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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18209/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, la memoria conclusionale della partecivile e le note di replica depositate nell'interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1.

Con sentenza del 7 giugno 2024, il Tribunale di Siracusa condannaval’odierno ricorrente alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al pagamento dellespese processuali, avendolo ritenuto colpevole del reato contravvenzionale di cuiall’art. 660 cod. pen. per avere recato molestia e disturbo alla persona offesa,contattandola in modalità videochiamata tramite l’applicazione WhatsApp sull’utenzain uso alla donna, mostrandole i genitali e assumendo un atteggiamento simulatoriodella masturbazione.

Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni sofferti dallaparte civile, da liquidare in separato giudizio, ed al pagamento in favore dello Statodelle spese processuali della difesa della parte civile.

Liquidava una provvisionale dieuro 2000,00.Esposta la vicenda in fatto, riteneva provata la condotta sulla base dellatestimonianza della persona offesa, costituita parte civile, e valutava che la condottaemersa dalle prove assunte era riconducibile alla fattispecie criminosa contestata inragione della condotta indiscreta e impertinente dell’agente che aveva interferitonella sfera personale della persona offesa in modo petulante, pur essendosi resoconto che la sua iniziativa non era gradita.

Rilevava che l’identificazione dell’odiernoimputato come autore della condotta contestata si deduceva dal fatto che l’udienzachiamante era relativa a telefono cellulare intestato e in uso al ricorrente, il qualenon aveva dedotto alcuna circostanza che potesse indurre a ritenere chel’apparecchio fosse in uso a terze persone.

Quindi, determinava la pena in quellapecuniaria, trattandosi di condotta realizzatasi in un unico episodio, e condannaval’imputato al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno, daliquidare separatamente, riconoscendo una provvisionale di euro 2000,00.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando cinque motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza permancata indicazione delle conclusioni delle parti.2.2.

Con il secondo motivo, eccepisce travisamento della prova ederronea ricostruzione dei fatti.

Rileva che la colpevolezza dell’imputato èstata fondata sulla sola testimonianza della persona offesa, la quale,tuttavia, non ha potuto riconoscere l’autore della condotta molesta.

L’identitàdi quest'ultimo è stata, quindi, desunta dalla sola titolarità dell’utenzatelefonica chiamante che, tuttavia, ad avviso del ricorrente, non costituisceprova idonea a superare il ragionevole dubbio circa l’estraneità del ricorrentealla condotta contestata.2.3.

Con il terzo motivo, evidenzia che l’episodio contestato èoccasionale e che non sussiste il requisito della petulanza o della “molestiaeffettiva”.2.4.

Con il quarto motivo rileva che l’importo della provvisionale èsproporzionato, anche in relazione all’entità della pena inflitta, e, comunque,non motivato né in ordine al quantum, né in ordine all’an e, osserva che,mancando le conclusioni delle parti, non è neanche verificabile se sia statarichiesta dalla parte civile.2.5.

Infine, eccepisce violazione di legge, laddove il Tribunale lo hacondannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla partecivile, nonostante egli sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, inviolazione dell’art. 110, comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002.Conclude chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata,l’annullamento con o senza rinvio per non aver commesso il fatto o perché ilfatto non costituisce reato, l’annullamento del capo della sentenza relativoalla provvisionale, l’annullamento del capo della sentenza relativo alle spesedi costituzione e difesa di parte civile.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.

Ha osservato che risulta decorso il termine di improcedibilità ai sensi dell’art. 344-biscod. proc. pen., ma che l’inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria diimprocedibilità.

Ha osservato che il primo motivo di ricorso è infondato non costituendocausa di nullità l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni rassegnate dalle parti.Il secondo motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare una diversa valutazionedel fatto, preclusa in sede di legittimità e non si confronta con le argomentazioni delTribunale relative alla riconducibilità all’imputato della condotta contestata.Il terzo motivo e quarto motivo sono manifestamente infondati in quanto contrario adorientamento consolidato di questa Corte rispettivamente in relazione al carattere nonnecessariamente abituale del reato di molestie e alla possibilità di riconoscere unaprovvisionale relativa al danno non patrimoniale, nei limiti in cui il giudice ritenga raggiunta laprova.Ha valutato come manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso in basealla recente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto ammissibile la condanna delricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Erario anche quando sia ammesso alpatrocinio a spese dello Stato.4.

Sono state depositate memoria conclusionale nell'interesse della parte civile e notedi replica nell'interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Prioritaria in ordine logico è la questione relativa all’ammissibilità delricorso.2.

Il comma 2 dell'art. 2 della legge del 27 settembre 2021, n. 134, allalettera a), ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 344-bis (rubricato«Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio diimpugnazione») ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azionepenale la mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine di due anni(comma 1) e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma2).La disposizione si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno adoggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.

Tale causa diimprocedibilità non incide sul reato, ma sul potere statuale di proseguire«nell'esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando laprecedente pronuncia» (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).[OSCURATO:PERSONA] un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818 - 01; Sez.U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez.

U, n.15 del30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 - 01 e Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.217266 - 01; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903-01), lapresentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l'inammissibilitàdel medesimo, osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente faseprocessuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con laconseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione edecisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di nonpunibilità.

Si è ritenuto che non vi siano ragioni per non estendere allaimprocedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. i su indicati principi, giàoperanti con riguardo alla c.d. prescrizione sostanziale, posto chel'inammissibilità impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio diimpugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della suadeclaratoria e considerato che, d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo lapronuncia nel merito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e,quindi, ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione inrito.

L'esigenza di ragionevole durata dei processi sottesa all'istitutodell'improcedibilità non può, infatti, superare la necessità di rispettare le regolesulla corretta instaurazione del rapporto processuale che presiedonoall'introduzione dei giudizi di impugnazione (Sez. 4, n. 20971 del 13/5/2025, Rv.288268-01; Sez. 2, n. 40349 del 27/6/2024, Rv. 287085-01).Nel caso in esame, il reato è stato commesso il 23.1.2021.

Si applica,pertanto, la normativa in oggetto.3.

Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso èinammissibile in quanto palesemente infondato.

Questa Corte, con sentenzaSez. 4, n. 48770 del 2019 ha affermato che l'omessa indicazione, in sentenza,delle conclusioni delle parti, requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod.proc. pen., non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima previstaespressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti delladifesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale(cfr. in tal senso Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007; Barresi, Rv. 237736; conf.

Sez.5, n. 1137 del 17/12/2008 dep. il 2009, Vianello ed altri, Rv. 242549).4.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, essendo volto asollecitare a questo Corte il sindacato sull’accertamento di fatto compiuto dalTribunale in ordine alla identificazione dell’odierno ricorrente come autore dellemolestie, attraverso la denuncia di travisamento della prova.È precluso, invece,a questa Corte di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice delmerito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. inproc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., nonmassimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n.7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Nel caso in esame, ilTribunale di Messina ha motivato la individuazione del ricorrente quale autoredelle molestie, avendo osservato che le indagini espletate attraversol’acquisizione dei tabulati telefonici e la registrazione dell’utenza telefonica,avevano consentito di ricondurre il numero telefonico chiamante ad un’utenzaintestata e in uso all’imputato ed ha osservato che questi non aveva neanchededotto circostanze che consentissero di riferire ad altri la disponibilitàdell’utenza.

Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione ele conclusioni che ne sono state tratte dal Tribunale non sono illogiche.

D’altrocanto, il vizio di "travisamento della prova" vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione del dato probatorio nelragionamento del giudice di merito, per evidenziarne l'eventuale incontrovertibiledistorsione del "significante", ma non del "significato", atteso il persistentedivieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (sez.5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370-01).5.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivipalesemente infondati.

Questa Corte ha affermato che il reato di molestie non ènecessariamente abituale e può essere realizzato anche con una sola azione didisturbo o di molestia, purché ispirato da biasimevole motivo o avente ilcarattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante eindiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata altrui (Sez. 1, n.3758 del 7/11/2013, Rv. 258260-01; Sez. 1, n. 19631 del 12/6/2018, Rv.276309-01).

Nel caso in esame, il Tribunale, facendo corretta applicazione deiprincipi espressi da questa Corte, ha ritenuto sussistente la condotta criminosacontestata ed ha evidenziato, in tal senso, che, secondo la narrazione dellapersona offesa, il chiamante aveva ripetutamente telefonato, senza ottenererisposta in quanto ella non aveva accettato la chiamata perché proveniente daun numero sconosciuto.

Solo in ultimo, la donna aveva risposto allavideochiamata, così assistendo alle immagini di cui all’imputazione.

Il giudicanteha osservato che tale condotta ha determinato una molestia sia perché lachiamata è stata reiterata, nonostante l’autore dovesse essere cosciente che lachiamata non era gradita, non avendo la destinataria risposto, sia perché ilconnotato sessuale dell’immagine costituisce fatto oggettivamente idoneo acostituire molestia e tale da ingenerare disturbo o fastidio in chi riceve lacomunicazione.6.

In ordine al motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione sui criteridi quantificazione della provvisionale, va ribadito che il provvedimento con ilquale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento deldanno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazionedefinitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua naturainsuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettivaliquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019,Saracino, Rv. 277711 - 01).

Anche detto motivo, palesemente infondato, èquindi da dichiarare inammissibile.7.

Non presenta profili di manifesta infondatezza l’ultimo motivo di ricorsorelativo alla condanna dell’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anch'essaammessa al patrocinio a spese dello Stato.La questione oggetto del motivo di ricorso è oggetto di diversi orientamentidi questa Corte.[OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 15144 del 6/3/2025, Rv. 289129, «In tema di patrocinioa spese dello Stato, ove la parte civile e l'imputato siano entrambi ammessi albeneficio, quest'ultimo, in caso di condanna al risarcimento del danno in favoredella parte civile, non può essere condannato al pagamento delle speseprocessuali da questa sostenute, restando esse a carico dell'Erario (Inmotivazione la Corte ha precisato che il difensore della parte civile potràottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza algiudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002)».[OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 33136 del 10/9/2025, Rv. 288709-01, invece,«L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna alrisarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio,deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle speseprocessuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a caricodello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazioneanalogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541cod. proc. pen.)».A fronte di tali divergenze interpretative, del quale la sentenza impugnatacostituisce espressione, la censura del ricorrente in ordine alla correttaapplicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 non può essere qualificata intermini di manifesta infondatezza.8.

L’ammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso impone l’accertamento delverificarsi della causa di improcedibilità, in base ai principi esposti al precedentepunto 2.La sentenza è stata pronunciata il 7.6.2024, con termine di giorni 90 per ildeposito della motivazione, scadente il 5.9.2024.

Ai sensi del comma 3 dellanorma citata, il termine di improcedibilità di un anno comincia a decorrere dalnovantesimo giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni fissati dal giudice peril deposito della sentenza ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, nelcaso in esame, il 4.12.2024.

Ne consegue che il termine di improcedibilità èmaturato il 4.12.2025.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnataa seguito della sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale.9.

Ciò posto, si osserva che l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2 della legge n.134 del 27 settembre 2021 introduceva l'art. 578, comma 1-biscod. proc. pen., ilquale disponeva che «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciatacondanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionatidal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte dicassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento deitermini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione algiudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando leprove acquisite nel processo penale».

L’art. 2, comma 3 della legge citataprevedeva che la norma si applicasse ai procedimenti di impugnazione relativi areati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.Con l’art. 33 del d.lgs n. 150 del 2022, il testo della norma è statomodificato e, attualmente, dispone che «Quando nei confronti dell’imputato èstata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimentodei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile e in ogni caso diimpugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello ela corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarareimprocedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civilecompetente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando leprove acquisite nel processo penale e in quelle eventualmente acquisite nelprocesso civile».Deve, pertanto, valutarsi se, nel caso in esame, debba trovare applicazionel’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen., nella previgente formulazione o in quellaLa sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, Rv., 285036-01,sia pure in relazione al diverso caso di impugnazione relativa ai soli interessicivili, ha concluso nel senso che che l’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen.,nella attuale formulazione, si applica ai giudizi nei quali la costituzione di partecivile sia intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigoredella disposizione, affermando che «Il necessario rispetto delle ragioni diaffidamento dell'impugnante nella non variazione del quadro di sistemacoesistente al momento dell'impugnazione, [...] deve dunque indurreinevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell'atto di costituzionedi parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regimeprevigente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa».Tale principio è stato esteso anche al caso oggi sottoposto all’attenzionedel collegio.

Si legge, infatti, in tale sentenza che «Sussistono, infatti, lemedesime ragioni affermate dalle Sezioni Unite di tutela dell’affidamento dellapersona offesa o del danneggiato dal reato sull’esistenza di un determinatoquadro normativo sul quale orientare la sua scelta nonché le modalità tecnichedel suo intervento, nel momento in cui si determina ad esercitare l’azione civilenel processo penale».

Sulla scorta di tali argomenti, la Sez. 6, con sentenza n.9192 del 12/02/2026, Rv. 289668-02, ha quindi affermato che «Il giudicedell’impugnazione, nel dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per ilsuperamento dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., rinvia per laprosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, exart. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui la costituzione di partecivile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022».Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si evince che la personaoffesa si è costituita parte civile in data 30.9.2022.

La data dell’actus cui fareriferimento ai fini della individuazione della disciplina applicabile, sulla base delprincipio tempus regit actum, è quindi, precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022 (30.12.2022), con la conseguenza che si applica la norma neltesto introdotto dalla legge n. 134 del 27 settembre 2021.Ne consegue che, relativamente alla liquidazione delle spese in favoredella parte civile, deve rimettersi la decisione al giudice civile competente pervalore in grado di appello in base alla previsione dell’art. 578, comma 1-bis cod.proc. pen. nella previgente formulazione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere l'azione penaledivenuta improcedibile ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.

Rinvia per la prosecuzione al giudicecivile competente per valore in grado di appello.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, la memoria conclusionale della partecivile e le note di replica depositate nell'interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. Con sentenza del 7 giugno 2024, il Tribunale di Siracusa condannaval’odierno ricorrente alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al pagamento dellespese processuali, avendolo ritenuto colpevole del reato contravvenzionale di cuiall’art. 660 cod. pen. per avere recato molestia e disturbo alla persona offesa,contattandola in modalità videochiamata tramite l’applicazione WhatsApp sull’utenzain uso alla donna, mostrandole i genitali e assumendo un atteggiamento simulatoriodella masturbazione. Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni sofferti dallaparte civile, da liquidare in separato giudizio, ed al pagamento in favore dello Statodelle spese processuali della difesa della parte civile. Liquidava una provvisionale dieuro 2000,00.Esposta la vicenda in fatto, riteneva provata la condotta sulla base dellatestimonianza della persona offesa, costituita parte civile, e valutava che la condottaemersa dalle prove assunte era riconducibile alla fattispecie criminosa contestata inragione della condotta indiscreta e impertinente dell’agente che aveva interferitonella sfera personale della persona offesa in modo petulante, pur essendosi resoconto che la sua iniziativa non era gradita. Rilevava che l’identificazione dell’odiernoimputato come autore della condotta contestata si deduceva dal fatto che l’udienzachiamante era relativa a telefono cellulare intestato e in uso al ricorrente, il qualenon aveva dedotto alcuna circostanza che potesse indurre a ritenere chel’apparecchio fosse in uso a terze persone. Quindi, determinava la pena in quellapecuniaria, trattandosi di condotta realizzatasi in un unico episodio, e condannaval’imputato al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno, daliquidare separatamente, riconoscendo una provvisionale di euro 2000,00.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando cinque motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza permancata indicazione delle conclusioni delle parti.2.2. Con il secondo motivo, eccepisce travisamento della prova ederronea ricostruzione dei fatti. Rileva che la colpevolezza dell’imputato èstata fondata sulla sola testimonianza della persona offesa, la quale,tuttavia, non ha potuto riconoscere l’autore della condotta molesta. L’identitàdi quest'ultimo è stata, quindi, desunta dalla sola titolarità dell’utenzatelefonica chiamante che, tuttavia, ad avviso del ricorrente, non costituisceprova idonea a superare il ragionevole dubbio circa l’estraneità del ricorrentealla condotta contestata.2.3. Con il terzo motivo, evidenzia che l’episodio contestato èoccasionale e che non sussiste il requisito della petulanza o della “molestiaeffettiva”.2.4. Con il quarto motivo rileva che l’importo della provvisionale èsproporzionato, anche in relazione all’entità della pena inflitta, e, comunque,non motivato né in ordine al quantum, né in ordine all’an e, osserva che,mancando le conclusioni delle parti, non è neanche verificabile se sia statarichiesta dalla parte civile.2.5. Infine, eccepisce violazione di legge, laddove il Tribunale lo hacondannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla partecivile, nonostante egli sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, inviolazione dell’art. 110, comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002.Conclude chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata,l’annullamento con o senza rinvio per non aver commesso il fatto o perché ilfatto non costituisce reato, l’annullamento del capo della sentenza relativoalla provvisionale, l’annullamento del capo della sentenza relativo alle spesedi costituzione e difesa di parte civile.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso. Ha osservato che risulta decorso il termine di improcedibilità ai sensi dell’art. 344-biscod. proc. pen., ma che l’inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria diimprocedibilità. Ha osservato che il primo motivo di ricorso è infondato non costituendocausa di nullità l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni rassegnate dalle parti.Il secondo motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare una diversa valutazionedel fatto, preclusa in sede di legittimità e non si confronta con le argomentazioni delTribunale relative alla riconducibilità all’imputato della condotta contestata.Il terzo motivo e quarto motivo sono manifestamente infondati in quanto contrario adorientamento consolidato di questa Corte rispettivamente in relazione al carattere nonnecessariamente abituale del reato di molestie e alla possibilità di riconoscere unaprovvisionale relativa al danno non patrimoniale, nei limiti in cui il giudice ritenga raggiunta laprova.Ha valutato come manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso in basealla recente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto ammissibile la condanna delricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Erario anche quando sia ammesso alpatrocinio a spese dello Stato.4. Sono state depositate memoria conclusionale nell'interesse della parte civile e notedi replica nell'interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Prioritaria in ordine logico è la questione relativa all’ammissibilità delricorso.2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge del 27 settembre 2021, n. 134, allalettera a), ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 344-bis (rubricato«Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio diimpugnazione») ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azionepenale la mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine di due anni(comma 1) e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma2).La disposizione si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno adoggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020. Tale causa diimprocedibilità non incide sul reato, ma sul potere statuale di proseguire«nell'esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando laprecedente pronuncia» (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).[OSCURATO:PERSONA] un principio costantemente recepito dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818 - 01; Sez.U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n.15 del30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 - 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.217266 - 01; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903-01), lapresentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l'inammissibilitàdel medesimo, osta alla costituzione di valido avvio della corrispondente faseprocessuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con laconseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione edecisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di nonpunibilità. Si è ritenuto che non vi siano ragioni per non estendere allaimprocedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. i su indicati principi, giàoperanti con riguardo alla c.d. prescrizione sostanziale, posto chel'inammissibilità impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio diimpugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della suadeclaratoria e considerato che, d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo lapronuncia nel merito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e,quindi, ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione inrito. L'esigenza di ragionevole durata dei processi sottesa all'istitutodell'improcedibilità non può, infatti, superare la necessità di rispettare le regolesulla corretta instaurazione del rapporto processuale che presiedonoall'introduzione dei giudizi di impugnazione (Sez. 4, n. 20971 del 13/5/2025, Rv.288268-01; Sez. 2, n. 40349 del 27/6/2024, Rv. 287085-01).Nel caso in esame, il reato è stato commesso il 23.1.2021. Si applica,pertanto, la normativa in oggetto.3. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso èinammissibile in quanto palesemente infondato. Questa Corte, con sentenzaSez. 4, n. 48770 del 2019 ha affermato che l'omessa indicazione, in sentenza,delle conclusioni delle parti, requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod.proc. pen., non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima previstaespressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti delladifesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale(cfr. in tal senso Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007; Barresi, Rv. 237736; conf. Sez.5, n. 1137 del 17/12/2008 dep. il 2009, Vianello ed altri, Rv. 242549).4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, essendo volto asollecitare a questo Corte il sindacato sull’accertamento di fatto compiuto dalTribunale in ordine alla identificazione dell’odierno ricorrente come autore dellemolestie, attraverso la denuncia di travisamento della prova.È precluso, invece,a questa Corte di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice delmerito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. inproc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., nonmassimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n.7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nel caso in esame, ilTribunale di Messina ha motivato la individuazione del ricorrente quale autoredelle molestie, avendo osservato che le indagini espletate attraversol’acquisizione dei tabulati telefonici e la registrazione dell’utenza telefonica,avevano consentito di ricondurre il numero telefonico chiamante ad un’utenzaintestata e in uso all’imputato ed ha osservato che questi non aveva neanchededotto circostanze che consentissero di riferire ad altri la disponibilitàdell’utenza. Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione ele conclusioni che ne sono state tratte dal Tribunale non sono illogiche. D’altrocanto, il vizio di "travisamento della prova" vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione del dato probatorio nelragionamento del giudice di merito, per evidenziarne l'eventuale incontrovertibiledistorsione del "significante", ma non del "significato", atteso il persistentedivieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (sez.5, n. 26455 del 9/6/2022, Rv. 283370-01).5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivipalesemente infondati. Questa Corte ha affermato che il reato di molestie non ènecessariamente abituale e può essere realizzato anche con una sola azione didisturbo o di molestia, purché ispirato da biasimevole motivo o avente ilcarattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante eindiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata altrui (Sez. 1, n.3758 del 7/11/2013, Rv. 258260-01; Sez. 1, n. 19631 del 12/6/2018, Rv.276309-01). Nel caso in esame, il Tribunale, facendo corretta applicazione deiprincipi espressi da questa Corte, ha ritenuto sussistente la condotta criminosacontestata ed ha evidenziato, in tal senso, che, secondo la narrazione dellapersona offesa, il chiamante aveva ripetutamente telefonato, senza ottenererisposta in quanto ella non aveva accettato la chiamata perché proveniente daun numero sconosciuto. Solo in ultimo, la donna aveva risposto allavideochiamata, così assistendo alle immagini di cui all’imputazione. Il giudicanteha osservato che tale condotta ha determinato una molestia sia perché lachiamata è stata reiterata, nonostante l’autore dovesse essere cosciente che lachiamata non era gradita, non avendo la destinataria risposto, sia perché ilconnotato sessuale dell’immagine costituisce fatto oggettivamente idoneo acostituire molestia e tale da ingenerare disturbo o fastidio in chi riceve lacomunicazione.6. In ordine al motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione sui criteridi quantificazione della provvisionale, va ribadito che il provvedimento con ilquale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento deldanno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazionedefinitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua naturainsuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettivaliquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019,Saracino, Rv. 277711 - 01). Anche detto motivo, palesemente infondato, èquindi da dichiarare inammissibile.7. Non presenta profili di manifesta infondatezza l’ultimo motivo di ricorsorelativo alla condanna dell’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anch'essaammessa al patrocinio a spese dello Stato.La questione oggetto del motivo di ricorso è oggetto di diversi orientamentidi questa Corte.[OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 15144 del 6/3/2025, Rv. 289129, «In tema di patrocinioa spese dello Stato, ove la parte civile e l'imputato siano entrambi ammessi albeneficio, quest'ultimo, in caso di condanna al risarcimento del danno in favoredella parte civile, non può essere condannato al pagamento delle speseprocessuali da questa sostenute, restando esse a carico dell'Erario (Inmotivazione la Corte ha precisato che il difensore della parte civile potràottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza algiudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002)».[OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 33136 del 10/9/2025, Rv. 288709-01, invece,«L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna alrisarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio,deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle speseprocessuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a caricodello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazioneanalogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541cod. proc. pen.)».A fronte di tali divergenze interpretative, del quale la sentenza impugnatacostituisce espressione, la censura del ricorrente in ordine alla correttaapplicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 non può essere qualificata intermini di manifesta infondatezza.8. L’ammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso impone l’accertamento delverificarsi della causa di improcedibilità, in base ai principi esposti al precedentepunto 2.La sentenza è stata pronunciata il 7.6.2024, con termine di giorni 90 per ildeposito della motivazione, scadente il 5.9.2024. Ai sensi del comma 3 dellanorma citata, il termine di improcedibilità di un anno comincia a decorrere dalnovantesimo giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni fissati dal giudice peril deposito della sentenza ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, nelcaso in esame, il 4.12.2024. Ne consegue che il termine di improcedibilità èmaturato il 4.12.2025.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnataa seguito della sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale.9. Ciò posto, si osserva che l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2 della legge n.134 del 27 settembre 2021 introduceva l'art. 578, comma 1-biscod. proc. pen., ilquale disponeva che «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciatacondanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionatidal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte dicassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento deitermini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione algiudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando leprove acquisite nel processo penale». L’art. 2, comma 3 della legge citataprevedeva che la norma si applicasse ai procedimenti di impugnazione relativi areati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.Con l’art. 33 del d.lgs n. 150 del 2022, il testo della norma è statomodificato e, attualmente, dispone che «Quando nei confronti dell’imputato èstata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimentodei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile e in ogni caso diimpugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello ela corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarareimprocedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2dell’art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civilecompetente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando leprove acquisite nel processo penale e in quelle eventualmente acquisite nelprocesso civile».Deve, pertanto, valutarsi se, nel caso in esame, debba trovare applicazionel’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen., nella previgente formulazione o in quellaLa sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, Rv., 285036-01,sia pure in relazione al diverso caso di impugnazione relativa ai soli interessicivili, ha concluso nel senso che che l’art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen.,nella attuale formulazione, si applica ai giudizi nei quali la costituzione di partecivile sia intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigoredella disposizione, affermando che «Il necessario rispetto delle ragioni diaffidamento dell'impugnante nella non variazione del quadro di sistemacoesistente al momento dell'impugnazione, [...] deve dunque indurreinevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell'atto di costituzionedi parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regimeprevigente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa».Tale principio è stato esteso anche al caso oggi sottoposto all’attenzionedel collegio. Si legge, infatti, in tale sentenza che «Sussistono, infatti, lemedesime ragioni affermate dalle Sezioni Unite di tutela dell’affidamento dellapersona offesa o del danneggiato dal reato sull’esistenza di un determinatoquadro normativo sul quale orientare la sua scelta nonché le modalità tecnichedel suo intervento, nel momento in cui si determina ad esercitare l’azione civilenel processo penale». Sulla scorta di tali argomenti, la Sez. 6, con sentenza n.9192 del 12/02/2026, Rv. 289668-02, ha quindi affermato che «Il giudicedell’impugnazione, nel dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per ilsuperamento dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., rinvia per laprosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, exart. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui la costituzione di partecivile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022».Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si evince che la personaoffesa si è costituita parte civile in data 30.9.2022. La data dell’actus cui fareriferimento ai fini della individuazione della disciplina applicabile, sulla base delprincipio tempus regit actum, è quindi, precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022 (30.12.2022), con la conseguenza che si applica la norma neltesto introdotto dalla legge n. 134 del 27 settembre 2021.Ne consegue che, relativamente alla liquidazione delle spese in favoredella parte civile, deve rimettersi la decisione al giudice civile competente pervalore in grado di appello in base alla previsione dell’art. 578, comma 1-bis cod.proc. pen. nella previgente formulazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere l'azione penaledivenuta improcedibile ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. Rinvia per la prosecuzione al giudicecivile competente per valore in grado di appello.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 18209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris