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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 27664/2025

Testo disponibile della fonte

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o del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, con decorrenza dal 30/12/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, prevedeva: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

E’ stato affermato, in proposito, che la menzionata disposizione si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo (cfr. Sez. 4, n. 22016 del 15/05/2025, Nasir; Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 34052 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 32762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]).

Con la modifica dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta nel caso di impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato per il quale si sia proceduto in assenza; in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, più pregnante è la finalità di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli e assicurare che l'impugnazione esprima il personale interesse dell'imputato medesimo.

Non avendo il legislatore previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi, le impugnazioni proposte nella vigenza del comma 1-quater, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, come nel caso di specie in cui l’atto di appello è stato presentato il 17/11/2023, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tale disposizione, secondo il principio tempus regit actum (cfr., Sez. 3, n. 11198 del 13/03/2025, Badr, n.m.; Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Kaltomi, non mass.) che, per quanto di interesse in questa sede, prevedeva la necessità di uno specifico mandato ad impugnare, con la contestuale elezione di domicilio, anche per il difensore di fiducia.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA]) hanno, infatti, stabilito, in relazione all'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ma con principio applicabile anche al caso in esame, che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024», precisando che «qualora, come nel caso in esame, si discorra delle modalità di compimento di un atto processuale che, come l'atto d'impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (non, dunque, nella prospettiva del diritto di proporre l'impugnazione e della legge a esso applicabile), abbia effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento, debba, in applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi, aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso».

In base a tale esito ermeneutico delle Sezioni Unite, posto che all'atto di impugnazione non era allegato specifico mandato ad impugnare successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado, né dichiarazione o elezione di domicilio, né ancora l’atto di appello conteneva un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia legittimamente dichiarato inammissibile l'impugnazione.

2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, con decorrenza dal 30/12/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, prevedeva: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». E’ stato affermato, in proposito, che la menzionata disposizione si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo (cfr. Sez. 4, n. 22016 del 15/05/2025, Nasir; Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 34052 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 32762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]). Con la modifica dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta nel caso di impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato per il quale si sia proceduto in assenza; in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, più pregnante è la finalità di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli e assicurare che l'impugnazione esprima il personale interesse dell'imputato medesimo. Non avendo il legislatore previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi, le impugnazioni proposte nella vigenza del comma 1-quater, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, come nel caso di specie in cui l’atto di appello è stato presentato il 17/11/2023, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tale disposizione, secondo il principio tempus regit actum (cfr., Sez. 3, n. 11198 del 13/03/2025, Badr, n.m.; Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Kaltomi, non mass.) che, per quanto di interesse in questa sede, prevedeva la necessità di uno specifico mandato ad impugnare, con la contestuale elezione di domicilio, anche per il difensore di fiducia. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA]) hanno, infatti, stabilito, in relazione all'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ma con principio applicabile anche al caso in esame, che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024», precisando che «qualora, come nel caso in esame, si discorra delle modalità di compimento di un atto processuale che, come l'atto d'impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (non, dunque, nella prospettiva del diritto di proporre l'impugnazione e della legge a esso applicabile), abbia effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento, debba, in applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi, aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso». In base a tale esito ermeneutico delle Sezioni Unite, posto che all'atto di impugnazione non era allegato specifico mandato ad impugnare successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado, né dichiarazione o elezione di domicilio, né ancora l’atto di appello conteneva un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia legittimamente dichiarato inammissibile l'impugnazione. 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e cond