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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50588/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 034L4Y0 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del ricorrente, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per i rati di cui agli artt. 13, comma 13, d.

Igs. n. 286 del 25 luglio 1998 (capo a), 61 '. 2 cod. pen. e 495 cod. pen. (capo b), rideterminando la pena irrogata in quella di mesi dieci di reclusione.

Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

A. Volpe, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per omessa applicazione, in via analogica, della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo b).

Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censura non consentita in sede di legittimità, perché non specifica, prospettando deduzioni prive della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Reputato, inoltre, che il motivo unico prospetta enunciato ermeneuticc in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il reato contro la fede pubblica, di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale, sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazicni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990; Sez. 5, n. 2974 del 09/05/2017, Salennankhail, Rv. 270876; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262836).

Rilevato che, rispetto a tale titolo di reato contro la fede pubblica, n on può considerarsi operante, come reputato, in modo ineccepibile, dalla Corte territoriale, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., pur alla stregua della lettura delineata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata dal ricorrente (Sez.

U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 202i, Rv. 280574 - 01, in tema di estensione al convivente more uxorio cHla previsione dell'art. 384 cod. pen.).

Rilevato, infatti, che dalla motivazione della pronuncia richiamata dal ricorrente, si ricava che, per la Suprema Corte nel massimo consesso, la previsione in esame integra una causa di esclusione della colpevolezza, meilio una "scusante" soggettiva, che investe la colpevolezza, in quanto si tratta ipotesi in cui l'agente pone in essere un fatto antigiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge e in cui l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è Stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla 5;12 volontà rendendo inesigibile un comportamento alternativo, traendo da tale conclusione la conseguenza secondo la quale la disposizione dell'art. 384, pn -no comma, cod. pen., non può essere considerata norma dalla valenza eccezioni. !, quindi, suscettibile di applicazione analogica in bonam partem.

Rilevato, tuttavia, che la condotta punita ai sensi dell'art. 495 cod. pen., al quale si vuole estendere, in bonam partem, l'applicazione della scusante di cui all'art. 384 cod. pen., è proprio coerente al sistema, in relazione al riconosciuto principio generale, ex art. 64 cod. proc. pen., del nemo tenetur se deteoere invocato dalla difesa, rispetto al quale, però, è espressamente escluso dal legislatore tutto ciò che concerne le dichiarazioni relative alle proprie generalità e le notizie che valgano all'identificazione dell'imputato o indagato che, inveze, quest'ultimo, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di menl re, ha, invece, l'obbligo di fornire.

Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 034L4Y0 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del ricorrente, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per i rati di cui agli artt. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998 (capo a), 61 '. 2 cod. pen. e 495 cod. pen. (capo b), rideterminando la pena irrogata in quella di mesi dieci di reclusione. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. A. Volpe, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per omessa applicazione, in via analogica, della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo b). Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censura non consentita in sede di legittimità, perché non specifica, prospettando deduzioni prive della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Reputato, inoltre, che il motivo unico prospetta enunciato ermeneuticc in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il reato contro la fede pubblica, di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale, sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazicni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990; Sez. 5, n. 2974 del 09/05/2017, Salennankhail, Rv. 270876; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262836). Rilevato che, rispetto a tale titolo di reato contro la fede pubblica, n on può considerarsi operante, come reputato, in modo ineccepibile, dalla Corte territoriale, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., pur alla stregua della lettura delineata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata dal ricorrente (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 202i, Rv. 280574 - 01, in tema di estensione al convivente more uxorio cHla previsione dell'art. 384 cod. pen.). Rilevato, infatti, che dalla motivazione della pronuncia richiamata dal ricorrente, si ricava che, per la Suprema Corte nel massimo consesso, la previsione in esame integra una causa di esclusione della colpevolezza, meilio una "scusante" soggettiva, che investe la colpevolezza, in quanto si tratta ipotesi in cui l'agente pone in essere un fatto antigiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge e in cui l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è Stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla 5;12 volontà rendendo inesigibile un comportamento alternativo, traendo da tale conclusione la conseguenza secondo la quale la disposizione dell'art. 384, pn -no comma, cod. pen., non può essere considerata norma dalla valenza eccezioni. !, quindi, suscettibile di applicazione analogica in bonam partem. Rilevato, tuttavia, che la condotta punita ai sensi dell'art. 495 cod. pen., al quale si vuole estendere, in bonam partem, l'applicazione della scusante di cui all'art. 384 cod. pen., è proprio coerente al sistema, in relazione al riconosciuto principio generale, ex art. 64 cod. proc. pen., del nemo tenetur se deteoere invocato dalla difesa, rispetto al quale, però, è espressamente escluso dal legislatore tutto ciò che concerne le dichiarazioni relative alle proprie generalità e le notizie che valgano all'identificazione dell'imputato o indagato che, inveze, quest'ultimo, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di menl re, ha, invece, l'obbligo di fornire. Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023
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