CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per léinammissibilità del ricorso. Letta la memoria delléavvocato [OSCURATO:PERSONA] nelkinteresse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese, come da nota depositata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie e minaccia grave, avvinti in continuazione, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, equitativarnente liquidate. 2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione, dolendosi del vizio argomentativo che sorregge lo scrutinio di attendibilità delle persone offese, portatrici di interessi antagonisti rispetto a quelli dell'imputato, e che, secondo la Difesa, avrebbero reso dichiarazioni discordanti e confuse, oltre che contrastanti con quanto riferito da altri testimoni, che non hanno visto l'imputato investire la persona offesa, né sentito le minacce pronunciate. Si sostiene che le lesioni refertate il giorno successivo ai fatti non sarebbero ad esso eziologicamente correlato, mentre la condanna per la minaccia risulterebbe affidata a una espressione dialettale priva di intento intimidatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.6' principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ()cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.1. Il sindacato di legittimità, cioè, non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. 2. La sentenza impugnata ha dato conto, con argomentazione coerente con i dati di fatto disponibili all'esito dell'istruttoria dibattimentale, delle ragioni della ritenuta attendibilità delle persone offese, sia intrinseca che estrinseca, dando atto della mancata emersione di ragioni di astio nei confronti dell'imputato, valorizzando plurimi riscontri - peraltro neppure necessari (cfr. Sez. Un. Bell'Arte) - costituiti anche da ulteriori fonti dichiarative, dal riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, oltre che dalla ravvisata compatibilità del narrato circa la dinamica del fatto con le lesioni refertate, e scrutinando la tesi difensiva, generica e priva di riscontri. 3. Quanto al delitto di minaccia, la sentenza impugnata ha evidenziato le univoche propalazioni rese dalle fonti dichiarative sul punto, mentre la deduzione difensiva circa la inidoneità offensiva della minaccia resta affidata alla assoluta genericità dell'argomento. 4. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. Il ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre access