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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27838/2025

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza n. 2067/2019 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia-Lecce e depositata in data 24 giugno 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., per vero società all’epoca già estinta, un maggior reddito sociale e dunque maggior IRAP e IVA, imputandolo pro quota all’ex socio accomandante odierno ricorrente, il tutto con riferimento all’anno 2008.

La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la prima sentenza sull’osservazione del coinvolgimento del socio nella gestione sociale ai sensi dell’art. 2312 c.c.

REDDITO SOCIETARIOIl contribuente propone così ricorso fondato su tre motivi, mentre l’Agenzia, nei cui riguardi il ricorso venne notificato ma nei confronti dell’Avvocatura generale, è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente va osservato che il ricorso in cassazione dev’essere notificato personalmente all’Agenzia, e non già all’Avvocatura che non si era neppure costituita come difensore in secondo grado, tanto meno nella sua articolazione centrale.

La nullità della notifica determina pertanto la necessità di ordinare il rinnovo della notifica nel termine di sessanta giorni e pertanto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte dispone il rinnovo della notifica nei confronti della parte intimata assegnando all’uopo il termine di sessanta giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, l’otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza n. 2067/2019 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia-Lecce e depositata in data 24 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., per vero società all’epoca già estinta, un maggior reddito sociale e dunque maggior IRAP e IVA, imputandolo pro quota all’ex socio accomandante odierno ricorrente, il tutto con riferimento all’anno 2008. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la prima sentenza sull’osservazione del coinvolgimento del socio nella gestione sociale ai sensi dell’art. 2312 c.c. REDDITO SOCIETARIOIl contribuente propone così ricorso fondato su tre motivi, mentre l’Agenzia, nei cui riguardi il ricorso venne notificato ma nei confronti dell’Avvocatura generale, è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente va osservato che il ricorso in cassazione dev’essere notificato personalmente all’Agenzia, e non già all’Avvocatura che non si era neppure costituita come difensore in secondo grado, tanto meno nella sua articolazione centrale. La nullità della notifica determina pertanto la necessità di ordinare il rinnovo della notifica nel termine di sessanta giorni e pertanto il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte dispone il rinnovo della notifica nei confronti della parte intimata assegnando all’uopo il termine di sessanta giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l’otto
Sentenza Cassazione n. 27838/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris