CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 37663/2019 proposto [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma via Appiano nr 40, pal. A int. 8 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del Curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; -controricorrente- avverso il decreto nr.4364/2019 del Tribunale di Roma depositato in data 13/11/2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 98 l.f. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione chiedendo l’ammissione in via privilegiata del proprio credito di € 267.437,77 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e TFR. 1.1. A sostegno della domanda deduceva di aver instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro per il riconoscimento dell’attività lavorativa svolta per [OSCURATO:PERSONA] srl, conclusosi con la condanna della società, medio tempore fallita, al pagamento del credito di lavoro per la somma di euro 267.437,77. 2. Il Tribunale di Roma osservava che la sentenza del giudice del lavoro, intervenuta dopo la sentenza dichiara tiva, non era opponibile al F allimento. Rigettava, quindi, l’opposizione e condannava l’opponente a rifondere alla curatela le spese di lite da questa anticipate, liquidate in euro 15.000 pari al valore medio tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014. 3. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno d epositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, per aver il Tribunale capitolino erroneamente computato nella determinazione delle spese di lite anche i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, da considerare come mai avvenuta nel caso di specie. Sostiene che, prendendo in considerazione solo la fase studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, sommando il valore medio di ogni fase, con riferimento allo scaglione del valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000, l’importo delle spese di lite era da liquidarsi in € 10.170. 2 Il motivo è inammissibile 2.1 Va preliminarmente precisato che il Tribunale ha liquidato le spese, in mancanza del deposito di nota, tenendosi comunque entro i limiti della tabella di cui al D.M. 55/2014 anche a non voler conteggiare lafase della trattazione/istruttoria 2.2 Al riguardo va segnalato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi delD.M. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» ( 12093/2018 , 12537/2019 e 23499/2020) 2.3 Ad ogni buon conto nel caso in esame sono stati applicati i parametri di liquidazione dei compensi nella misura compresa tra i minimi ed i medi includendo correttamente la fase della trattazione/istruttoria dal momento che erano stati dedotti mezzi istruttori, anche attraverso la concessione dei termini di cui all’art 183 VI comma cpc, che il Tribunale ha rigettato. 2.4 Secondo l’orientamento di questo Collegio «Anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, del comma 5, lett. d). Detta elencazione include le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u » ( cfr. Cass. 19467/2022) 3 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.000 , oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 b