CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 29153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.22520/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difes a da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma alla via delle Fornaci n.43. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- e Agenzia provinciale di Como, in persona del direttore pro tempore, -intimata- tributi r.g. n.22520/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.534/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata e comunicata a mezzo pec 17 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe , che ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente contro l a sentenza della C.t.p. di Como che aveva rigettato il ricorso della contribuente. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoo in subordine rigetto. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, l a ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dellenorme di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n.602,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Laricorrente rileva che i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l’appello per la mancata notifica ad [OSCURATO:PERSONA], asserita terza chiamata nel giudizio di primo grado (in realtà interventrice), nonché per il mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della C.t.p. di Como e per la carenza di motivi specifici dell’impugnazione. Deduce, invece, la ricorrente che la C.t.r. avrebbe dovuto disporre r.g. n.22520/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’integrazione del contraddittorio ex art.14, comma 2, d.lgs. n.546/1992, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte processuale in primo grado; inoltre avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta abrogazione, con norma di natura procedimentale (l’art.36, comma 1, d.lgs. n. 175/2014), applicabile ai giudizi in corso, dell’art.53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n.546/1992, che prevedeva la necessità del deposito dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado; infine, avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi di ricorso, che erano sufficientemente specifici. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrentedenunzia la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. 2.1. Il primo motivo è infondato con conseguente assorbimento del secondo. In particolare, il giudice di secondo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tre profili concorrenti, ognuno dei quali oggetto di ricorso in cassazione da parte della contribuente. Per quanto riguarda il secondo profilo d’inammissibilità (il mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria), la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe dovuto considerare che, al tempo della decisione impugnata , era gi à entrato in vigore l'art. 36 del d.lgs. n. 175/2014, che aveva abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, che prevedeva, a pena d'inammissibilità dell'appello, il suddetto obbligo, rimasto inadempiuto, donde, in difetto di disciplina transitoria, la norma che ne aveva disposto l'abrogazione doveva ritenersi immediatamente applicabile ai processi in corso, precludendo la possibilitàdi definire con pronuncia in rito il gravame in oggetto. Sul punto questa Corte, con orientamento ormai costante, ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, l'art 36 del d.lgs. n. r.g. n.22520/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 175 del 2014, che, nel modificare l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell'entrata in vigore della novella e resti, pertanto, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, regolata dalla norma sotto il cui imperio è stata posta in essere (Cass. n.2276/2017; vedi anche Cass. n. 22627/2017e n. 12786/2020). Come si è detto se ̀ certamente vero che la norma di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 ̀ norma processuale e che l'art. 36 del d. lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, si limita a stabilire che "̀ soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'artico lo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", senza dettare alcuna disciplina transitoria, il principio processuale del tempus regit actum va correttamente inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorch́ applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (cfr. Cass. sez. 5, 21 dicembre 2011, n. 27971, che, in relazione alla novella processuale proprio dell'art. 53, comma 2 , del d.lgs. n. 546/1992 ad opera dell'art. 3 – bis, comma 7 , d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 248/2005, in relazione a ricorso in appello proposto anteriormente all'entrata in vigore della citata norma, anch'essa priva di disposizione transitoria, ne aveva escluso l'applicabilitàad atto perfezionatosi prima della sua entrata in vigore; cfr. anche Cass. n.3633/ 2015; Cass. n.12275/ 2015 ) (Cass.n.2276/2017 citata, in motivazione). r.g. n.22520/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie non è contestato che il ricorso in appello , al momento della notifica, dovesse essere depositato presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, in quanto era ancora in vigore il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, che prevedeva tale obbligo a pena d’inammissibilità, nel caso in cui il ricorso non fosse notificatoa mezzo di ufficiale giudiziario. Gli effetti dell'atto, perfezionatosi nel vigore della norma succitata, restano pertanto dalla stessa disciplinati, quantunque poi abrogata da successiva disposizione entrata in vigore nella pendenza del relativo giudizio. Quanto sopra comporta l'assorbimento dei restanti motivi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del la ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate indispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific