CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 21807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. FRAZZETTA Marco propone ricorso, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza emessa in data 3 novembre 2021 con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 29 settembre 2021 in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione la violazione di legge ex art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine alla contestata partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa clan [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso ha, pertanto, ad oggetto esclusivamente la gravità indiziaria non essendo stata elevata alcuna doglianza in materia di esigenze cautelari. 3. Il Tribunale del Riesame non ha effettuato alcuna valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e non ha tenuto in considerazione gli elementi favorevoli al ricorrente indicati nella memoria prodotta in sede di discussione. 4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche, incomplete, contraddittorie tra loro e prive dei necessari riscontri esterni individualizzanti; in particolare: SCOLLO Giuseppe ha reso dichiarazioni generiche, non attuali e prive di riferimenti a condotte delittuose poste in essere in favore del sodalizio mafioso oggetto di indagine; limitandosi ad affermare che il FRAZZETTA faceva parte del gruppo mafioso di Picanello ed era coinvolto nel traffico di stupefacenti; SEMINARA Giuseppe ha reso dichiarazioni generiche ed irrilevanti, essendosi limitato ad affermare che il FRAZZETTA si era presentato come appartenente al gruppo di Picanello in occasione di un periodo di detenzione presso il carcere di Noto; CARUANA Dario ha fornito un apporto informativo generico e sintetico, limitandosi a riferire che i fratelli FRAZZETTA partecipavano, nel 2004, alle «discussione mafiose del gruppo di Picanello» cui il CARUANA aveva partecipato unitamente ad Alfio MIRABILE, Melo SALEMI e Saro TRIPOTO; PRESTI Gianluca ha reso propalazioni ancora più irrilevanti e generiche in quanto aventi ad oggetto confidenze rivelategli da Gaetano [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione del FRAZZETTA al sodalizio mafioso di Picanello nonché relative ad incontro avvenuto in Belpasso nel corso del quale Giuseppe FELICE gli aveva presentato il ricorrente come affiliato del gruppo criminale capeggiato da PAVONE Lorenzo; D'ARRIGO Antonio ha reso dichiarazione in ordine alla affiliazione dei fratelli FRAZZETTA al gruppo Picanello ed alla partecipazione del ricorrente alla commissione di rapine, estorsioni, furti e traffico di stupefacenti nell'interesse del sodalizio mafioso, dichiarazioni inattendibili in quanto aventi ad oggetto circostanze mai compendiate nelle informative di polizia giudiziaria relative al predetto gruppo criminale e prive di alcun riscontro esterno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Catania. 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. 1.2. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. 1.3. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 1.4. è, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.2. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del riesame. 2.1. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 2.2. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2.3. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). 3. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alla pag. 2 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 4. Il primo motivo, inoltre, sollecita apprezzamenti di merito avendo ad oggetto la valutazione di attendibilità, soggettiva ed oggettiva, delle chiamate in reità operate dai collaboratori di giustizia, ed è comunque manifestamente infondato. 4.1. Va, preliminarmente ricordato che la valutazione della attendibilità della prova dichiarativa, costituisce una questione di fatto anche nella delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza; come tale, essa non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Laddove le dichiarazioni siano qualificabili come chiamate di correo il sindacato di legittimità non consente il controllo sul significato concreto non solo di ciascuna dichiarazione ma anche di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (ex plurimis da ultimo Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577). 4.2. Nel caso in verifica, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato è immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimità. Il Tribunale del Riesame ha, infatti, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia indicati nel provvedimento impugnato, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di reità (cfr. fra le altre Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 - 02). In particolare è stata effettuata la valutazione della credibilità soggettiva dei dichiaranti, in base ai criteri di specificità, coerenza, costanza e spontaneità, è stata accertata la convergenza delle chiamate che si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante nonché riscontrata la presenza di riscontri esterni in relazione a circostanze rilevanti del thema pro bandum. 4.3. La motivazione impugnata, dato atto della complessiva ricostruzione dell'esito delle indagini, ha evidenziato, in particolare, l'attendibilità soggettiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in quanto specifiche, circostanziate, convergenti e relative a fatti di conoscenza diretta. La convergenza dei plurimi racconti e la natura documentale dei riscontri acquisiti (in particolare i controlli stradali svolti dalle forze dell'ordine nell'attività di controllo del territorio e le videoriprese -effettuate dalla polizia giudiziaria nel procedimento 3387/2013 RGNR- hanno permesso di accertare i rapporti di frequentazione del FRAZZETTA con il D'ARRIGO e numerosi altri associati alla cosca mafiosa oggetto di indagine nonché la partecipazione del ricorrente alle riunioni associative del gruppo mafioso di Picanello nei termini esattamente prospettati dai collaboratori CARUANA e D'ARRIGO. 4.4. Gli elementi storico-fattuali desunti dalle banche dati del DAP hanno permesso di riscontrare i periodi di co-detezione con il FRAZZETTA riferiti dai collaboratori SEMINARA e D'ARRIGO e l'esame del certificato del casellario giudiziale del ricorrente ha permesso di riscontrare quanto riferito dal D'ARRIGO e dallo SCOLLO in ordine ai plurimi reati posti in essere dal FRAZZETTA nell'interesse del sodalizio mafioso. 4.5. Il Tribunale del Riesame ha, infine, correttamente motivato in ordine alla neutralità dell'elemento eccepito dalla Difesa (mancata indicazione del FRAZZETTA come associato da parte dei soggetti che hanno intrapreso il percorso di collaborazione più di recente) in considerazione del fatto che i collaboratori di giustizia CORRAO e BONANNO non sono mai stati partecipi del gruppo criminale di Picanello. 4.6. Conclusivamente, risulta quindi che l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato contestato con l'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati negli atti affollati alla procedura. 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del FRAZZETTA al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui