CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 01674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7168/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in V iareggio (LU), al [OSCURATO:PERSONA] n. 152, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in F irenze , alla V ia A. F irenzuola n . 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 24/2024,depositata il 05/01/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio del 6 ottobre 2024 formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.;rilevato che un precedente decreto di estinzione relativo a questo procedimento, pubblicato in data 4 dicembre 2024 ( sul presupposto della mancata richiesta, della parte ivi ricorrente, di sua decisione successivamente all’avvenuta comunicazione alle parti della proposta di definizione anticipata suddetta) , è stato revocato, con decreto del 5 dicembre 2024, essendosi accertato che, a causa di un problema informatico, quella proposta, in realtà, non risultava essere stata comunicata al difensore della parte ricorrente; rilevato che, con il medesimo decreto del 5 dicembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, è stata dispost a una nuova comunicazione a queste ultime della già menzionata proposta di definizione anticipata; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione da ultimo indicata, anch’essa ritualmente avvenuta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensi dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. d