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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2026

Cassazione n. 25865/2026

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te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, E-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 115/2024,depositata il 22/2/2024.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Premesso di essere titolare di un'utenza elettrica presso la propriaabitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rizziconi e di essere statosottoposto, il 28 aprile 2011, a una verifica da parte dei tecnici di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della quale era stato contestato un prelievoirregolare di energia elettrica ed era stato rimosso il contatore, VincenzoLuccisano conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo dichiararsi l'illegittimità dellarichiesta di pagamento contenuta nella fattura n. 806107950215029 del16 maggio 2011, dell'importo di euro 11.772,33, emessa a titolo diricostruzione dei consumi, nonché che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fossecondannata alla restituzione della somma di euro 2.400,00 corrisposta perottenere la reinstallazione del contatore.

A sostegno della domandadeduceva, tra l'altro, che la copia del verbale successivamentetrasmessagli non corrispondesse a quella sottoscritta all'esito della verificadel 28 aprile 2011, assumendo che vi fosse stata inserita l'indicazione diuna "pompa trifase" non presente nel documento consegnatogli incontraddittorio, nonché che difettassero elementi idonei a giustificare laricostruzione dei consumi riferita al quinquennio antecedente la verificaSi costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestando lafondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizioveniva espletata C.T.U., per la verifica della correttezza della ricostruzionedei consumi e della congruità dell'importo fatturato mediantel'elaborazione di differenti ipotesi di calcolo.

Con sentenza n. 1037/2017 ilTribunale di Palmi accoglieva la domanda, dichiarando l'illegittimità dellafattura e condannando le convenute alla restituzione della somma di euro2.400,00, ritenendo non dimostrato il prelievo fraudolento.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]. eServizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza e ilrigetto delle domande proposte da Luccisano nonché, in via gradata, larideterminazione del corrispettivo dovuto in base alla ricostruzione deiconsumi risultante dagli accertamenti tecnici.

Si costituiva AntonioLuccisano, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], contestando le ragioni digravame e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.Con sentenza n. 115/2024 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieval'impugnazione, riformando integralmente la decisione di primo grado.

LaCorte osservava che dalla verifica effettuata il 28 aprile 2011 dai tecnici diE-[OSCURATO:SOCIETA]. era emersa una manomissione del contatoreconsistente in una presa realizzata a monte del misuratore, idonea aeludere la registrazione dei consumi, rilevando che il relativo verbale diaccertamento era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] senzacontestazioni.

Riteneva, pertanto, che la fattispecie fosse riconducibileall'ipotesi di alterazione dolosa del contatore da parte dell'utente e che lasomministrante avesse assolto l'onere di provare l'entità del dannomediante il criterio statistico della potenza tecnicamente prelevabilerapportata agli elettrodomestici presenti nell'abitazione e alla sezione delcavo utilizzato per il by-pass.

Uniformandosi alle conclusioni della C.T.U.“per linearità di argomentazioni”, recepiva il metodo di calcolo individuatodal consulente come “metodo a”, determinando in euro 5.168,19 il residuodovuto e condannando conseguentemente [OSCURATO:PERSONA], quale erededell'originario attore, al pagamento di tale importo in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre ad accessori e spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione di detta sentenzaaffidato a quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso E-distribuziones.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Entrambe le parti hanno successivamente depositato memoria.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunziata la violazione dell'art. 112 c.p.c.nonché degli artt. 167, comma 2, c.p.c. e 2907 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciatouna sentenza di condanna al pagamento in assenza di domandariconvenzionale di condanna e in presenza di una costituzioneasseritamente tardiva del convenuto.

Segnatamente, è censurata lastatuizione con cui la Corte d'appello, dopo avere accolto il gravameproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro5.168,19 in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrentesostiene che tale pronuncia di condanna sarebbe stata emessa in assenzadi una corrispondente domanda di parte.

Deduce, in particolare, che [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi nel giudizio di primo grado, avevachiesto esclusivamente il rigetto delle domande attoree e della domandarestitutoria di euro 2.400,00, senza formulare alcuna domandariconvenzionale di pagamento; analogamente, in sede di gravame, lesocietà appellanti si sarebbero limitate a chiedere la riforma della sentenzadi primo grado e il rigetto delle domande proposte dall'attore, senzainvocare la condanna di quest'ultimo al versamento di somme correlate aiconsumi.

Da ciò fa discendere che la Corte territoriale, pronunciando lacondanna al pagamento del residuo risultante dalla ricostruzione deiconsumi, avrebbe attribuito alle controparti un bene della vita mairichiesto, incorrendo nel denunciato vizio di extrapetizione.Aggiunge che la domanda di condanna non potrebbe considerarsiimplicitamente contenuta nelle conclusioni formulate dalle societàconvenute e poi appellanti, in quanto l'accertamento dell'infondatezzadella domanda proposta dal Luccisano e quello dell'esistenza di un creditoNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026del somministrante costituirebbero domande ontologicamente distinte, laseconda postulando una specifica iniziativa processuale della parteinteressata.

Soggiunge che un'eventuale domanda riconvenzionalesarebbe stata, comunque, preclusa dalla tardiva costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado, avvenuta il giornoantecedente all'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, inviolazione del termine previsto dall'art. 167, comma 2, c.p.c. per laproposizione di domande riconvenzionali.Il motivo è fondato.Dall'esame diretto degli atti processuali, consentito in ragione deldenunciato error in procedendo, risulta che sia nella comparsa dicostituzione depositata in primo grado sia nell'atto di appello [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si limitarono achiedere il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito edella domanda di restituzione della somma di euro 2.400,00 proposte dalLuccisano, senza domandare altresì la condanna di quest'ultimo alpagamento, in loro favore, dell'eventuale importo residuo dovuto.In particolare, nelle conclusioni dell'atto di appello, le appellanti chiesero ilrigetto delle domande avanzate dall'attore e, in via gradata, larideterminazione dell'entità del corrispettivo dovuto per i consumirisultanti all'esito della ricostruzione, senza formulare alcuna domanda dicondanna al pagamento della somma eventualmente accertata comedovuta.A fronte di tali conclusioni, la Corte territoriale ben poteva procedereall'accertamento dell'importo ancora dovuto dall'utente in conseguenzadella ritenuta fondatezza della ricostruzione dei consumi.

Non poteva,tuttavia, in difetto di una specifica domanda sul punto, anche condannarel'appellato al pagamento della relativa somma.Va infatti ribadito che la domanda diretta all'accertamento dell'esistenza edell'ammontare di un credito non implica quella di condanna al pagamentoNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026dello stesso, trattandosi di pretese ontologicamente distinte, sicché larelativa statuizione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice (Cass.,Sez.

III, 27 maggio 2014, n. 12058; Cass., Sez.

III, 14 febbraio 2007, n.3374).2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. e all'art.118 disp. att. c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe reso unamotivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria là dove, da unlato, ha richiamato l'insegnamento di Cass. n. 13605/2019 in tema diprova del danno derivante dalla manomissione del contatore e, dall'altro,ha recepito una delle ipotesi elaborate dal C.T.U. senza spiegare le ragionidella preferenza accordata ad essa rispetto alle altre prospettazionitecniche.

Assume inoltre che il giudice d'appello avrebbe aderitoacriticamente alla C.T.U., malgrado le contestazioni formulate in ordinealla presenza della pompa trifase e all'attendibilità delle tabelle U.T.F.utilizzate nella ricostruzione dei consumi.Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnataespone in modo intelligibile il percorso logico-giuridico posto a fondamentodella decisione.La Corte d'appello ha anzitutto accertato, sulla base delle risultanzeistruttorie, che nel corso della verifica effettuata il 28 aprile 2011 i tecnicidi [OSCURATO:PERSONA] avevano rinvenuto «una manomissione consistente inuna presa a monte del contatore, eseguita collegando un cavo 2x6direttamente nella linea ENEL», idonea a consentire l'elusione dellaregistrazione dei consumi, rilevando altresì che il verbale di verifica erastato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], presente alle operazioni, senzaformulare osservazioni.

Ha quindi escluso che potesse attribuirsi rilievodecisivo alla prospettazione accolta dal Tribunale circa la presenza di uninverter, reputando che le risultanze provenienti dai tecnici verificatoriNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026dimostrassero invece l'esistenza di una manomissione finalizzata asottrarre consumi alla contabilizzazione.Per l’effetto il giudice d'appello ha espressamente ricondotto la vicendaall'ipotesi di alterazione dolosa del contatore da parte dell'utente,richiamando il principio secondo cui, in presenza di dati di consumodivenuti inattendibili a causa della manomissione dello strumento dimisurazione, il somministrante può dimostrare l'entità del danno medianteelementi presuntivi e criteri statistici idonei alla ricostruzione dei consumi.Ha quindi affermato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva applicato ilcriterio statistico della potenza tecnicamente prelevabile rapportata aglielettrodomestici presenti nell'abitazione e alla sezione del cavo utilizzatoper il by-pass e ha ritenuto che tale metodologia risultasse confermatadagli accertamenti svolti dal C.T.U.La motivazione prosegue infatti con il puntuale richiamo alle conclusionidell'ausiliare, riportate nel corpo della decisione, dalle quali la Corte hatratto il dato finale del consumo ricostruito e del residuo debitodell'utente: «Dalla verifica svolta (...) l'energia consumata dalla partekWh», con conseguente determinazione dell'«importo consumi ricostruitimetodo "a" € 11.539,43» e del «residuo da pagare a carico dell'attrice €5.168,19».

La Corte ha quindi chiarito che intendeva uniformarsi alleconclusioni della C.T.U.

«per linearità di argomentazioni».

Deve inproposito ribadirsi che il giudice di merito, ove ritenga di condividere leconclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a sviluppareun'autonoma e analitica disamina di ogni passaggio dell'elaborato peritale,essendo sufficiente che dia conto della ritenuta attendibilità dell'indaginetecnica e della sua idoneità a fondare il convincimento raggiunto.

Né puòconfigurarsi una motivazione apparente per il solo fatto che la sentenzarecepisca le conclusioni del consulente mediante rinvio alle stesse,allorché il percorso argomentativo della decisione resti comunqueNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026percepibile e consenta di individuare le ragioni dell'adesione.

Né coglie nelsegno la censura nella parte in cui assume che la Corte territorialeavrebbe aderito in modo immotivato alla soluzione tecnica recepita insentenza.

Questa Corte ha infatti recentemente ribadito che, in caso dimanomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei datiregistrati, il somministrante può provare l'ammontare del danno anchemediante elementi presuntivi e attraverso criteri metodologici impiegatinel settore per la ricostruzione dei consumi presunti, affermandoespressamente il carattere non arbitrario del criterio della "potenzatecnicamente prelevabile" (Cass., Sez.

III, 27 febbraio 2025, n. 5219).

Intale decisione si è ulteriormente precisato che, una volta accertata lamanomissione dello strumento di misurazione, non è possibile fornire laprova dell'esatto dato numerico delle unità di energia effettivamenteprelevate, sicché il credito del somministrante può essere dimostratoprecisi e concordanti; si è altresì chiarito che la parte che intendacontestare tale ricostruzione non può limitarsi a proporre un conteggioalternativo, ma deve evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà delpercorso inferenziale seguito dal giudice di merito.

La decisione impugnatasi è conformata a tali principi, avendo dapprima accertato l'esistenza dellamanomissione del contatore, poi individuato nel criterio della potenzatecnicamente prelevabile il parametro utilizzato per la ricostruzione deiconsumi e infine recepito le conclusioni della C.T.U., ritenute condivisibiliper linearità di argomentazioni, dando conto delle ragioni per le quali haritenuto dimostrato il credito azionato.

Né rileva che il giudice d'appellonon abbia diffusamente illustrato le ragioni della preferenza accordata almetodo "a" rispetto alle altre ipotesi ricostruttive elaborate dal consulente.Una volta ritenute condivisibili le conclusioni dell'ausiliare, la Corteterritoriale poteva infatti richiamarle per relationem, non essendo tenutaNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026ad una analitica confutazione di ogni diversa opzione tecnica prospettatanel corso del giudizio.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1560 c.c., assumendo che la Corte territorialeavrebbe disatteso il criterio del «normale fabbisogno» previsto dalladisposizione richiamata, aderendo immotivatamente all'ipotesi di calcolopiù sfavorevole all'utente tra quelle elaborate dal C.T.U., fondatasull'utilizzo della pompa trifase, sull'applicazione delle tabelle utilizzate daEnel [OSCURATO:SOCIETA] e sulla ricostruzione dei consumi riferita all'interoquinquennio antecedente la verifica.

Sostiene che la decisione avrebbedovuto privilegiare criteri alternativi, reputati più aderenti alla reale entitàdei consumi dell'utenza.Il motivo è infondato.La censura muove dall'erroneo presupposto che l'art. 1560 c.c. imponga,nella fattispecie in esame, l'adozione di uno specifico criterio tecnico diricostruzione dei consumi e che la scelta operata dalla Corte territorialeintegri, di per sé, una violazione di legge.La Corte d'appello ha accertato che i dati registrati dal contatore eranodivenuti inattendibili a causa della manomissione dell'impianto e che laquantificazione dell'energia prelevata dovesse pertanto essere effettuatamediante criteri ricostruttivi fondati su dati presuntivi.

Ha quindirichiamato il principio affermato da Cass. n. 13605/2019, secondo cui, incaso di alterazione dolosa del contatore, il somministrante può dimostrareil danno anche mediante calcoli statistici e criteri metodologici utilizzati nelsettore per stimare i consumi non contabilizzati, recependo le risultanzedella C.T.U. e, in particolare, il metodo di calcolo individuato dall'ausiliarecome «metodo a».

La decisione impugnata si pone in linea con il piùrecente orientamento di questa Corte, secondo il quale, «in tema disomministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione delcontatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, èNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante,che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, qualicalcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criterimetodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti(...), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenzatecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario».Nella medesima pronuncia questa Corte ha ulteriormente precisato che,una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione, nonè possibile fornire la prova dell'esatto dato numerico delle unità di energiaeffettivamente prelevate dall'utente, sicché il credito del somministranteben può essere dimostrato attraverso un ragionamento presuntivo fondatosu elementi indiziari convergenti.

Si è altresì chiarito che la parte cheintenda contestare tale ricostruzione non può limitarsi a prospettare undiverso conteggio o una diversa metodologia di calcolo, ma deveevidenziare l'assoluta illogicità del percorso inferenziale seguito dal giudicedi merito.

Orbene, il ricorrente non prospetta una reale violazione dell'art.1560 c.c., ma censura la scelta, operata dal giudice di merito, tra lediverse ipotesi ricostruttive elaborate dal consulente tecnico d'ufficio,contrapponendo ad essa metodologie alternative reputate maggiormenteregola di diritto, bensì sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio edelle risultanze tecniche acquisite al processo, estranea al sindacato dilegittimità.La Corte territoriale ha infatti esplicitamente dato atto della propriaadesione alle conclusioni del C.T.U., ritenute condivisibili per linearità diargomentazioni, ed ha fondato la quantificazione del credito sul criteriodella potenza tecnicamente prelevabile; criterio che peraltro questa Corteha espressamente ritenuto non arbitrario e idoneo a sorreggere laricostruzione presuntiva dei consumi in presenza di una manomissione delcontatore.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/20264.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza peromesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe omessodi considerare, da un lato, la dedotta aggiunta successiva della pompatrifase nel verbale di verifica e, dall'altro, le perplessità espresse dalC.T.U. circa la disponibilità e l'attendibilità delle tabelle U.T.F. utilizzatenella ricostruzione dei consumi.

Deduce che l'esame di tali circostanzeavrebbe imposto l'abbandono del metodo di calcolo recepito dallasentenza impugnata e l'adozione di una diversa ipotesi ricostruttiva.Il motivo è inammissibile.La censura non si conforma al paradigma dell'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., come delineato da Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053,secondo cui il vizio denunciabile in cassazione postula l'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, e non puòessere riferito a questioni, argomentazioni difensive o elementi istruttori.In termini conformi, Cass., Sez.

III, 27 febbraio 2025, n. 5219, ha ribaditoche costituisce "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,un preciso accadimento storico o una specifica circostanza materiale e nongià le valutazioni del materiale probatorio, gli elementi istruttori, lededuzioni difensive o le censure rivolte al metodo di ricostruzione deiconsumi adottato dal giudice del merito.Nel caso in esame, il ricorrente, pur formalmente denunciando l'omessoesame di fatti decisivi, non individua alcun fatto storico rimasto estraneoalla cognizione della Corte territoriale, ma lamenta che non siano statecondivise le proprie contestazioni circa la rilevanza della pompa trifase el'attendibilità dei criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi.

Ladoglianza investe, dunque, non l'omesso esame di fatti storici, bensì lavalutazione delle risultanze istruttorie e delle acquisizioni tecniche operatadal giudice di merito e si colloca, pertanto, fuori dall'ambito applicativodell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/20265.

Per le ragioni esposte, va accolto il primo motivo, va dichiaratoinammissibile il quarto, vanno rigettati il secondo e il terzo.

La sentenzava cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello diReggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il quarto, rigettail secondo e il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui è demandato anche di provvedere alla liquidazione dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/9/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, E-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 115/2024,depositata il 22/2/2024.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Premesso di essere titolare di un'utenza elettrica presso la propriaabitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rizziconi e di essere statosottoposto, il 28 aprile 2011, a una verifica da parte dei tecnici di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della quale era stato contestato un prelievoirregolare di energia elettrica ed era stato rimosso il contatore, VincenzoLuccisano conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo dichiararsi l'illegittimità dellarichiesta di pagamento contenuta nella fattura n. 806107950215029 del16 maggio 2011, dell'importo di euro 11.772,33, emessa a titolo diricostruzione dei consumi, nonché che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fossecondannata alla restituzione della somma di euro 2.400,00 corrisposta perottenere la reinstallazione del contatore. A sostegno della domandadeduceva, tra l'altro, che la copia del verbale successivamentetrasmessagli non corrispondesse a quella sottoscritta all'esito della verificadel 28 aprile 2011, assumendo che vi fosse stata inserita l'indicazione diuna "pompa trifase" non presente nel documento consegnatogli incontraddittorio, nonché che difettassero elementi idonei a giustificare laricostruzione dei consumi riferita al quinquennio antecedente la verificaSi costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestando lafondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizioveniva espletata C.T.U., per la verifica della correttezza della ricostruzionedei consumi e della congruità dell'importo fatturato mediantel'elaborazione di differenti ipotesi di calcolo. Con sentenza n. 1037/2017 ilTribunale di Palmi accoglieva la domanda, dichiarando l'illegittimità dellafattura e condannando le convenute alla restituzione della somma di euro2.400,00, ritenendo non dimostrato il prelievo fraudolento.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]. eServizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza e ilrigetto delle domande proposte da Luccisano nonché, in via gradata, larideterminazione del corrispettivo dovuto in base alla ricostruzione deiconsumi risultante dagli accertamenti tecnici. Si costituiva AntonioLuccisano, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], contestando le ragioni digravame e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.Con sentenza n. 115/2024 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieval'impugnazione, riformando integralmente la decisione di primo grado. LaCorte osservava che dalla verifica effettuata il 28 aprile 2011 dai tecnici diE-[OSCURATO:SOCIETA]. era emersa una manomissione del contatoreconsistente in una presa realizzata a monte del misuratore, idonea aeludere la registrazione dei consumi, rilevando che il relativo verbale diaccertamento era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] senzacontestazioni. Riteneva, pertanto, che la fattispecie fosse riconducibileall'ipotesi di alterazione dolosa del contatore da parte dell'utente e che lasomministrante avesse assolto l'onere di provare l'entità del dannomediante il criterio statistico della potenza tecnicamente prelevabilerapportata agli elettrodomestici presenti nell'abitazione e alla sezione delcavo utilizzato per il by-pass. Uniformandosi alle conclusioni della C.T.U.“per linearità di argomentazioni”, recepiva il metodo di calcolo individuatodal consulente come “metodo a”, determinando in euro 5.168,19 il residuodovuto e condannando conseguentemente [OSCURATO:PERSONA], quale erededell'originario attore, al pagamento di tale importo in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre ad accessori e spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione di detta sentenzaaffidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso E-distribuziones.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Entrambe le parti hanno successivamente depositato memoria.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunziata la violazione dell'art. 112 c.p.c.nonché degli artt. 167, comma 2, c.p.c. e 2907 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciatouna sentenza di condanna al pagamento in assenza di domandariconvenzionale di condanna e in presenza di una costituzioneasseritamente tardiva del convenuto. Segnatamente, è censurata lastatuizione con cui la Corte d'appello, dopo avere accolto il gravameproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro5.168,19 in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrentesostiene che tale pronuncia di condanna sarebbe stata emessa in assenzadi una corrispondente domanda di parte. Deduce, in particolare, che [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi nel giudizio di primo grado, avevachiesto esclusivamente il rigetto delle domande attoree e della domandarestitutoria di euro 2.400,00, senza formulare alcuna domandariconvenzionale di pagamento; analogamente, in sede di gravame, lesocietà appellanti si sarebbero limitate a chiedere la riforma della sentenzadi primo grado e il rigetto delle domande proposte dall'attore, senzainvocare la condanna di quest'ultimo al versamento di somme correlate aiconsumi. Da ciò fa discendere che la Corte territoriale, pronunciando lacondanna al pagamento del residuo risultante dalla ricostruzione deiconsumi, avrebbe attribuito alle controparti un bene della vita mairichiesto, incorrendo nel denunciato vizio di extrapetizione.Aggiunge che la domanda di condanna non potrebbe considerarsiimplicitamente contenuta nelle conclusioni formulate dalle societàconvenute e poi appellanti, in quanto l'accertamento dell'infondatezzadella domanda proposta dal Luccisano e quello dell'esistenza di un creditoNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026del somministrante costituirebbero domande ontologicamente distinte, laseconda postulando una specifica iniziativa processuale della parteinteressata. Soggiunge che un'eventuale domanda riconvenzionalesarebbe stata, comunque, preclusa dalla tardiva costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di primo grado, avvenuta il giornoantecedente all'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, inviolazione del termine previsto dall'art. 167, comma 2, c.p.c. per laproposizione di domande riconvenzionali.Il motivo è fondato.Dall'esame diretto degli atti processuali, consentito in ragione deldenunciato error in procedendo, risulta che sia nella comparsa dicostituzione depositata in primo grado sia nell'atto di appello [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si limitarono achiedere il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito edella domanda di restituzione della somma di euro 2.400,00 proposte dalLuccisano, senza domandare altresì la condanna di quest'ultimo alpagamento, in loro favore, dell'eventuale importo residuo dovuto.In particolare, nelle conclusioni dell'atto di appello, le appellanti chiesero ilrigetto delle domande avanzate dall'attore e, in via gradata, larideterminazione dell'entità del corrispettivo dovuto per i consumirisultanti all'esito della ricostruzione, senza formulare alcuna domanda dicondanna al pagamento della somma eventualmente accertata comedovuta.A fronte di tali conclusioni, la Corte territoriale ben poteva procedereall'accertamento dell'importo ancora dovuto dall'utente in conseguenzadella ritenuta fondatezza della ricostruzione dei consumi. Non poteva,tuttavia, in difetto di una specifica domanda sul punto, anche condannarel'appellato al pagamento della relativa somma.Va infatti ribadito che la domanda diretta all'accertamento dell'esistenza edell'ammontare di un credito non implica quella di condanna al pagamentoNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026dello stesso, trattandosi di pretese ontologicamente distinte, sicché larelativa statuizione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice (Cass.,Sez. III, 27 maggio 2014, n. 12058; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2007, n.3374).2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. e all'art.118 disp. att. c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe reso unamotivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria là dove, da unlato, ha richiamato l'insegnamento di Cass. n. 13605/2019 in tema diprova del danno derivante dalla manomissione del contatore e, dall'altro,ha recepito una delle ipotesi elaborate dal C.T.U. senza spiegare le ragionidella preferenza accordata ad essa rispetto alle altre prospettazionitecniche. Assume inoltre che il giudice d'appello avrebbe aderitoacriticamente alla C.T.U., malgrado le contestazioni formulate in ordinealla presenza della pompa trifase e all'attendibilità delle tabelle U.T.F.utilizzate nella ricostruzione dei consumi.Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnataespone in modo intelligibile il percorso logico-giuridico posto a fondamentodella decisione.La Corte d'appello ha anzitutto accertato, sulla base delle risultanzeistruttorie, che nel corso della verifica effettuata il 28 aprile 2011 i tecnicidi [OSCURATO:PERSONA] avevano rinvenuto «una manomissione consistente inuna presa a monte del contatore, eseguita collegando un cavo 2x6direttamente nella linea ENEL», idonea a consentire l'elusione dellaregistrazione dei consumi, rilevando altresì che il verbale di verifica erastato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], presente alle operazioni, senzaformulare osservazioni. Ha quindi escluso che potesse attribuirsi rilievodecisivo alla prospettazione accolta dal Tribunale circa la presenza di uninverter, reputando che le risultanze provenienti dai tecnici verificatoriNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026dimostrassero invece l'esistenza di una manomissione finalizzata asottrarre consumi alla contabilizzazione.Per l’effetto il giudice d'appello ha espressamente ricondotto la vicendaall'ipotesi di alterazione dolosa del contatore da parte dell'utente,richiamando il principio secondo cui, in presenza di dati di consumodivenuti inattendibili a causa della manomissione dello strumento dimisurazione, il somministrante può dimostrare l'entità del danno medianteelementi presuntivi e criteri statistici idonei alla ricostruzione dei consumi.Ha quindi affermato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva applicato ilcriterio statistico della potenza tecnicamente prelevabile rapportata aglielettrodomestici presenti nell'abitazione e alla sezione del cavo utilizzatoper il by-pass e ha ritenuto che tale metodologia risultasse confermatadagli accertamenti svolti dal C.T.U.La motivazione prosegue infatti con il puntuale richiamo alle conclusionidell'ausiliare, riportate nel corpo della decisione, dalle quali la Corte hatratto il dato finale del consumo ricostruito e del residuo debitodell'utente: «Dalla verifica svolta (...) l'energia consumata dalla partekWh», con conseguente determinazione dell'«importo consumi ricostruitimetodo "a" € 11.539,43» e del «residuo da pagare a carico dell'attrice €5.168,19». La Corte ha quindi chiarito che intendeva uniformarsi alleconclusioni della C.T.U. «per linearità di argomentazioni». Deve inproposito ribadirsi che il giudice di merito, ove ritenga di condividere leconclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a sviluppareun'autonoma e analitica disamina di ogni passaggio dell'elaborato peritale,essendo sufficiente che dia conto della ritenuta attendibilità dell'indaginetecnica e della sua idoneità a fondare il convincimento raggiunto. Né puòconfigurarsi una motivazione apparente per il solo fatto che la sentenzarecepisca le conclusioni del consulente mediante rinvio alle stesse,allorché il percorso argomentativo della decisione resti comunqueNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026percepibile e consenta di individuare le ragioni dell'adesione. Né coglie nelsegno la censura nella parte in cui assume che la Corte territorialeavrebbe aderito in modo immotivato alla soluzione tecnica recepita insentenza. Questa Corte ha infatti recentemente ribadito che, in caso dimanomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei datiregistrati, il somministrante può provare l'ammontare del danno anchemediante elementi presuntivi e attraverso criteri metodologici impiegatinel settore per la ricostruzione dei consumi presunti, affermandoespressamente il carattere non arbitrario del criterio della "potenzatecnicamente prelevabile" (Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5219). Intale decisione si è ulteriormente precisato che, una volta accertata lamanomissione dello strumento di misurazione, non è possibile fornire laprova dell'esatto dato numerico delle unità di energia effettivamenteprelevate, sicché il credito del somministrante può essere dimostratoprecisi e concordanti; si è altresì chiarito che la parte che intendacontestare tale ricostruzione non può limitarsi a proporre un conteggioalternativo, ma deve evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà delpercorso inferenziale seguito dal giudice di merito. La decisione impugnatasi è conformata a tali principi, avendo dapprima accertato l'esistenza dellamanomissione del contatore, poi individuato nel criterio della potenzatecnicamente prelevabile il parametro utilizzato per la ricostruzione deiconsumi e infine recepito le conclusioni della C.T.U., ritenute condivisibiliper linearità di argomentazioni, dando conto delle ragioni per le quali haritenuto dimostrato il credito azionato. Né rileva che il giudice d'appellonon abbia diffusamente illustrato le ragioni della preferenza accordata almetodo "a" rispetto alle altre ipotesi ricostruttive elaborate dal consulente.Una volta ritenute condivisibili le conclusioni dell'ausiliare, la Corteterritoriale poteva infatti richiamarle per relationem, non essendo tenutaNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026ad una analitica confutazione di ogni diversa opzione tecnica prospettatanel corso del giudizio.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1560 c.c., assumendo che la Corte territorialeavrebbe disatteso il criterio del «normale fabbisogno» previsto dalladisposizione richiamata, aderendo immotivatamente all'ipotesi di calcolopiù sfavorevole all'utente tra quelle elaborate dal C.T.U., fondatasull'utilizzo della pompa trifase, sull'applicazione delle tabelle utilizzate daEnel [OSCURATO:SOCIETA] e sulla ricostruzione dei consumi riferita all'interoquinquennio antecedente la verifica. Sostiene che la decisione avrebbedovuto privilegiare criteri alternativi, reputati più aderenti alla reale entitàdei consumi dell'utenza.Il motivo è infondato.La censura muove dall'erroneo presupposto che l'art. 1560 c.c. imponga,nella fattispecie in esame, l'adozione di uno specifico criterio tecnico diricostruzione dei consumi e che la scelta operata dalla Corte territorialeintegri, di per sé, una violazione di legge.La Corte d'appello ha accertato che i dati registrati dal contatore eranodivenuti inattendibili a causa della manomissione dell'impianto e che laquantificazione dell'energia prelevata dovesse pertanto essere effettuatamediante criteri ricostruttivi fondati su dati presuntivi. Ha quindirichiamato il principio affermato da Cass. n. 13605/2019, secondo cui, incaso di alterazione dolosa del contatore, il somministrante può dimostrareil danno anche mediante calcoli statistici e criteri metodologici utilizzati nelsettore per stimare i consumi non contabilizzati, recependo le risultanzedella C.T.U. e, in particolare, il metodo di calcolo individuato dall'ausiliarecome «metodo a». La decisione impugnata si pone in linea con il piùrecente orientamento di questa Corte, secondo il quale, «in tema disomministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione delcontatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, èNumero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/2026configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante,che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, qualicalcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criterimetodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti(...), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenzatecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario».Nella medesima pronuncia questa Corte ha ulteriormente precisato che,una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione, nonè possibile fornire la prova dell'esatto dato numerico delle unità di energiaeffettivamente prelevate dall'utente, sicché il credito del somministranteben può essere dimostrato attraverso un ragionamento presuntivo fondatosu elementi indiziari convergenti. Si è altresì chiarito che la parte cheintenda contestare tale ricostruzione non può limitarsi a prospettare undiverso conteggio o una diversa metodologia di calcolo, ma deveevidenziare l'assoluta illogicità del percorso inferenziale seguito dal giudicedi merito. Orbene, il ricorrente non prospetta una reale violazione dell'art.1560 c.c., ma censura la scelta, operata dal giudice di merito, tra lediverse ipotesi ricostruttive elaborate dal consulente tecnico d'ufficio,contrapponendo ad essa metodologie alternative reputate maggiormenteregola di diritto, bensì sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio edelle risultanze tecniche acquisite al processo, estranea al sindacato dilegittimità.La Corte territoriale ha infatti esplicitamente dato atto della propriaadesione alle conclusioni del C.T.U., ritenute condivisibili per linearità diargomentazioni, ed ha fondato la quantificazione del credito sul criteriodella potenza tecnicamente prelevabile; criterio che peraltro questa Corteha espressamente ritenuto non arbitrario e idoneo a sorreggere laricostruzione presuntiva dei consumi in presenza di una manomissione delcontatore.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/20264. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza peromesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe omessodi considerare, da un lato, la dedotta aggiunta successiva della pompatrifase nel verbale di verifica e, dall'altro, le perplessità espresse dalC.T.U. circa la disponibilità e l'attendibilità delle tabelle U.T.F. utilizzatenella ricostruzione dei consumi. Deduce che l'esame di tali circostanzeavrebbe imposto l'abbandono del metodo di calcolo recepito dallasentenza impugnata e l'adozione di una diversa ipotesi ricostruttiva.Il motivo è inammissibile.La censura non si conforma al paradigma dell'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., come delineato da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053,secondo cui il vizio denunciabile in cassazione postula l'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, e non puòessere riferito a questioni, argomentazioni difensive o elementi istruttori.In termini conformi, Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5219, ha ribaditoche costituisce "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,un preciso accadimento storico o una specifica circostanza materiale e nongià le valutazioni del materiale probatorio, gli elementi istruttori, lededuzioni difensive o le censure rivolte al metodo di ricostruzione deiconsumi adottato dal giudice del merito.Nel caso in esame, il ricorrente, pur formalmente denunciando l'omessoesame di fatti decisivi, non individua alcun fatto storico rimasto estraneoalla cognizione della Corte territoriale, ma lamenta che non siano statecondivise le proprie contestazioni circa la rilevanza della pompa trifase el'attendibilità dei criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi. Ladoglianza investe, dunque, non l'omesso esame di fatti storici, bensì lavalutazione delle risultanze istruttorie e delle acquisizioni tecniche operatadal giudice di merito e si colloca, pertanto, fuori dall'ambito applicativodell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 21329/2024Numero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 25865/2026Data pubblicazione 27/09/20265. Per le ragioni esposte, va accolto il primo motivo, va dichiaratoinammissibile il quarto, vanno rigettati il secondo e il terzo. La sentenzava cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello diReggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il quarto, rigettail secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui è demandato anche di provvedere alla liquidazione dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/9/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris