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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1999

Cassazione n. 22688/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1999 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, riconosciute le diminuenti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod.pen., rideterminava la pena inflitta all'imputato per i delitti di rapina in concorso, consumata e tentata, ascrittigli in rubrica; -rilevato che l'unico motivo proposto con cui si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei reati contestati è reiterativo di censure che la Corte di merito ha disatteso (pag. 7) con corretti argomenti giuridici, evidenziando che il Chiariello, "affiancando lo Schettini nelle azioni criminose, mantenendosi a distanza ravvicinata dalle vittime, ha fornito un palese sostegno psichico al coimputato e ha inevitabilmente influenzato la reazione delle vittime, spingendole a desistere da ogni tentativo di reazione"; che la valutazione della sentenza impugnata è coerente con il principio declinato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di estorsione ma estensibile alla fattispecie a giudizio secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807-01; n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979-01; Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997, Rv. 207582 - 01), né rileva la casualità o occasionalità della presenza stessa / giacché il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento (Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Rv. 209689-01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260- 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 - 01); ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore I) L ' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1999 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, riconosciute le diminuenti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod.pen., rideterminava la pena inflitta all'imputato per i delitti di rapina in concorso, consumata e tentata, ascrittigli in rubrica; -rilevato che l'unico motivo proposto con cui si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei reati contestati è reiterativo di censure che la Corte di merito ha disatteso (pag. 7) con corretti argomenti giuridici, evidenziando che il Chiariello, "affiancando lo Schettini nelle azioni criminose, mantenendosi a distanza ravvicinata dalle vittime, ha fornito un palese sostegno psichico al coimputato e ha inevitabilmente influenzato la reazione delle vittime, spingendole a desistere da ogni tentativo di reazione"; che la valutazione della sentenza impugnata è coerente con il principio declinato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di estorsione ma estensibile alla fattispecie a giudizio secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807-01; n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979-01; Sez. 1, n. 4805 del 11/03/1997, Rv. 207582 - 01), né rileva la casualità o occasionalità della presenza stessa / giacché il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento (Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Rv. 209689-01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260- 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 - 01); ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore I) L ' [OSCURATO:PERSONA]
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