CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato larichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 24febbraio 2026 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodiacautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, commesso in Isola di [OSCURATO:PERSONA] da gennaio 2024 con condottaperdurante (capo 1 dell’imputazione cautelare), e di quattro delitti di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commessi a Isola diCapo [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 2024 (capo 22), il 23 luglio 2024 (capo 26), il 7 maggio2024 (capo 29) e il 22 giugno 2024 (capo 30).Secondo l’ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato partecipedell’associazione a delinquere dedita al narcotraffico diretta da [OSCURATO:PERSONA],in quanto, su indicazione dello stesso, riceveva dai fornitori partite di sostanzastupefacente, che poi consegnava al [OSCURATO:PERSONA] per la cessione a terzi, o, sempresecondo le disposizioni di [OSCURATO:PERSONA], provvedeva alla cessione a terzi assuntori.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoavverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo due motividi ricorso.2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza e, segnatamente, all’elemento della messa a disposizione delricorrente in favore del sodalizio contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare.Il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di gravità indiziaria, quanto alruolo di associato del sodalizio, valorizzando solo il concorso del ricorrente nellacommissione di alcuni episodici reati fine.Dagli elementi acquisiti, tuttavia, non potrebbe desumersi, neppure sotto ilprofilo indiziario, che [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente e permanentemente messoa disposizione la propria attività delittuosa in favore dell’associazioneunitariamente intesa.I giudici del riesame non avrebbero svolto una coerente argomentazione persuperare le censure difensive relative all’assenza dell’organico inserimento delricorrente in una stabile organizzazione e della consapevolezza di dare uncontributo al sodalizio.Il Tribunale del riesame ha rilevato che il ricorrente si sarebbe occupato deltrasporto della sostanza stupefacente, sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA], eavrebbe svolto il ruolo di trait d’union tra i fornitori e [OSCURATO:PERSONA] stesso.Questa motivazione sarebbe, tuttavia, inidonea a dimostrare l’affectiosocietatis e la partecipazione al sodalizio criminoso del ricorrente, proprio inquanto la condotta del ricorrente si sarebbe risolta in una messa a disposizione delproprio contributo solo in favore di [OSCURATO:PERSONA].Lo svolgimento dell’attività di corriere di sostanza stupefacente per conto diun sodalizio non costituisce di per sé prova della partecipazione al reatoassociativo. Non potrebbe, dunque, essere inferita la responsabilità del ricorrenteper il reato associativo nel mero coinvolgimento dell’indagato in alcune operazionidi trasporto e di consegna della sostanza stupefacente, eseguite in favore diRaffaele [OSCURATO:PERSONA] nell’arco di pochi mesi.La condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmentemanifestata nei confronti di un singolo associato, quant’anche di livello apicale,ma dalla realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo eoperativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione.I reati fine contestati al ricorrente sarebbero, peraltro, riconducibili all’attivitàdi spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e sono numericamente limitati (capi 22, 2 e 29).2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito la mancanza e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo direcidiva e all’inidoneità a tutelare le stesse di misure cautelari meno afflittive diquella applicata.La concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva, anche in relazione allapersonalità dell’indagato, non possono essere desunte esclusivamente dallagravità del titolo di reato per cui si procede.Il difensore ha rilevato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima deireati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che sianoespressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimentoin circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (e ha citatosul punto Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 – 01).3. Con istanza depositata in data 26 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiesto la trattazione orale del ricorso.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 luglio 2026, ilProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propostisono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondati.2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza di gravi indizidi colpevolezza del delitto contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare e,segnatamente, alla messa a disposizione del ricorrente in favore del sodaliziodedito al traffico di sostanze stupefacenti.3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta conla motivazione dell’ordinanza impugnata; i motivi proposti, peraltro, sollecitanouna lettura alternativa delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio dilegittimità.Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv.280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre,l’elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt.110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo,consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un quidpluris rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione diuna struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta delprogramma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 – 01;Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 - 01).La condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecitodi stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestatanei confronti di un singolo associato, quand’anche di livello apicale, né dallacondivisione ideale o di intenti, essendo, invece, indispensabile la volontaria,consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili comeeffettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione(ex plurimis: Sez. 6, n. 27605 del 17/04/2012, Notarianni, Rv. 253021 – 01).Il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato si è conformato aquesti principi di diritto e, dapprima, ha motivato, nei limiti delibatori propri delgiudizio di gravità indiziaria, la sussistenza dell’associazione contestata,delineando i compiti e i ruoli dei partecipi, con individuazione delle dinamicheoperative, del territorio di riferimento, delle modalità operative e del linguaggioconvenzionale condiviso fra i sodali.Il Tribunale del riesame ha poi svolto un’analitica disamina dei quattro capidi imputazione che vedono coinvolto il ricorrente in contestazioni di detenzione ecessione di stupefacente, evidenziando il suo ruolo di soggetto a disposizione delcapo del sodalizio, di trasportatore e distributore della sostanza ricevuta daifornitori e consegnata al capo. Da ultimo, il Tribunale ha evidenziato una serie diepisodi e circostanze, con le quali il motivo non si confronta, da cui si desume cheoltre agli specifici reati fine il ricorrente è stato partecipe del sodalizio criminoso.Dalla intercettazioni richiamate, nella valutazione non illogica del Tribunaledel riesame, risulta che il ricorrente era a disposizione del capo, su sua richiesta,per ogni occasione di trasporto e di trasferimento della sostanza stupefacente,che andava anche a recuperare dal fornitore. Il ricorrente è anche risultatocoinvolto nella distribuzione al dettaglio dello stupefacente, su specifica direttivadel capo del sodalizio e «per conto del gruppo».Queste attività illecite erano commesse coordinatamente con gli altri sodalie dimostrano, dunque, nei limiti delibatori propri della fase cautelare, che ilricorrente era organicamente inserito in un cornice associativa; queste valutazionisono state motivate dal Tribunale del riesame in modo non contraddittorio, némanifestamente illogico e, dunque, si sottraggono al sindacato di legittimità.4. Il difensore, con il secondo motivo, ha eccepito la mancanza e la manifestaillogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva eall’inidoneità a neutralizzare le stesse di misure cautelari meno afflittive di quellaapplicata.5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita alla meracitazione di massime della giurisprudenza di legittimità, prive di specificoriferimento alla motivazione dell’ordinanza impugnata.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è,tuttavia, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolvenella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (ex plurimis: Sez. 4, n.38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha, peraltro, fatto corretta applicazionedella doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., inrelazione alla risultanze probatorie emerse in sede cautelare, rilevando come ladifesa non abbia addotto elementi idonei a superarla.6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026.Il Consigliere estensore La Presidente