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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 1995

Cassazione n. 21204/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/12/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1972 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22 novembre 2021, che nel riformare la sentenza del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del 9 dicembre 2019 ha rideterminato la pena inflitta al Romeo, confermando la pena per il coimputato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso di un Tir (artt.110,56,624,625 comma 1 n.2 cod. pen.). -Considerato che il ricorso nell'interesse dell'imputato Romeo, il quale denunzia violazione dell'art. 129 c.p.p., è generico, con la conseguenza che: "E' inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso" (Sez. 1, n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951). -Considerato che il ricorso nell'interesse dell'imputato Costalau, il quale censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, risulta aspecifico, non confrontandosi con le ragioni della decisione, laddove la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione logica e non contraddittoria, in chiave ostativa ai predetti benefici la gravità oggettiva del fatto sub judice. - Rilevato che in data 11 aprile 2023 sono pervenute conclusioni scritte del difensore di fiducia di Costalau, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito la sopravvenuta procedibilità a querela di parte della fattispecie contestata. - Rilevato che le conclusioni risultano pervenute tardivamente nel mancato rispetto dei cinque giorni antecedenti lo svolgimento dell'udienza. -Rilevato che, a prescindere dalla tardività, seppure a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 12 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/12/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1972 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22 novembre 2021, che nel riformare la sentenza del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del 9 dicembre 2019 ha rideterminato la pena inflitta al Romeo, confermando la pena per il coimputato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso di un Tir (artt.110,56,624,625 comma 1 n.2 cod. pen.). -Considerato che il ricorso nell'interesse dell'imputato Romeo, il quale denunzia violazione dell'art. 129 c.p.p., è generico, con la conseguenza che: "E' inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso" (Sez. 1, n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951). -Considerato che il ricorso nell'interesse dell'imputato Costalau, il quale censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, risulta aspecifico, non confrontandosi con le ragioni della decisione, laddove la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione logica e non contraddittoria, in chiave ostativa ai predetti benefici la gravità oggettiva del fatto sub judice. - Rilevato che in data 11 aprile 2023 sono pervenute conclusioni scritte del difensore di fiducia di Costalau, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha eccepito la sopravvenuta procedibilità a querela di parte della fattispecie contestata. - Rilevato che le conclusioni risultano pervenute tardivamente nel mancato rispetto dei cinque giorni antecedenti lo svolgimento dell'udienza. -Rilevato che, a prescindere dalla tardività, seppure a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 12 aprile
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