CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03240/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Con un unico motivo di doglianza il ricorrente vizi cumulativi di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato e anzi del tutto pretestuoso, posto che la decisione impugnata verte in via esclusiva sulla ribadita rilevanza della recidiva qualificata, che la Corte di appello ha congruamente argomentato con il richiamo ai numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato e con il collegamento tra quelle manifestazioni di devianza e l'ultimo reato commesso, per quanto asseritamente consumato per esigenze di vita primaria. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il