, n. 30948) - non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis,Cass., 4 luglio 2023, n. 18949 e, di recente, Cass., Sez. T, 15 luglio 2024 n.19327). 4.2 Le stesse considerazioni valgono per il terzo motivo laddove secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte , in merito alla notifica a mezzo PEC, essa non è nulla se eseguita utilizzando un indirizzo di posta istituzionale benché non risultante dai pubblichi elenchi, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale sia richiesta per l’individuazione del destinatario e non anche del mittente (così Cass. [OSCURATO:PERSONA] n. 15979/22 e, da ultimo, Cass. sez.V, n. 564/2024). Con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall’agente di riscossione, è stato , poi, precisato che i n tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684 del 3/07/2023). Inoltre, va rammentato che questa Corte si è già espressa sull’art. 26, d.P.R. n. 602/73 che prevede la notifica a mezzo pec con le incontestate formalità ivi previste, mentre l’utilizzo del formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922/24). 5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 in relazione al rigetto del motivo di ricorso riguardante l’illegittimità della cartella per mancanza di motivazione dell’attosiccome contenente indicazioni insufficienti o immotivata. 5.1 Anche in questo caso il mezzo di impugnazione non si confronta con i principi consolidati espressi da questa Corte e posti a base della sentenza impugnata e della proposta di definizione accelerata. Ed invero, per la declaratoria di inammissibilità della censura appare sufficiente richiamare le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 22281, hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bisdel d.P.R. n.602/1973 e 54 bisdel d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 6. Infine,con il quinto motivo di ricorso -rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., e/o dell’art. 15, co. 2 del D. Lgs. N. 546/1992- si censura il Giudice di appello per avere condannato il contribuente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonostante la novità delle questioni trattate, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, quindi, nonostante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto portare alla compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio. 6.1. La censura è inammissibile. Va, invero, ribadito che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cfr. Cass., Sez. 2, n. 37825/2022). 7.In conclusione il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile. 8.La motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è conforme all’esito del giudizio. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 9.Trovano applicazione,non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casi di conformità tra proposta e definizione è statacodificata un’ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U., 27195/2023 e Cass. n. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell’intimato,di un’ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.800 oltre spese prenotate a debito. Condannail ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.900,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 1.500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sus