CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19366/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio ed in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Seneca, n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliato in Roma, viaG. Argenterio, n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7173/2019, pubblicata in data21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazione ritualmente notificato i signori [OSCURATO:PERSONA], Marisa e Ludovico, in qualità di figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano avanti al Tribunale di Velletri il geom. [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare la sua responsabilità per dolo o colpa grave e per sentirlo conseguente mente dichiarato tenuto e condanna to al risarcimento del danno patito da essi attori. Allegavano in particolare che la mancata esecuzione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso l’ immobile di loro proprietà sito in Valmontone, lavori necessari e indispensabili per renderlo fruibile alla signora [OSCURATO:PERSONA], gravemente invalida, fosse la conseguenza di comportamenti, anche omissivi, ed atti illegittimamente posti in essere dal geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe adottato, immotivatamente ed in contrasto con i provvedimenti amministrativi del consiglio comunale di Valmontone, provvedimenti di divieto di esecuzione delle opere e di sequestro del cantiere, malgradogli interventi edilizi fossero stati oggetto di regolare DIA, unico titolo richiesto nel caso di specie. 2. Si costituiva in giudizio il geom. [OSCURATO:PERSONA], pregiudizialmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e nel merito contestando la fondatezza della domanda attorea. 3. Con sentenza del 17 dicembre 1998 il Tribunale di Velletri, in via pregiudiziale rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava altresì nel merito la domanda degli attori, ritenendo che nell’istruttoria e nella definizione sfavorevole, in via amministrativa, della pratica edilizia presentata dal signor [OSCURATO:PERSONA] non fosse rinvenibile una personale responsabilità del geom. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la sentenza proponeva impugnazione alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva il geom. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte d'appello di Roma, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio con gli altri due attori di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., rigettava l'appello con sentenza n. 7173 del 2019 pubblicata il 21 novembre 2019. 5. Proponevano ricorso per [OSCURATO:PERSONA], Marisa, Ludovico, tutti in proprio ed in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione ex art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.; conseguente violazione e falsa applicazione della legge 13/89 artt. 2-3 e legge 662/96 art. 2 comma 60 n. 7 . 1.2 Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 28 Cost, 22-23 del d.p.r. 3/1957, 2 e 3 della legge 13/1989 ed artt. 2043, 2712, 2714 cod. civ., artt. 5-6 della legge 241/90 sull’unico punto di motivazione . 1.3 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto finalizzati a dedurre: a) che la Corte d’appello di Roma non ha tenuto in considerazione le motivazioni rese dalle precedenti pronunce del Tribunale penale di Velletri (per cui il fatto non sussiste in relazione al reato ascritto a carico di [OSCURATO:PERSONA]) e del TAR Lazio (di annullamento dell’ordine di demolizione delle opere eseguite), pronunce che hanno adottato una diversa applicazione giuridica della legge 13/89 che regola la presente controversia e che sono entrambe passate in giudicato; b) che la Corte d’appello avrebbe dovuto assumere una decisione diversa da quella di rigetto della domanda in ragione delle due pronunce di cui sopra, prodotte in atti quali prove documentali, acquisite, non contestate e costituenti giudicato esterno, che qualificano come legittime le opere compiute a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA]; c) che, sempre sulla base dell’istruttoria e degli accertamenti svolti, soprattutto in sede penale,la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la responsabilità grave o la negligenza del geom. [OSCURATO:PERSONA] non solo con il primo atto a sua firma, ma necessariamente con l’intera gestione della procedura amministrativo-edilizia presentata dal [OSCURATO:PERSONA] sino al passaggio di consegna avvenuto nel 2007 ; d) che invece la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello affermando che la pronuncia del Tribunale penale di Velletri non avesse rilevanza e non facesse stato per il geom. [OSCURATO:PERSONA], la cui dichiarazione testimoniale non poteva essere intesa come foriera di danni , mentre nulla diceva in merito alla pronuncia del TAR del Lazio. 2. Entrambi i motivi sono infondati. 2.1 Con riferimento alla sentenza del Tribunale penale di Velletri va ricordato l’orientamento di questa Corte, secondo cui l’ accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali(sentenza n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (v. Cass., 25/11/2021, n. 36668). La Corte d’appello di Roma ha pertanto argomentato in maniera autonoma, evidenziando che la sentenza penale non poteva far stato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni da lui rese durante l’istruttoria dibattimentale non possono ritenersi foriere di anni , precisa ratio decidendi c he non è stata colta né conseguentemente specificamente censurata da gl i odierni ricorrenti , e che nella sua stringatezza non solo allude al diverso contesto processuale in cui il geom. [OSCURATO:PERSONA] ha reso delle dichiarazioni, ma è anche c onforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui occorre risulti provato un nesso causale tra la condotta tenuta dal professionista ed il danno che viene lamentato, (v. Cass., 23/03/2006, n. 6537; Cass., 26/04/2010, n. 9917 ) . 2.2 In riferimento alla sentenza del TAR Lazio va anzitutto rilevato che i ricorrenti si dolgono della sua omessa menzione nella motivazione della sentenza di appello, senza tuttavia identificare né localizzare in che atto ed in che fasi processuali dei precedenti gradi di merito abbiano illustrato la rilevanza della sentenza del giudice amministrativo e svolto considerazioni giuridiche a supporto. Omettono inoltre di riprodurne per intero il contenuto, in violazione del consolidato orientamento di questa Corte per cui il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno non esonera la parte dal rispetto degli oneri di specificità del ricorso e pertanto, per evitare la declaratoria di inammissibilità del motivo, la parte ha l’onere di riportare integralmente il testo della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione o il richiamo di stralci della motivazione o il riassunto sintetico della stessa(Cass., 31/05/2018, n. 13988). Dagli scarnipassaggi riportati peraltro si evince che l’annullamento ha riguardato non un atto a firma del geom. [OSCURATO:PERSONA], bensì l’ordine di demolizione emesso dall’amministrazione del Comune di Valmontone, a firma del Sindaco e di altri diversi funzionari, e che il [OSCURATO:PERSONA] accogliesolo in parte il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per insufficiente motivazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.ed in ogni caso espressamente dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria proposta, stante la manca ta prova del nesso di causalità tra l'attività provvedimentale dell'amministrazione resistente e il danno lamentato. Pertanto dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] si evince, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la riprova dell’assenza di nesso causale tra l’attività amministrativa ed i danni di cui si chiede il risarcimento. 3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.513,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se d