CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaCoracina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GabriellaErrigo, [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati exlege presso l’indirizzo pec dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all’avvocato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e dellaRicerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] degli Studi dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano, [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Verona,domiciliati ope legis presso l’indiritto pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Padova, domiciliata ex lege presso gli indirizzi pecdegli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1282/2023 depositatail 21/02/2023;Numero registro generale 19373/2023Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 22295/2026Data pubblicazione 29/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Padova, ed euro10.000,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri,Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] degli Studi dell’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano, [OSCURATO:PERSONA] di Verona, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e oltre aeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Il PresidenteLina Rubino