Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 13519/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il comune motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Correttamente la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità dando rilievo al dato organizzativo dell'attività illecita svolta in pieno giorno con suddivisione dei ruoli nel [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, nota piazza di spaccio, e alla reiterazione dell'attività illecita, alla capacità diffusiva occupando una vera e propria "piazza di spaccio" (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01).

La motivazione corretta in diritto è anche genericamente censurata da ricorrenti là dove (ricorso Gallo) deduce la compatibilità della fattispecie di cui al comma 5 con lo svolgimento dell'attività illecita in una piazza di spaccio, contrariamente alla giurisprudenza dominante, e (ricorso Ventola) evidenzia la risalenza nel tempo dei precedenti penali.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021 Il Consig95re nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il comune motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Correttamente la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità dando rilievo al dato organizzativo dell'attività illecita svolta in pieno giorno con suddivisione dei ruoli nel [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, nota piazza di spaccio, e alla reiterazione dell'attività illecita, alla capacità diffusiva occupando una vera e propria "piazza di spaccio" (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). La motivazione corretta in diritto è anche genericamente censurata da ricorrenti là dove (ricorso Gallo) deduce la compatibilità della fattispecie di cui al comma 5 con lo svolgimento dell'attività illecita in una piazza di spaccio, contrariamente alla giurisprudenza dominante, e (ricorso Ventola) evidenzia la risalenza nel tempo dei precedenti penali. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021 Il Consig95re nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris