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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17141/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 commi 1, 6 e 80 D.P.R.309/1990, in relazione alla condotta di importazione nel territorio nazionale di chilogrammi 3,225 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari al 77,9%, che veniva occultata all'interno di un automezzo intestato a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo, lamenta violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2, DPR 309/1990, non essendo superato il valore soglia di 1,5 chilogrammi di principio attivo.

Con il secondo motivo si duole in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.

In relazione al primo motivo, si osserva che in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024 Rv. 286378 - 02).

Inoltre, si evidenzia che in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi e da Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005.

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha richiamato il parametro del quantitativo di sostanza stupefacente, non rilevando gli elementi evidenziati dalla difesa quale l'unicità ed estemporaneità della condotta.

Non assume neppure rilievo che lo stupefacente fosse destinato al mercato dell'hinterland milanese, solitamente atto ad accogliere assai più significativi quantitativi di sostanza stupefacente.

Pertanto, il giudice a quo ha richiamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui i valori soglia definiscono tendenzialmente il limite quantitativo minimo quello al di sotto del quale l'ingente quantità non può essere ritenuta, mentre, al di sopra di tale limite, valuta in concreto del giudice il merito, ritenendo che il dato ponderale sia significativo di un maggior pericolo di aggravamento per la salute pubblica, considerato che sono stati importati dall'estero chilogrammi 3,225 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il cui principio attivo è risultato pari a 77,9%, d cui erano estraibili ben 16.748 dosi medie singole, quantitativo che certamente non può essere ritenuto modico e che era destinato ad un elevatissimo numero di consumatori per un considerevole lasso di tempo.

In relazione al secondo motivo, si osserva che la doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, posto che il giudice a quo ha richiamato il ruolo centrale svolto dall'imputato nella vicenda in contestazione, così come emerge dal contenuto delle intercettazioni dai quali è desumibile una certa disponibilità di contatti con soggetti che riforniscono la droga all'estero, nonché dai precedenti penali specifici, risultanti dal certificato 1del casellario giudiziale, ritenendo condivisibile il giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti del primo giudice, non essendo sussistenti elementi positivi valorizzabili ai fini di una ulteriore riduzione della pena.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ." assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 commi 1, 6 e 80 D.P.R.309/1990, in relazione alla condotta di importazione nel territorio nazionale di chilogrammi 3,225 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari al 77,9%, che veniva occultata all'interno di un automezzo intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2, DPR 309/1990, non essendo superato il valore soglia di 1,5 chilogrammi di principio attivo. Con il secondo motivo si duole in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. In relazione al primo motivo, si osserva che in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024 Rv. 286378 - 02). Inoltre, si evidenzia che in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi e da Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha richiamato il parametro del quantitativo di sostanza stupefacente, non rilevando gli elementi evidenziati dalla difesa quale l'unicità ed estemporaneità della condotta. Non assume neppure rilievo che lo stupefacente fosse destinato al mercato dell'hinterland milanese, solitamente atto ad accogliere assai più significativi quantitativi di sostanza stupefacente. Pertanto, il giudice a quo ha richiamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui i valori soglia definiscono tendenzialmente il limite quantitativo minimo quello al di sotto del quale l'ingente quantità non può essere ritenuta, mentre, al di sopra di tale limite, valuta in concreto del giudice il merito, ritenendo che il dato ponderale sia significativo di un maggior pericolo di aggravamento per la salute pubblica, considerato che sono stati importati dall'estero chilogrammi 3,225 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il cui principio attivo è risultato pari a 77,9%, d cui erano estraibili ben 16.748 dosi medie singole, quantitativo che certamente non può essere ritenuto modico e che era destinato ad un elevatissimo numero di consumatori per un considerevole lasso di tempo. In relazione al secondo motivo, si osserva che la doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, posto che il giudice a quo ha richiamato il ruolo centrale svolto dall'imputato nella vicenda in contestazione, così come emerge dal contenuto delle intercettazioni dai quali è desumibile una certa disponibilità di contatti con soggetti che riforniscono la droga all'estero, nonché dai precedenti penali specifici, risultanti dal certificato 1del casellario giudiziale, ritenendo condivisibile il giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti del primo giudice, non essendo sussistenti elementi positivi valorizzabili ai fini di una ulteriore riduzione della pena. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ." assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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