CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 dicembre 2019
Cassazione n. 23507/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21887-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3088/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2019 R.G.N. 4388/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza Art. 329 c.p.c. R.G.N.21887/2020 Cron. Rep. Ud.27/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello dell’INPS per acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Latina che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori autonomi in agricoltura (quale coltivatrice diretta). 1.1. In p articolare, la Corte territoriale, pur premettendo che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado non comporta acquiescenza alla stessa, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla volontà di evitare ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, ha ritenuto che, nel caso di specie, i provvedimenti del 15 settembre 2016 fossero assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, in quanto fondati su «autonome determinazioni ed accertamenti », adottat e « in modo del tutto spontaneo». 2. Avverso la pronuncia, ha proposto ricorso l’Inps, con un unico motivo. Èrimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 r. 3 c.p.c. –l’Inps deduce la violazione dell’art. 329 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto preclusa l’impugnazione dell’INPS. 3.1. Assume che il riferimento , nei documenti valutati dalla Corte di merito, «all’accertamento del 20 aprile 2016» è chiaramente relativo alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, emessa in pari data. Pertanto, da tale elemento, i giudici non potevano trarre la conclusione di una tacita acquiescenza alla decisione di primo grado, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado, anche quando la riserva d'impugnazione non venga resa, resta comportamento equivoco, non idoneo a manifestare, ex se , l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del dell’art. 329 cod.proc.civ. 4. Il motivo è fondato. 4.1. L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, ai sensi dell'art.329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenzapuò ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. 4.2. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado, da parte del soccombente , non comportaacquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra cui quella «di evitare l'esecuzione forzata ed ulteriori spese giudiziali» (tra le altre, Cass. nr. 26305 del 2023; Cass. nr. 34539 del 2021). 4.3. In altre parole, la manifestazione di volontà di rinunciare all’impugnazionedeve essere inequivoca, poiché, con tale condotta, si dispone, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio; pertanto, deveanche necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale (Cass. nr. 21267del 2020 ). 5. Di tali principi non ha fatto corretta applicazione la Corte di appelloche ha valorizza to , in concreto, al di là delle formule adottate, un unico elemento,oggettivamente equivoco. I giudici territoriali hanno richiamato le comunicazioni dell’Inps e , in particolare, il riferimento in esse contenuto « all’ accertamento del 20.4.2016» che rappresenta, invece, un dato poco significativo poiché, come osservato dall’Istituto,riferibile anche «all’accertamento giudiziale» di cui a l la pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva, resa il 20 aprile 2016. Va, peraltro, aggiun to che la pronuncia impugnata difetta anchedi ogni doveroso accertament o in ordine al la provenienza delle comunicazioni di cui si è detto; nulla chiarisce la sentenza circa il fatto che il firmatario delle note del 15.9.2016 («Direttore della sede INPS di Latina») possa avere,in base alla struttura dell'Ente, il potere di disporre del diritto controverso e, quindi, di rinunciare alle impugnazioni. 6. In definitiva, la conclusione che ha tratto la sentenza - sulla base dei provvedimenti del 15.9.2016 inviati all’intimata e firmati dal Direttore della sede Inps di Latina- in termini di acquiescenza alla pronuncia di primo grado è erronea - e, conseguentemente, lo è la statuizione di inammissibilità dell'appello-per inesatta applicazione della norma processuale di cui all'art. 329 cod. proc.civ. 6.1. La sentenza impugnata va, pertanto , cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma affinché, in diversa composizione, riesamini l'appello, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de