CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 09202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4263/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Oggetto: Pubblico impiego – Retribuzione –Straordinario R.G.N. 4263/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 4263/2017- Pagina nr. 2 di 8 avverso la sentenza della C orte d'appello di N apoli n. 7278/2016 depositata il 29/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 novembre 2016, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il diritto dell’appellante - dipendente del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - al compenso, a titolo di lavoro straordinario, per il prolungamento dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni giorno di effettiva fruizione dei buoni pasto, con riferimento al quinquennio precedente al giorno 8 luglio 2008 e fino alla data del deposito del ricorso di primo grado. Ha rilevato la Corte territoriale che, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema sostitutivo del servizio mensa, non erano stati predisposti i turni di sospensione dell'orario lavorativo necessari per il consumo del pasto, nonostante l'azienda fosse a ciò obbligata,a mente del chiaro contenuto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26/1/2000 che subordinava l'erogazione del buono pasto al recupero della pausa pranzo (30 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e per l'intero turno lavorativo) e demandava ai responsabili dei servizi consortili il compito di disciplinare la pausa medesima. La Corte, quindi, ha concluso che, a fronte della mancata previsione di una regolare sospensione della prestazione, il plus orario svolto su richiesta del Consorzio dava titolo ad apposito compenso,in quanto la R.G. 4263/2017- Pagina nr. 3 di 8 mancata predisposizione dei turni di sospensione dell’orario di lavoro non aveva consentito ai lavoratori di fruire della pausa nella misura concordata ed aveva fatto venir meno il nesso di corrispettività tra pausa non lavorata e recupero della stessa. 2. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Napoli ricorre ora il [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONEsulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione al l’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, D. Lgs. 66/2003. Evidenzia il ricorso che, pur in assenza di regolamentazione diretta da parte del contratto collettivo ed in conformità del dettato normativo, il Consorzio aveva comunque garantito ai propri dipendenti un lasso temporale per la consumazione del pasto giornaliero direttamente sul posto di lavoro, stabilendo dei turni tra i dipendenti medesimi. Lamenta, quindi, il Consorzio ricorrente che la sentenza impugnata si sia posta in contrasto con la «citata normativa di legge contrattuale e collettiva»nel momento in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che , in base all'organizzazione lavorativa in atto presso il Consorzio, a ciascun dipendente eracomunque data la possibilità di individuare una pausa per la consumazione del pasto. R.G. 4263/2017- Pagina nr. 4 di 8 Argomenta al riguardo il ricorso che il contratto collettivo non contemplava alcun obbligo a carico della parte datoriale di istituire formalmente una turnazione per la pausa pranzo e che, pe rtanto , la Corte di merito avrebbe errato nel trascurare la concreta situazione di fatto e nel porre a base della propria decisione circostanze non provate documentalmente dallavoratore né risultanti dagli atti. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Argomenta il ricorso che, in base al CCNL applicabile, le prestazioni di lavoro straordinario sono dirette a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, dovendo essere autorizzate dal dirigente. Da tale premesse il ricorso desume l'errore del giudice di merito deducendo che o, da un lato,deve ritenersi che l'operato del Consorzio -il quale avrebbe garantito ai propri dipendenti una pausa di 30 minuti per la consumazione del pasto, pausa recuperata poi come orario normale– risulta conforme all'art. 8 d.lgs. n. 66/2003, o, dall’altro lato, qualora si ritenga che i lavoratori non abbiano sospeso la propria attività per consumare il pasto, il lavoro prestato oltre l’orario programmato in assenza di preventiva autorizzazione dirigenziale dovrebbe ritenersi non remunerabile in quanto non conforme ai presupposti della prestazione di lavoro straordinario individuati dalla contrattazione collettiva. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. R.G. 4263/2017- Pagina nr. 5 di 8 La vicenda in esame appare ampiamente sovrapponibile ad altre affini, concernenti sempre l’odiernoricorrente, già affrontate da questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23507 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6166 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6165 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29946 del 2018). Anche nel caso in esame il primo motivo di ricorso difetta della necessaria pertinenza tra le censure artico late e le effettive ragioni della decisione. La sentenza impugnata ha ritenuto: a) essere pacifico che, a seguito dell’introduzione del nuovo sistema sostitutivo del servizio mensa, l’odierno ricorrente non aveva provveduto a predisporre i turni di sospensione dell'orario di lavoro, pur essendone obbligato a mente del chiaro tenore della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26.1.2000, la quale statuiva che l'erogazione del buono pasto era subordinata al recupero della pausa pranzo,pari a 30 minuti, per ogni giorno di effettiva presenza e per l'intero turno lavorativo, demandando ai responsabili del servizio consortile il compito di disciplinare la pausa pranzo; b) che la mancata predisposizione dei turni di sospensione dell'orario di lavoro, a causa dell'inadempimento dell'impegno datoriale assunto con tale deliberazione, non aveva consentito ai lavoratori di fruire della pausa lavorativa nella misura concordata, così determinando il venir meno della corrispettività tra pausa non lavorata e recupero della stessa, pacificamente richiesto a ciascun lavoratore nella misura di 30 minuti giornalieri; c) in tale contesto, era irrilevante la circostanza che in base all'organizzazione lavorativa ciascun dipendente avrebbe potuto, al di fuori di qualsiasi disciplina e regolamentazione, con iniziativa unilaterale allontanarsi dal luogo di lavoro e dalla propria postazione per utilizzare una pausa al fine della consumazione del pasto, con il rischio di esporsi a rilievi R.G. 4263/2017- Pagina nr. 6 di 8 disciplinari; d) la pretesa del Consorzio di recuperare la pausa pranzo era ingiustificata in quanto non corrispondente ad una regolare – perché autorizzata e disciplinata –sospensione della prestazione. La Corte territoriale, quindi, non ha negato in linea di principio la possibilità accordata dal legislatore di prevedere la sospensione del lavoro per la fruizione della pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, la cui collocazione deve tenere conto anche delle «esigenze tecniche del processo produttivo», come previsto all'art. 8, comma 2, D . L gs. n. 66/2003, ma ha esclu so che in concreto ciò fosse avvenuto , e tanto in ragione dell'inadempimento datoriale alla delibera del Consorzio, inadempimento concretatosi nella mancata predisposizione dei turni di sospensione del lavoro finalizzati ad assicurare ai lavoratori la fruizione della pausa pranzo. La decisione impugnata, quindi, non si basa sulla esclusione, in contrasto con le richiamate discipline, della astratta possibilità di fruizione della pausa pranzo sul posto di lavoro, ma sul concreto accertamento, non adeguatamente censurato dalle deduzioni del ricorrente, del fatto che il Consorzio non aveva in alcun modo dato seguito alla delibera che gli imponeva di disciplinare le modalità di fruizione della pausa pranzo e che tale fruizione non poteva essere rimessa all'iniziativa individuale del lavoratore, in quanto la interruzione del lavoro per l'effettuazione della pausa pranzo,al di fuori di qualsiasi regolazione da parte del soggetto datore, avrebbe esposto il dipendente a conseguenze disciplinari. 3. Il secondo motivo di ricorso èinfondato. Quanto alle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., si osserva che, se è vero che, secondo la disposizione pattizia invocata dal ricorrente (di incontroversa applicazione al rapporto di lavoro in R.G. 4263/2017- Pagina nr. 7 di 8 questione), lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo non sarebbe da solo sufficiente a radicare il diritto alla retribuzione, in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a determinare l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, è tuttavia parimenti vero che nel caso in esame la prestazione lavorativa valutata come straordinario dalla Corte territoriale è stata oggetto di richiesta da parte dello stesso Consorzio odierno ricorrente. A fronte di tale pretesa – motivata con l’esigenza di recuperare l'orario di lavoro e cioè di prolungare l'orario di lavoro di trenta minuti nei giorni di effettiva fruizione dei buoni pasto –l’intimato [OSCURATO:PERSONA] si è venuto a trovare in una situazione di doverositàin virtù della quale, lungi dallo svolgere in fatto un'attività non rispondente ad alcuna necessità, si è limitat o ad adempiere una precisa richiesta datoriale. Quanto alle deduzioni riferite all’art. 360, n. 5), c.p.c., le stesse risultano del tutto difformi dal canone, più volte affermato da questa Corte(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 - 01), a mente del quale nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fa tto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Nella specie, le vaghe deduzioni sul punto del Consorzio ricorrente omettono radicalmente d i indicare quantomeno in quale sede processuale il fatto di cui si lamenta l’omesso esame sia stato dedotto e sia stato oggetto di discussione. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto. R.G. 4263/2017- Pagina nr. 8 di 8 Non vi è luogo a statuire sulle spese, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un