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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2025

Cassazione n. 40706/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza i ndicata nel preambolo la Corte di appello di Lecce ha rigettatole impugnazion i pro poste da [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. e dalle socie L onoce [OSCURATO:PERSONA] avverso : -il decreto, in data 4 dicembre 2023, con cui il T ribunale di Lecce aveva respinto l'istanza di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario, prevista da ll'art . 34 bis d.lgs. n. 159 del 2011 , ed aveva disposto l’amministrazionegiudiziaria per la durata di un anno ; -il decreto , in data 26 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Lecce, ha dispost o laproroga, per ulteriori sei mesi , dell'amministrazione giudiziaria .

1.1. A ragione della decisione relativa all’applicazione della misura dell’amministrazionegiudiziaria in luogo di quella del controllo giudiziario, la Corte distrettualeosserva che il Tribunale aveva correttamente escluso l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa , formulando una prognosi negativa sulla concreta possibilitàdell’impresa destinataria di interdittiva antimafia di riallinearsi con il contestoeconomico sano.

Nelrispondere alle doglianze difensive , la Cort e di appello, in linea con le valutazionidel Tribunale, ha valorizzato la posizione domina n te assu n ta all’interno dellasocietà, per un lungo periodo di tempo, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto uomo difiducia del b oss [OSCURATO:PERSONA] .

Evidenzia al riguardo la Corte salentina che: -[OSCURATO:PERSONA], oltre all’ incarico formale di coordinatore responsabile dell’ unità operativadi M ass a fra, aveva pesantemente condizionato il gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] , al pu n to da imporgli il licenziamento d i alcuni dipendenti, l’assunzione di altri e la trasformazione d e lla natura del loro rapporto di lavoro ; aveva , inoltre, utilizzato i locali dell’ impresa per svolgere attivitàillecite, incontrandovi appartenenti alla ‘ ndrangheta calabrese interessati allariscossione di un ingente credito ; -le formali intestatarie delle quote sociali, P atrizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamentemoglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], erano soltanto delle “ teste di legno”; -le misure di self clearing, adottate dalla società a seguito dell’interdittiva antimafia,non hanno modificato la situazione di condizionamento ; -il licenziamento nell’anno 2023 di [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad impedire allo stessodi continuare ad esercitare la sua influenza , che è legata non al rapporto di lavoro ma alla sua caratura criminale, conside rato che il capitale s ociale è comunque rimasto nella mani d ella f ami glia [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], peraltrodi recente condannato per i gravi reati di corruzione e turbativa d’asta , ha gestito di fatto la società per un lungo periodo, ponendosi in rapporto di subordinazionegerarchica proprio rispetto a [OSCURATO:PERSONA] .

1.2. Quanto al la proroga d ella misura dell'amministrazione giudiziaria , l a Cortedistrettuale osserva che l'amministratore giudiziario , pur dando atto che nel periododi durata della misura , la società non aveva operato in contesti diversi da quellilegali e che tutte le attività sono state svolte nel rispetto della legge , ha , comunque,segnalato criticità legate all’esistenza non solo di interazioni con altre società, controllate da [OSCURATO:PERSONA] ( valutabili come spia di infiltrazione criminale , consideratoil ruolo ricoperto in passato da quest’ultimo ) , ma anche di un presunto creditocontratto dalla società nei confronti da [OSCURATO:PERSONA] “ per finanziamento del socio. 2.Avverso l'ordinanza ricorr ono per c assazione [OSCURATO:PERSONA] S ervice s . r . l . e le socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].,per mezzo del difensore di fiducia nonché procuratorespeciale avv . [OSCURATO:PERSONA] , s viluppando tre motivi. 2.1.Con il primo, riferito al rigetto del controllo giudiziario volontario, deduce erroneaapplicazione per l'art . 34 bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 Secondoil ricorrente , l a Corte territoriale non ha fatto buon governo dei consolidati principi consolidati della giurisprudenza di legittimità , pur correttamenterichiamati.

L’ordinanzaimpugnata, pur dando atto della cessazione dei rapporti con le personecompromesse con l'ambiente mafioso ed a loro volta raggiunt e da misure interdittive([OSCURATO:PERSONA] nel 2019 e [OSCURATO:PERSONA] C oronese nel 2023 ) , non ne hannotratto le dovute conseguenze nel giudizio sulla sussistenza dei presupposti del controllo giudiziario .

Avrebbe dovuto, invece, ritene re sussistente l’occasionalitàdell'agevolazione e formula re una prognosi positiva sulla possibilità dell’impresadi riallinearsi al contesto economico sano.

Ha trascurato che la società hanominato un nuovo amministratore unico , estraneo a i suoi predecessori , alla compagine sociale e a [OSCURATO:PERSONA] , che ha in concreto dimostra to totale autonomiadecisionale rispetto alle titolari delle quote sociali , legate da rapporti di parentelacon [OSCURATO:PERSONA], tanto da attiva r si per il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] eper dotare la società di misure di compliance ai fini della gestione dell'attività socialeimprontata al più rigoroso rispetto della legalità .

Tali misure , in assenza di concretielementi che dimostrino il contrario, escludono qualunque influenza di Coronesenell’attività imprenditoriale Nonrilevano i rapporti di parentela tra Lo n oce e le due socie .

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la prova del condizionamento,stabile e non occasionale , dell'attività di impresa , in caso di familiariritenuti portatori di cr i m in osità , non può essere affidato alla presunzione semplicederivante dalla contiguità familiare .

2.2. Con il secondo motivo , riferito ai presupposti applicativi dell'istituto dell'amministrazionegiudiziaria, denuncia violazione dell'art . 34 d.lgs. n. 159 del 2011.

La Corte distrettuale ha condiviso la tesi del T ribunale secondo cui l'applicazionedell'amministrazione giudiziaria costituisce un atto consequenziale alsemplice rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario avanzato dallasocietà ricorrente .

Dalcombinato disposto degli articoli 17 , 6 , 7 e 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e dalla pacifica interpretazione giurisprudenziale si evince, al contrario , che l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria , lungi dall’essere applicabile in via automatica a richiesta di parte, richiede la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività delle persone nei confronti delle quali è stata propostao applicata una misur a di prevenzione ovvero di persone sottoposte al procedimentopenale per una serie di delitti , tra cui quello di associazione mafiosa .

Sulpiano soggettivo è , quindi , necessario c he la persona giuridica , attraverso le persone fisiche dotate di poteri decisionali o di controllo, ponga in essere condotte censurabil i, quantomeno sul piano di rimproverabilità colposa quindi negligenti,imprudenti, imperit e .

LaCorte d'appello non ha fatto cenno né a i sufficienti indizi in ordine alle attività agevolatrice né alle condott e colpose riferibili a lla società , ritenendo sufficientela sola presenza in azienda di C oronese , il quale , peraltro, non è più dipendentedella società da settembre 2023 . 3.Con il terzo motivo , riferito a lla proroga d ell'amministrazione giudiziaria , denunciaerronea applicazione dell'art . 34 d.lgs. n. 159 del 2011.

Lamentachela Corte di appello ha trascurato il reale contenuto della relazione finaledell'amministratore, che descrive una situazione diametralmente opposta a quellache secondo l'articolo 34 cit. giustifica la prosecuzione della misura .

Setale disposizione s tabilisce che l'amministrazione giudiziaria può essere prorogata “ a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e d i aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinatola misura ” , la relazione finale nel caso della [OSCURATO:PERSONA] non solo ha escluso l’emersione di “ comportament i espressiv i di esposizione ad infiltrazioni mafiose ”, ma ha riten u to risolte le criticità indicate nella misura interdittivaa seguito del licenziamento di C oronese [OSCURATO:PERSONA] , di sua figlia e delle altre persone pericolose , concludendo che “ n el corso dell'amministrazione giudiziaria non è stato riscontrato né segnalato nessun genere di contatto tra costoroe organico lavorativo di [OSCURATO:PERSONA] service che potesse impattare con il regolaresvolgimento della gestione aziendale ”.

Insenso contrario non possono valorizzarsi né le interazioni della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria con altre imprese controllate da [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenti criticità gestionali , né le costanti perdite di fatturatoperché non hanno alcuna correlazione con le “situazioni di fatto e di diritto”che hanno determinato l’applicazione della misura e non costituiscono spie diinfiltrazione criminale stabile .

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Preliminarmente va ricordato che il ricorso in tema di amministrazione giudiziaria può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.

L’art. 34 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiama espressamente, a proposito della disciplina delle impugnazioni, l'art. 27, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, a sua volta, in tema di impugnazioni, richiamal'art. 10 del d.lgs. n. 159 cit., il cui comma 3 limita alla violazione di legge l'ambito delle censure proponibili con il ricorso per cassazione.

In questa prospettiva, del resto, è univoca l'indicazione che si trae da Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, chenell’esaminare le modifiche introdotte dalla legge 161 del 2017ha affermato che l'intervento del legislatore si èconcentrato sulla previsione di procedure camerali ex art. 127 cod. proc. pen. destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la conoscenza ed il contraddittorio anticipati, «lasciando libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione», che è quello elaborato nell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 (la «norma fondamentale delle impugnazioni»); di qui la conclusione circa la fisionomia di un «sistema che, col doppio grado di giudizio -il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge -si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata».

Sempre in premessa, mette conto sottolineare che Sez.

U, n. 46898 del 2019, Ricchiuto, cit. ha osservato come, ai fini dell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria sia doveroso «il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie».

Chiarito il perimetro del sindacato esercitabile da parte del Giudice di legittimità, possono esaminarsi i tre motivi dedotti dalla società ricorrente.

2. Iprimi due motivi, che possono essere tratt ati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati.

2.1. I giudici del merito , nel ritenere configurabili i presupposti dell’amministrazionegiudiziaria in luogo di quelli del controllo giudiziario, hanno , con valutazioni conformi , escluso il carattere “ occasionale ” dell'infiltrazione mafiosa e , per converso , ritenuto sussi stente un fo rte e perdurante condizionamento dell’attività imprenditoriale svolta dalla società da parte di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA] , inserito nel contesto mafioso , tanto da essere sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in data 9 m arzo 2023 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre per traffico di stupefacenti ed estorsione.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] C oronese , aveva, per un lungo periodo di tempo , condizionatola vita della società , instaurando un rapporto di sovra ordinazione gerarchicanei confronti del gestore di fatto , [OSCURATO:PERSONA] , coniuge e padre delle due titolari delle quote sociali , al punto da inserir si a pieno titolo nella gestione sociale, stabilendo l'assunzionedi alcuni dipendenti ed il licenziamento di altri, nonché le condizioni di alcuni rapporti di lavoro , finendo per svolgere sistematicamentecompiti ben diversi , per il loro evidente contenuto decisionale , rispettoa quelli correlati all'incarico formale di lavoratore dipendente .

Solo una tale forma di ingerenza,non occasionaleed avente oggettiva valenza agevolativa nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale per il reato di associazione mafiosa,spiega perché [OSCURATO:PERSONA], pur essendo formalmente un dipendente, potevaliberamente utilizzare i locali della società per compiere atti intimidatorie violent i finalizzati a costringere un commerciante a saldare un debito nei confronti di fornitori calabresivicini alla criminalità organizzata.

Ladifesa del ricorrente ha censurato l’o messa valutazione di circostanze , pur adeguatamente documentate, quali il licenziamento del C oronese e d i altri dipendentia lui legati, la nomina di un nuovo amministratore , l'approvazione di uncodice etico e l’adozione di altre misure formali di self clearing .

Invero,si tratta di circostanze che sono state apprezzate dai Giudici del merito,che le hanno , però, ritenute recessive rispetto a quelle di segno contrario, sintomatiche, nel loro complesso, del carattere permanente dell’infiltrazione realizzata attraverso il forte condizionamento sul l’attività imprenditoriale in termini, comunque, sufficient i a giustificare l'applicazione dell a più penetrante misura dell'amministrazionegiudiziaria ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 6 settembre2011, n. 159.

2.2. Oltre che plausibile in fatto, il delineato percorso motivazionalefa corretta applicazione dei principi giuridici regolanti la materia.

Irequisiti previsti d a ll’art. 34 - bis del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’applicazione del controllo giudiziario sono i medesimi previsti d al precedente art. 34 per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, salvo che per il fatto che l’agevolazione ovvero la soggezione di cui al primo comma di quest’ultima disposizionedevono risultare “occasionali” Sul punto è insuperabile il dato letterale dell’art. 34 bis: “ Quando l'agevolazioneprevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone,anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziendedi cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possadesumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività”.

Nelsistema delineato dal legislatore , pertanto , l ’amministrazione giudiziaria rappresentauna misura di prevenzione patrimoniale che si rivolge alle imprese nei cuiriguardi non ricorrono i presupposti del sequestro e della confisca, ma la cui attivitàsia sottoposta non in modo occasionale alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 - bis cod. pen. ovvero che possano, comunque,agevolare l’attività di persone nei cui confronti sia stata proposta o applicatauna misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penaleper taluno dei delitti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b), e i - bis, del d.lgs. n. 159 del 2011,o di cui agli artt. 603 - bis, 629, 644, 648 - bis ter cod. pen.

Ilsistema è imperniato su una reciproca interconnessione tra le misure di cui agliartt. 34 e 34 - bis d. l gs. 6 settembre 2011, n. 159, così che da un lato si consentedi passare dal controllo all'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui si riconosca la non occasionalità delle infiltrazioni, dall'altro, qualora sia stata preventivamente disposta l'amministrazione giudiziaria, si prevede la revoca di tale misura e 'la "contestuale" applicazione del controllo giudiziario (art. 34, comma 6).

In quest'ultima ipotesi, quindi, è la norma stessa che specifica l'unitarietà del contesto procedimentale nell'ambito del quale è consentito il passaggiodalla misura più invasiva a quella del mero controllo.

3. Il terzo motivo è fondato L’art. 34 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che “L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”.

Ilprovvedimento impugnato, come lamentato dalla società ricorrente, non ha fondato la proroga, imposta dall’esigenzaineludibile di verificare la permanenza della situazione di fatto che ha determinato l'adozione dello strumento prevenzionale, sull e valutazioni dell’ amministratore , che , anzi, aveva , espressamente ed in termini perentori , es c l u so l’ emersione, nel periodo di applicazionedella misura, di “condotte e comportamenti espressi vi di esposizione a infiltrazioni mafiose”, ma dalla perduranza dei condizionamenti che avevano imposto l’amministrazione giudiziaria, desunta, però, in via meramente congetturale,da elementi equivoci come i rapporti stabili con altre imprese facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], nemmeno sospettate di vicinanza a contesti illeciti , e d altre criticità gestionali, quali perdite di fatturato e iscrizione a bilancio di esposizioni debitorieverso una delle socie, nient’affatto dimostrative di ingerenze esterne rilevanti ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011.

Si impone,pertanto, l’annullamento senza rinvio sia del decreto impugnato nella parte in cui haconfermato, in assenza dei presupposti di legge, la proroga dell’amministrazionegiudiziaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza i ndicata nel preambolo la Corte di appello di Lecce ha rigettatole impugnazion i pro poste da [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. e dalle socie L onoce [OSCURATO:PERSONA] avverso : -il decreto, in data 4 dicembre 2023, con cui il T ribunale di Lecce aveva respinto l'istanza di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario, prevista da ll'art . 34 bis d.lgs. n. 159 del 2011 , ed aveva disposto l’amministrazionegiudiziaria per la durata di un anno ; -il decreto , in data 26 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Lecce, ha dispost o laproroga, per ulteriori sei mesi , dell'amministrazione giudiziaria . 1.1. A ragione della decisione relativa all’applicazione della misura dell’amministrazionegiudiziaria in luogo di quella del controllo giudiziario, la Corte distrettualeosserva che il Tribunale aveva correttamente escluso l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa , formulando una prognosi negativa sulla concreta possibilitàdell’impresa destinataria di interdittiva antimafia di riallinearsi con il contestoeconomico sano. Nelrispondere alle doglianze difensive , la Cort e di appello, in linea con le valutazionidel Tribunale, ha valorizzato la posizione domina n te assu n ta all’interno dellasocietà, per un lungo periodo di tempo, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto uomo difiducia del b oss [OSCURATO:PERSONA] . Evidenzia al riguardo la Corte salentina che: -[OSCURATO:PERSONA], oltre all’ incarico formale di coordinatore responsabile dell’ unità operativadi M ass a fra, aveva pesantemente condizionato il gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] , al pu n to da imporgli il licenziamento d i alcuni dipendenti, l’assunzione di altri e la trasformazione d e lla natura del loro rapporto di lavoro ; aveva , inoltre, utilizzato i locali dell’ impresa per svolgere attivitàillecite, incontrandovi appartenenti alla ‘ ndrangheta calabrese interessati allariscossione di un ingente credito ; -le formali intestatarie delle quote sociali, P atrizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamentemoglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], erano soltanto delle “ teste di legno”; -le misure di self clearing, adottate dalla società a seguito dell’interdittiva antimafia,non hanno modificato la situazione di condizionamento ; -il licenziamento nell’anno 2023 di [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad impedire allo stessodi continuare ad esercitare la sua influenza , che è legata non al rapporto di lavoro ma alla sua caratura criminale, conside rato che il capitale s ociale è comunque rimasto nella mani d ella f ami glia [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], peraltrodi recente condannato per i gravi reati di corruzione e turbativa d’asta , ha gestito di fatto la società per un lungo periodo, ponendosi in rapporto di subordinazionegerarchica proprio rispetto a [OSCURATO:PERSONA] . 1.2. Quanto al la proroga d ella misura dell'amministrazione giudiziaria , l a Cortedistrettuale osserva che l'amministratore giudiziario , pur dando atto che nel periododi durata della misura , la società non aveva operato in contesti diversi da quellilegali e che tutte le attività sono state svolte nel rispetto della legge , ha , comunque,segnalato criticità legate all’esistenza non solo di interazioni con altre società, controllate da [OSCURATO:PERSONA] ( valutabili come spia di infiltrazione criminale , consideratoil ruolo ricoperto in passato da quest’ultimo ) , ma anche di un presunto creditocontratto dalla società nei confronti da [OSCURATO:PERSONA] “ per finanziamento del socio. 2.Avverso l'ordinanza ricorr ono per c assazione [OSCURATO:PERSONA] S ervice s . r . l . e le socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].,per mezzo del difensore di fiducia nonché procuratorespeciale avv . [OSCURATO:PERSONA] , s viluppando tre motivi. 2.1.Con il primo, riferito al rigetto del controllo giudiziario volontario, deduce erroneaapplicazione per l'art . 34 bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 Secondoil ricorrente , l a Corte territoriale non ha fatto buon governo dei consolidati principi consolidati della giurisprudenza di legittimità , pur correttamenterichiamati. L’ordinanzaimpugnata, pur dando atto della cessazione dei rapporti con le personecompromesse con l'ambiente mafioso ed a loro volta raggiunt e da misure interdittive([OSCURATO:PERSONA] nel 2019 e [OSCURATO:PERSONA] C oronese nel 2023 ) , non ne hannotratto le dovute conseguenze nel giudizio sulla sussistenza dei presupposti del controllo giudiziario . Avrebbe dovuto, invece, ritene re sussistente l’occasionalitàdell'agevolazione e formula re una prognosi positiva sulla possibilità dell’impresadi riallinearsi al contesto economico sano. Ha trascurato che la società hanominato un nuovo amministratore unico , estraneo a i suoi predecessori , alla compagine sociale e a [OSCURATO:PERSONA] , che ha in concreto dimostra to totale autonomiadecisionale rispetto alle titolari delle quote sociali , legate da rapporti di parentelacon [OSCURATO:PERSONA], tanto da attiva r si per il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] eper dotare la società di misure di compliance ai fini della gestione dell'attività socialeimprontata al più rigoroso rispetto della legalità . Tali misure , in assenza di concretielementi che dimostrino il contrario, escludono qualunque influenza di Coronesenell’attività imprenditoriale Nonrilevano i rapporti di parentela tra Lo n oce e le due socie . La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la prova del condizionamento,stabile e non occasionale , dell'attività di impresa , in caso di familiariritenuti portatori di cr i m in osità , non può essere affidato alla presunzione semplicederivante dalla contiguità familiare . 2.2. Con il secondo motivo , riferito ai presupposti applicativi dell'istituto dell'amministrazionegiudiziaria, denuncia violazione dell'art . 34 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte distrettuale ha condiviso la tesi del T ribunale secondo cui l'applicazionedell'amministrazione giudiziaria costituisce un atto consequenziale alsemplice rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario avanzato dallasocietà ricorrente . Dalcombinato disposto degli articoli 17 , 6 , 7 e 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e dalla pacifica interpretazione giurisprudenziale si evince, al contrario , che l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria , lungi dall’essere applicabile in via automatica a richiesta di parte, richiede la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività delle persone nei confronti delle quali è stata propostao applicata una misur a di prevenzione ovvero di persone sottoposte al procedimentopenale per una serie di delitti , tra cui quello di associazione mafiosa . Sulpiano soggettivo è , quindi , necessario c he la persona giuridica , attraverso le persone fisiche dotate di poteri decisionali o di controllo, ponga in essere condotte censurabil i, quantomeno sul piano di rimproverabilità colposa quindi negligenti,imprudenti, imperit e . LaCorte d'appello non ha fatto cenno né a i sufficienti indizi in ordine alle attività agevolatrice né alle condott e colpose riferibili a lla società , ritenendo sufficientela sola presenza in azienda di C oronese , il quale , peraltro, non è più dipendentedella società da settembre 2023 . 3.Con il terzo motivo , riferito a lla proroga d ell'amministrazione giudiziaria , denunciaerronea applicazione dell'art . 34 d.lgs. n. 159 del 2011. Lamentachela Corte di appello ha trascurato il reale contenuto della relazione finaledell'amministratore, che descrive una situazione diametralmente opposta a quellache secondo l'articolo 34 cit. giustifica la prosecuzione della misura . Setale disposizione s tabilisce che l'amministrazione giudiziaria può essere prorogata “ a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e d i aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinatola misura ” , la relazione finale nel caso della [OSCURATO:PERSONA] non solo ha escluso l’emersione di “ comportament i espressiv i di esposizione ad infiltrazioni mafiose ”, ma ha riten u to risolte le criticità indicate nella misura interdittivaa seguito del licenziamento di C oronese [OSCURATO:PERSONA] , di sua figlia e delle altre persone pericolose , concludendo che “ n el corso dell'amministrazione giudiziaria non è stato riscontrato né segnalato nessun genere di contatto tra costoroe organico lavorativo di [OSCURATO:PERSONA] service che potesse impattare con il regolaresvolgimento della gestione aziendale ”. Insenso contrario non possono valorizzarsi né le interazioni della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria con altre imprese controllate da [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenti criticità gestionali , né le costanti perdite di fatturatoperché non hanno alcuna correlazione con le “situazioni di fatto e di diritto”che hanno determinato l’applicazione della misura e non costituiscono spie diinfiltrazione criminale stabile . CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Preliminarmente va ricordato che il ricorso in tema di amministrazione giudiziaria può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. L’art. 34 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiama espressamente, a proposito della disciplina delle impugnazioni, l'art. 27, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, a sua volta, in tema di impugnazioni, richiamal'art. 10 del d.lgs. n. 159 cit., il cui comma 3 limita alla violazione di legge l'ambito delle censure proponibili con il ricorso per cassazione. In questa prospettiva, del resto, è univoca l'indicazione che si trae da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, chenell’esaminare le modifiche introdotte dalla legge 161 del 2017ha affermato che l'intervento del legislatore si èconcentrato sulla previsione di procedure camerali ex art. 127 cod. proc. pen. destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la conoscenza ed il contraddittorio anticipati, «lasciando libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione», che è quello elaborato nell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 (la «norma fondamentale delle impugnazioni»); di qui la conclusione circa la fisionomia di un «sistema che, col doppio grado di giudizio -il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge -si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata». Sempre in premessa, mette conto sottolineare che Sez. U, n. 46898 del 2019, Ricchiuto, cit. ha osservato come, ai fini dell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria sia doveroso «il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie». Chiarito il perimetro del sindacato esercitabile da parte del Giudice di legittimità, possono esaminarsi i tre motivi dedotti dalla società ricorrente. 2. Iprimi due motivi, che possono essere tratt ati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati. 2.1. I giudici del merito , nel ritenere configurabili i presupposti dell’amministrazionegiudiziaria in luogo di quelli del controllo giudiziario, hanno , con valutazioni conformi , escluso il carattere “ occasionale ” dell'infiltrazione mafiosa e , per converso , ritenuto sussi stente un fo rte e perdurante condizionamento dell’attività imprenditoriale svolta dalla società da parte di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA] , inserito nel contesto mafioso , tanto da essere sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in data 9 m arzo 2023 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre per traffico di stupefacenti ed estorsione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] C oronese , aveva, per un lungo periodo di tempo , condizionatola vita della società , instaurando un rapporto di sovra ordinazione gerarchicanei confronti del gestore di fatto , [OSCURATO:PERSONA] , coniuge e padre delle due titolari delle quote sociali , al punto da inserir si a pieno titolo nella gestione sociale, stabilendo l'assunzionedi alcuni dipendenti ed il licenziamento di altri, nonché le condizioni di alcuni rapporti di lavoro , finendo per svolgere sistematicamentecompiti ben diversi , per il loro evidente contenuto decisionale , rispettoa quelli correlati all'incarico formale di lavoratore dipendente . Solo una tale forma di ingerenza,non occasionaleed avente oggettiva valenza agevolativa nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale per il reato di associazione mafiosa,spiega perché [OSCURATO:PERSONA], pur essendo formalmente un dipendente, potevaliberamente utilizzare i locali della società per compiere atti intimidatorie violent i finalizzati a costringere un commerciante a saldare un debito nei confronti di fornitori calabresivicini alla criminalità organizzata. Ladifesa del ricorrente ha censurato l’o messa valutazione di circostanze , pur adeguatamente documentate, quali il licenziamento del C oronese e d i altri dipendentia lui legati, la nomina di un nuovo amministratore , l'approvazione di uncodice etico e l’adozione di altre misure formali di self clearing . Invero,si tratta di circostanze che sono state apprezzate dai Giudici del merito,che le hanno , però, ritenute recessive rispetto a quelle di segno contrario, sintomatiche, nel loro complesso, del carattere permanente dell’infiltrazione realizzata attraverso il forte condizionamento sul l’attività imprenditoriale in termini, comunque, sufficient i a giustificare l'applicazione dell a più penetrante misura dell'amministrazionegiudiziaria ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 6 settembre2011, n. 159. 2.2. Oltre che plausibile in fatto, il delineato percorso motivazionalefa corretta applicazione dei principi giuridici regolanti la materia. Irequisiti previsti d a ll’art. 34 - bis del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’applicazione del controllo giudiziario sono i medesimi previsti d al precedente art. 34 per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, salvo che per il fatto che l’agevolazione ovvero la soggezione di cui al primo comma di quest’ultima disposizionedevono risultare “occasionali” Sul punto è insuperabile il dato letterale dell’art. 34 bis: “ Quando l'agevolazioneprevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone,anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziendedi cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possadesumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività”. Nelsistema delineato dal legislatore , pertanto , l ’amministrazione giudiziaria rappresentauna misura di prevenzione patrimoniale che si rivolge alle imprese nei cuiriguardi non ricorrono i presupposti del sequestro e della confisca, ma la cui attivitàsia sottoposta non in modo occasionale alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 - bis cod. pen. ovvero che possano, comunque,agevolare l’attività di persone nei cui confronti sia stata proposta o applicatauna misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penaleper taluno dei delitti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b), e i - bis, del d.lgs. n. 159 del 2011,o di cui agli artt. 603 - bis, 629, 644, 648 - bis ter cod. pen. Ilsistema è imperniato su una reciproca interconnessione tra le misure di cui agliartt. 34 e 34 - bis d. l gs. 6 settembre 2011, n. 159, così che da un lato si consentedi passare dal controllo all'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui si riconosca la non occasionalità delle infiltrazioni, dall'altro, qualora sia stata preventivamente disposta l'amministrazione giudiziaria, si prevede la revoca di tale misura e 'la "contestuale" applicazione del controllo giudiziario (art. 34, comma 6). In quest'ultima ipotesi, quindi, è la norma stessa che specifica l'unitarietà del contesto procedimentale nell'ambito del quale è consentito il passaggiodalla misura più invasiva a quella del mero controllo. 3. Il terzo motivo è fondato L’art. 34 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che “L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”. Ilprovvedimento impugnato, come lamentato dalla società ricorrente, non ha fondato la proroga, imposta dall’esigenzaineludibile di verificare la permanenza della situazione di fatto che ha determinato l'adozione dello strumento prevenzionale, sull e valutazioni dell’ amministratore , che , anzi, aveva , espressamente ed in termini perentori , es c l u so l’ emersione, nel periodo di applicazionedella misura, di “condotte e comportamenti espressi vi di esposizione a infiltrazioni mafiose”, ma dalla perduranza dei condizionamenti che avevano imposto l’amministrazione giudiziaria, desunta, però, in via meramente congetturale,da elementi equivoci come i rapporti stabili con altre imprese facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], nemmeno sospettate di vicinanza a contesti illeciti , e d altre criticità gestionali, quali perdite di fatturato e iscrizione a bilancio di esposizioni debitorieverso una delle socie, nient’affatto dimostrative di ingerenze esterne rilevanti ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011. Si impone,pertanto, l’annullamento senza rinvio sia del decreto impugnato nella parte in cui haconfermato, in assenza dei presupposti di legge, la proroga dell’amministrazionegiudiziaria d
Decreto Cassazione n. 40706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris