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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12103/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'inverosimiglianza e contraddittorietà della versione dei fatti resa dall'imputato e sulla prova della sua responsabilità desunta da numerosi elementi, seppur indiretti, come espressamente previsto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte già evidenziato l'assenza dei presupposti applicativi della particolare tenuità dell'offesa, alla luce delle modalità dell'azione e del valore economico dell'autovettura nonché dell •bccasTonalità del fatto, in considerazione dei numerosi precedenti a carico del ricorrente (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'inverosimiglianza e contraddittorietà della versione dei fatti resa dall'imputato e sulla prova della sua responsabilità desunta da numerosi elementi, seppur indiretti, come espressamente previsto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte già evidenziato l'assenza dei presupposti applicativi della particolare tenuità dell'offesa, alla luce delle modalità dell'azione e del valore economico dell'autovettura nonché dell •bccasTonalità del fatto, in considerazione dei numerosi precedenti a carico del ricorrente (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 12103/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris