CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione censurata per nuovo esame; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di Torino - decidendo sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 10.12.2020, con il quale il medesimo Tribunale aveva declinato (in favore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) la propria competenza a decidere sulla richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la restituzione delle indennità versate per l'occupazione dei due immobili sequestrati nell'ambito del procedimento di prevenzione a suo carico (beni questi che, successivamente, non erano stati sottoposti a confisca) - respingeva detta domanda. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il difensore di fiducia e procuratore speciale del Cena, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione della legge penale e, in particolare, del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 14528 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in tema di restituzione dei canoni percepiti in conseguenza della locazione di beni sequestrati nel corso di un procedimento di prevenzione, alla stregua del quale "la restituzione, anche parziale, dei beni sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione deve essere disposta ed eseguita considerando la consistenza attuale degli stessi comprensiva degli eventuali incrementi di natura economica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione diverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore dell'amministratore e del coadivatore da lui nominato"; conseguentemente, anche gli indennizzi per l'occupazione da parte del proposto del bene sequestrato costituirebbero il frutto prodotto dal bene stesso durante il sequestro proprio al pari dei canoni pagati da un terzo al quale il bene sia stato dato in locazione; il Tribunale, inoltre, avrebbe valutato solo il momento ablativo del sequestro e della conseguente compressione del diritto del proposto a goderne del bene senza, però, considerare che, una volta riconosciuta l'illegittimità del provvedimento cautelare, sarebbe stato doveroso ripristinare la situazione anteriore. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione censurata per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. A ragione della decisione, il Tribunale - riconosciuta l'inapplicabilità al caso di specie del divieto di regresso posto dall'art. 40, comma 2 -bis, d.lgs. n. 159 del 2011 - ha osservato che: "il sequestro opera uno spossessamento dei beni a carico di chi lo subisce, che viene privato della disponibilità giuridica e materiale del bene in cui viene immesso l'amministratore, come descritto dall'art. 21 C. A. M."; "non è, quindi, in discussione il diritto di proprietà o di abitazione del bene, quanto piuttosto il possesso materiale e giuridico del bene, di cui il soggetto che subisce il sequestro viene privato"; "la condizione giuridica in cui versa il bene sequestrato incide, quindi, sul diritto di goderne del proposto e dei suoi familiari, i quali potranno eventualmente essere tenuti a corrispondere l'indennità determinata dal Tribunale, ovvero rinunciare al godimento del bene, in attesa della definizione del giudizio o ancora promuovere le istanze di cui all'art.47 Legge Fall., qualora sussista una situazione di difficoltà economica che giustifichi la pretesa di utilizzare l'immobile"; "il godimento del bene quale espressione dl più ampio diritto di proprietà viene compresso e non più garantito poiché il proposto perde la disponibilità del bene". Ha, altresì, osservato che "così interpretati gli effetti del sequestro di prevenzione, l'indennità costituisce il corrispettivo per il godimento del bene di cui il titolare perde la disponibilità, senza che l'eventuale mancata confisca possa giustificare una restituzione di quanto versato, poiché nessuna indebita locupletazione si è verificata a favore dello Stato che si è limitato a conseguire quanto la legge dispone a carico di chi viene autorizzato a permanere nell'immobile in una veste affine a quella del mero custode e non del titolare di un diritto reale". E ha aggiunto che "l'impianto normativo non contiene alcuna previsione di restituzione non regolata dall'art. 40 C. A. M., che, al contrario, dispone che l'eventuale provento della vendita dei beni mobili di cui al comma 5, nel caso in cui non si provveda alla confisca, sia restituito all'avente diritto aumentato degli interessi maturati"; "parimenti, nell'ipotesi di restituzione dell'immobile per equivalente di cui all'art. 46, l'avente diritto può solo reclamare la corresponsione di una somma equivalente al valore del bene come risultante dal rendiconto di gestione, ma al netto delle migliorie e [...] senza alcuna previsione espressa di restituzione di frutti civili eventualmente conseguiti dal bene". 2. Ebbene, si è scelto di riportare nel dettaglio le argomentazione svolte nell'ordinanza impugnata al fine di evidenziarne la loro assoluta congruità e, nel contempo, di rilevare l'infondatezza delle censure difensive che prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di questa Corte. L'indennità di occupazione, infatti, costituisce il corrispettivo per il godimento da parte del Cena dei beni oggetto del provvedimento di sequestro; tuttavia, alla privazione dei beni in parola, successivamente non confiscati, non è possibile assegnare valore di illecito né ai fini dell"ordinamento penale che di quello civile; il sequestro era stato imposto per decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] in base a norme di legge che ne autorizzavano l'imposizione e nessun indebito arricchimento si è verificato in favore dello Stato.3. Situazione del tutto diversa era quella esaminata nella pronuncia di questa Corte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14528 (richiamata in ricorso), che riguardava l'attribuzione di canoni derivanti da beni sequestrati e concessi in locazione dall'amministrazione giudiziaria, rivendicati dal proprietario dopo il venir meno del sequestro; in quel caso, si trattava più propriamente di frutti prodotti dal bene durante il periodo di amministrazione giudiziaria del bene sequestrato e non di indennità di occupazione; sempre di frutti civili prodotti da titoli e somme di denaro si controverteva in altra decisione di questa Corte in cui è stato affermato che "la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all'amministratore giudiziario" (Cass. Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Rv. 260644). 4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d