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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02394/2023

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eLL SL( ORDINANZA sul ricorso 11532/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MORICONI Marilena, BASILICO Maria, SANTESARTI Giustino, PERA Assunta, RUGGERI Filippo, PIROLO Lucia, TERRINONI [OSCURATO:PERSONA], SCARSELLA Biagio, BERTUCCI Pasqua, MAGGI Maria, LUDOVICI [OSCURATO:PERSONA], AMBROSI Luigi, SEVERA Paolo, MAGLIOCCHETTI Maria e MAGLIOCCHETTI Maddalena (queste ultime due quali eredi di SEVERA Filomena), tutti elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 172, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] PANICI e Carlo GUGLIELMI, dai quali sono rappresentati e difesi; - ricorrenti - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del commissario liquidatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio degli Avv.ti Prof.

Angelo PANDOLFO e Silvia LUCANTONI, dai quali è rappresentata e difesa; - controricorrente - nonché nei confronti di: la FIUGGITERME s.r.I.; - intimata - la ACQUA & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 3698/2018 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 15.10.2018, R.G. n. 502/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 263 del 26.2.2014, il Tribunale di Frosinone, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori della Acqua & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva dichiarato che tra i ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA]. sussisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] "ad oggi operante" e, per l'effetto, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. all'assunzione dei ricorrenti ed al pagamento in loro favore di tutte le retribuzioni e contribuzioni maturate a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con qualifica e mansioni rivestite rispettivamente da ciascun ricorrente fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con scomputo dei periodi in cui avevano usufruito di retribuzioni lavorative per l'attività prestata.

2. Costituitasi in grado d'appello la [OSCURATO:SOCIETA]. (solo per evidenziare che alcuna statuizione la riguardava) e non costituitasi invece nello stesso grado la [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la decisione di primo grado e in riforma di quest'ultima, respingeva le domande degli attori, compensando tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premettendo che, come risultava da un verbale di conciliazione, ogni questione tra i lavoratori appellati e la [OSCURATO:SOCIETA]. (loro originario datore di lavoro al quale il ramo d'azienda ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] era tornato in forza della pronuncia del Tribunale d'Alatri del 31.8.2012) era definitivamente risolta, riteneva fondato il quinto motivo dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale l'impugnante si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. con riferimento all'art. 2697 c.c., sotto il profilo dell'appartenenza dei ricorrenti al ramo d'azienda ceduto.

In tal senso, riteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, dalle complessive risultanze istruttorie non era emersa affatto l'appartenenza dei ricorrenti al ramo ceduto, non potendo avere rilievo dirimente a tal fine la circostanza (sulla quale avevano ripetutamente insistito gli appellati) del maggior numero di dipendenti (quasi il doppio) addetti al settore di imbottigliamento rispetto a quello degli addetti alle terme, in particolare di quelli fissi (aumentando questi ultimi notevolmente con gli "stagionali" nel periodo estivo).

Considerava quindi che l'accoglimento di tale censura comportava il conseguente assorbimento degli altri motivi d'appello e l'infondatezza delle domande formulate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed accolte dal Tribunale.

4. Avverso tale decisione, i soccombenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico, ma articolato motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; mentre le altre due società intimate sono rimaste tali, non essendosi costituite in questa sede.

6. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente solo con la cennata memoria.

Ivi sostiene la controricorrente che, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata il 15.10.2018, ma non notificata, il termine semestrale per impugnare (c.d. termine lungo) ex art. 327 c.p.c. novellato era destinato a scadere il 15.4.2019, ma che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 17.4.2019 e, quindi, tardivamente.

L'eccezione è, tuttavia, infondata perché è jus receptum che, in tema di impugnazioni, la modifica dell'articolo 327 del c.p.c., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez.

II, 17.6.2021, n. 17380).

Nel caso che ci occupa, per quanto specificato dalla stessa controricorrente, il giudizio era stato introdotto dagli attori con ricorso depositato il 31.5.2007, risultando così ancora applicabile il termine di un anno di cui al previgente art. 327, comma primo, c.p.c., rispetto al quale la notifica del ricorso è ampiamente tempestiva.2.

Il ricorso è, però, inammissibile per altre ragioni, attinenti ai-e singoerpot-i-v-i-41:~C.-e Lt./Z6,_ i

3. In proposito, occorre rilevare che il ricorso fa riferimento ad un motivo di ricorso apparentemente unico, in cui, in rubrica, si denuncia: "Art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 2112, 1157, 1357, 2967 c.c. e 112 c.p.c.; n. 4 per mera apparenza della motivazione tra il chiesto ed il pronunciato; n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio".

3.1. Di primo acchito, perciò, sembrerebbe ci si trovi in presenza di un'inammissibile mescolanza di mezzi di ricorso per cassazione senz'altro diversi.

Tuttavia, la lettura dell'atto d'impugnazione, sia pure con qualche difficoltà, essendo indubbiamente non ineccepibile la relativa tecnica redazionale, consente di individuare le distinte censure formulate (in conformità ai suggerimenti in tale direzione contenuti in Cass. civ., sez. un., 30.11.2021, n. 37552).

4. Iniziando, allora, da quelle che riguardano errores in procedendo, per seguire un plausibile ordine d'esame, occorre considerare che, in seno alla parte dei motivi titolata genericamente "B.

Sui molteplici vizi in diritto", con il motivo Bl, stando alla relativa rubrica, sembrerebbe farsi valere, "ai sensi del punto 4 dell'art. 360 c.p.c.", una "mera apparenza della motivazione".

4.1. Premettono i ricorrenti che <il rigetto si fondi sulla seguente affermazione "mancava un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto e soprattutto preesistente alla cessione"> e paiono, quindi, criticare appunto tale affermazione.5.

Ritiene il Collegio che tale singola censura sia inammissibile per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

5.1. In primo luogo, infatti, il rigetto cui alludono i ricorrenti (rectius, l'accoglimento dell'appello della controparte [OSCURATO:SOCIETA]., cui è conseguita la reiezione delle domande che il Tribunale aveva accolto) si fonda, non certamente sul singolo periodo da loro richiamato (che si apre infatti con la congiunzione "Inoltre"), e che si legge quasi alla fine di pag. 7 (con motivazione che peraltro prosegue alla successiva pag. 8), ma su una serie di argomentate considerazioni (cfr. in extenso pagg. 4-8 dell'impugnata sentenza).

Inoltre, ciò che essi sostengono nello svolgimento di questo punto di censura (cfr. pagg. 19-21) neppure corrisponde ad una deduzione della "mera apparenza della motivazione", che di certo non è comunque riscontrabile nella pronuncia gravata, estesamente e puntualmente motivata.

6. Nell'ambito della censura B2 si fa valere (anche) ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. una pretesa "mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (e comunque per violazione dell'art. 112 c.p.c.)".

Si assume a riguardo che la sentenza "fornisce risposta (negativa) alla domanda "l'attività amministrativa e di supporto era propria del solo ramo imbottigliamento?", ma che "non era certo questa la domanda posta al Tribunale prima (e per il notorio effetto devolutivo dell'appello) alla Corte territoriale, che era invece in sintesi la seguente: "cosa succede del personale amministrativo e di supporto quando un'azienda composta da due rami viene scorporata e venduta separatamente? La scelta di assegnare il personale all'uno o all'altro ramo è rimessa all'arbitrio del datore oppure gli artt. 2112 1175 e 1375 impongono dei criteri oggettivi e comunque da trovare secondo correttezza e buona fede?".Asseriscono i ricorrenti che: <Ebbene a tale domanda - qualunque sia la risposta corretta che l'adita Corte riterrà sia da dare secondo diritto - non è stata offerta risposta alcuna se ancora viene posto a fondamento del rigetto il fatto che "mancava un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto">.

6.1. Anche tale doglianza difetta di specificità.

E' di tutta evidenza, infatti, che ciò che essi così confusamente deducono non corrisponde al vizio di omessa pronuncia o comunque di extrapetizione, deducibile ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. per la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Va premesso che le loro domande (in senso tecnico-processuale) che avevano trovato accoglimento in prime cure erano solo quelle specificate in narrativa, e che la Corte d'appello era chiamata a pronunciarsi piuttosto sui motivi di gravame dell'appellante [OSCURATO:SOCIETA] (avendo spiegato poi, come sempre riferito in narrativa, perché si fosse espressa solamente sul quinto motivo, il cui accoglimento fu reputato dirimente).

Solo per tale tramite, quindi, la stessa Corte era tenuta a riesaminare le sole domande accolte dei ricorrenti.

Tuttavia, quanto questi ultimi assumono eluso o malinteso dal giudice di secondo grado non costituisce una domanda, intesa come una determinata richiesta (petitum) rivolta al giudice, in base ad una sua causa petendi, ma rappresenta piuttosto un quesito giuridico, delineato in forma tendenzialmente astratta ed appunto interrogativa.

7. Il motivo sub A, titolato "Sull'omesso esame in fatto (nonché sulla violazione in diritto)", è inammissibile, pur tenendosi conto che nella rubrica "generale" dell'apparentemente unico motivo si richiama più precisamente (anche) il n. 5) dell'art. 360, comma primo, c.p.c.

In tale censura si dichiara di attingere la parte di motivazione in cui si legge: <Infine, occorre evidenziare che l'applicazione alla maggior parte degli appellati, o a tutti, del CCNL alimentaristi (industrie alimentari) non apporta alcun elemento favorevole alla loro tesi della inerenza della attività espletata al settore imbottigliamento in quanto la deduzione delle società convenute secondo la quale tale contratto è stato mantenuto prevedendo un trattamento economico più favorevole, in luogo del CCNL termale, ai dipendenti che, come gli originari ricorrenti, provenivano dall'ente Fiuggi (circostanza pacifica e dichiarata nel ricorso introduttivo) che, per l'appunto applicava il CCNL alimentaristi a tutti i propri dipendenti, è stata confermata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha affermato testualmente: "ho lavorato inizialmente per l'[OSCURATO:PERSONA] e dopo il passaggio in ASTIF continuò ad essere applicato ai dipendenti cui era già applicato il CCNL industriali, il medesimo trattamento economico e normativo">.

Secondo i ricorrenti, allora, <il fatto decisivo che la Corte territoriale ha omesso di valutare è che a. in realtà mai le convenute hanno sostenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] "applicava il CCNL alimentaristi a tutti i propri dipendenti"; b. ed anzi i ricorrenti, hanno dedotto l'esatto contrario e cioè che "il predetto Ente (così come i soggetti imprenditoriali che gli sono succeduti), essendo l'azienda distinta nei due predetti rami d'azienda di imbottigliamento da un lato e di gestione delle terme per la fruizione in loco delle acque dall'altro, recepiva ed applicava ai lavoratori addetti in via esclusiva o prevalente all'imbottigliamento il c.c.n.l. per i dipendenti di industrie alimentari e ai lavoratori addetti in via esclusiva o permanente alle terme il contratto per i dipendenti termali" (cap. 2 del ricorso introduttivo del giudizio che qui si trascrive per la necessaria autosufficienza del ricorso).

E le convenute non hanno mai contestato tale circostanza>.

7.1. Giova allora ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno insegnato che: "L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività" (così Cass. civ., sez. un., 30/07/2021, n. 21973).

Sempre le Sezioni unite avevano specificato che, invece, in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (cfr. Cass. civ., sez. un., 26.7.2019, n. 20399).

7.2. Orbene, come risulta dai passi sopra riportati, i ricorrenti non denunciano, in realtà, l'omesso esame di un fatto decisivo, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria) (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).

Piuttosto, asseriscono anzitutto che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'assenza di una deduzione delle società convenute nel senso che l'[OSCURATO:PERSONA] "applicava il CCNL alimentaristi a tutti i propri dipendenti" (una non deduzione, vien fatto di dire).In secondo luogo, assumono che la Corte di merito non avrebbe valutato una loro deduzione, questa volta in positivo, contenuta nel ricorso introduttivo, deduzione che, peraltro, sostengono non essere stata mai contestata dalle convenute.

Si tratta, perciò, di censura che in parte qua si muove nell'area della pretesa omessa valutazione di deduzioni difensive, e quindi non sussumibile nel mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.

Peraltro, i ricorrenti nemmeno avrebbero allegato perché tali "deduzioni" sarebbero state decisive e men che meno hanno sostenuto che le stesse fossero state oggetto di discussione tra le parti, avendo, per contro, assunto che le loro deduzioni asseritamente pretermesse dai giudici d'appello sarebbero state non contestate dalle convenute.

7.3. Parimenti è inammissibile la parte della medesima censura in cui si accenna ad una "violazione in diritto" non meglio specificata, che solo alla fine dello svolgimento della stessa si configura quale "violazione dell'art. 2697 c.c." (cfr. pag. 13 del ricorso).

Invero, gli impugnanti nemmeno specificano sotto quale profilo la Corte distrettuale avrebbe violato l'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, magari invertendo illegittimamente detto onere.

Nota, peraltro, il Collegio che la circostanza considerata dalla Corte era stata ritenuta dalla stessa confermata da una dichiarazione di una dei ricorrenti.

8. Passando alle doglianze riconducibili all'ipotesi di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., a pag. 19 del ricorso si assume che <la sentenza impugnata sostiene come: - i ricorrenti non rientrino nel primo caso in quanto "svolgevano mansioni amministrative e tecniche indifferentemente per tutti i rami aziendali"; - e non rientrano nel secondo caso in quanto nella fattispecie al vaglio "mancava un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto e soprattutto preesistente alla cessione"(pag. 7)>.

Secondo gli impugnanti, sarebbe <"pacifico" che i ricorrenti non rientrassero nella prima ipotesi essendo l'erroneità in diritto della sentenza impugnata tutta compresa nella seconda affermazione sopra riportata (ed evidenziata in neretto) dovendo essere cassata per le ragioni che illustreranno a seguire>.

8.1. Ebbene, la "riserva" così assunta dai ricorrenti è sciolta (una prima volta) alle successive pagg. 21-22 del ricorso, dove nell'ambito del motivo B2, in parte già esaminato, si deduce a proposito del passo censurato, di cui viene fornita un'interpretazione, che, "qualora tale fosse l'interpretazione da offrire della sentenza essa è ancora incomprensibile e comunque viziata in diritto violando i principi della stessa sentenza 9461/2014 dell'adita Corte che pur afferma di voler rispettare e che afferma come "può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ., anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività della società cessionaria".

In ciò, quindi, dovrebbe intravedersi la violazione dell'art. 2112 c.c., pure dedotta nella censura B2 (promiscuamente a quella dell'art.112 c.p.c. già reputata inammissibile).

Pure tale punto di doglianza, però, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. non spiegandosi, a tacer d'altro, perché una singola affermazione della Corte di merito che rifletteva un accertamento anzitutto fattuale e probatorio, peraltro in negativo (ossia, l'assenza di "un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto e soprattutto preesistente alla cessione"), potesse porsi in contrasto con i principi di diritto espressi da Cass. n. 9461/2014

9. Ma i ricorrenti tornano a dedurre una "seconda violazione dell'art. 2112 c.c." nel motivo B3.

Ora, anzitutto le considerazioni ivi proposte sono sviluppate "nel caso si dovesse invece intendere la pronuncia sulla domanda implicita nel rigetto della stessa" (sic !).

Si è visto, infatti, che a detta dei ricorrenti, e secondo la loro tesi principale, la pronuncia sarebbe affetta da vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In ogni caso, anche tale doglianza difetta di specificità, questa volta in termini di pertinenza rispetto a quanto effettivamente ritenuto e deciso dalla Corte territoriale.

Di nuovo sottolineato che quest'ultima ha certamente respinto le (a quanto consta, uniche) domande che il Tribunale aveva accolto, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., tutte le deduzioni dei ricorrenti non colgono affatto l'unica ratio decidendi della Corte territoriale, come premessa in narrativa.

Detta Corte, infatti, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, aveva ritenuto che "dalle complessive risultanze istruttorie non è emersa affatto l'appartenenza dei ricorrenti al ramo ceduto", e praticamente l'intera motivazione della sua sentenza è tesa appunto ad esporre ed esaminare le emergenze in base alle quali è giunta a tale conclusione.

10. Analoghe considerazioni valgono per il motivo sub B4, nel quale ad una "terza violazione dell'art. 2112", si aggiunge quella "degli artt. 1175 e 1375 c.c.".

Anche in questo caso, infatti, è elusa la ratio decidendi della Corte d'appello.

I ricorrenti sostengono "come il personale addetto all'assistenza a due rami d'azienda che applicano ciascuno un differente contratto collettivo ha diritto ad essere inquadrato nel ccril afferente all'attività prevalente prestata ed ha quindi diritto a vedere il proprio rapporto di lavoro trasferito unitamente a tutti i lavoratori nel caso in cui sia ceduto il ramo d'azienda a cui prevalentemente presta ausilio" (così a pag. 26 del ricorso).

Laddove la Corte territoriale ha escluso in punto di fatto che i ricorrenti appartenessero al ramo ceduto.

Inoltre, nemmeno attraverso gli operati richiami giurisprudenziali (i quali occupano buona parte dello sviluppo del motivo B4) è dato arguire sotto quali profili, secondo i ricorrenti, la stessa Corte avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

E, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte di cassazione il compito di individuare - con un ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass. civ., sez. un., 28.10.2020, n. 23745).

Tutto ciò non è, quindi, assolutamente riscontrabile anche in tale ultima doglianza, che è perciò inammissibile come le precedenti.

11. I ricorrenti, pertanto, di nuovo soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi e in C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eLL SL( ORDINANZA sul ricorso 11532/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MORICONI Marilena, BASILICO Maria, SANTESARTI Giustino, PERA Assunta, RUGGERI Filippo, PIROLO Lucia, TERRINONI [OSCURATO:PERSONA], SCARSELLA Biagio, BERTUCCI Pasqua, MAGGI Maria, LUDOVICI [OSCURATO:PERSONA], AMBROSI Luigi, SEVERA Paolo, MAGLIOCCHETTI Maria e MAGLIOCCHETTI Maddalena (queste ultime due quali eredi di SEVERA Filomena), tutti elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 172, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] PANICI e Carlo GUGLIELMI, dai quali sono rappresentati e difesi; - ricorrenti - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del commissario liquidatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Angelo PANDOLFO e Silvia LUCANTONI, dai quali è rappresentata e difesa; - controricorrente - nonché nei confronti di: la FIUGGITERME s.r.I.; - intimata - la ACQUA & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 3698/2018 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 15.10.2018, R.G. n. 502/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 263 del 26.2.2014, il Tribunale di Frosinone, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori della Acqua & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva dichiarato che tra i ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA]. sussisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] "ad oggi operante" e, per l'effetto, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. all'assunzione dei ricorrenti ed al pagamento in loro favore di tutte le retribuzioni e contribuzioni maturate a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con qualifica e mansioni rivestite rispettivamente da ciascun ricorrente fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con scomputo dei periodi in cui avevano usufruito di retribuzioni lavorative per l'attività prestata. 2. Costituitasi in grado d'appello la [OSCURATO:SOCIETA]. (solo per evidenziare che alcuna statuizione la riguardava) e non costituitasi invece nello stesso grado la [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la decisione di primo grado e in riforma di quest'ultima, respingeva le domande degli attori, compensando tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premettendo che, come risultava da un verbale di conciliazione, ogni questione tra i lavoratori appellati e la [OSCURATO:SOCIETA]. (loro originario datore di lavoro al quale il ramo d'azienda ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] era tornato in forza della pronuncia del Tribunale d'Alatri del 31.8.2012) era definitivamente risolta, riteneva fondato il quinto motivo dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale l'impugnante si doleva della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. con riferimento all'art. 2697 c.c., sotto il profilo dell'appartenenza dei ricorrenti al ramo d'azienda ceduto. In tal senso, riteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, dalle complessive risultanze istruttorie non era emersa affatto l'appartenenza dei ricorrenti al ramo ceduto, non potendo avere rilievo dirimente a tal fine la circostanza (sulla quale avevano ripetutamente insistito gli appellati) del maggior numero di dipendenti (quasi il doppio) addetti al settore di imbottigliamento rispetto a quello degli addetti alle terme, in particolare di quelli fissi (aumentando questi ultimi notevolmente con gli "stagionali" nel periodo estivo). Considerava quindi che l'accoglimento di tale censura comportava il conseguente assorbimento degli altri motivi d'appello e l'infondatezza delle domande formulate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed accolte dal Tribunale. 4. Avverso tale decisione, i soccombenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico, ma articolato motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; mentre le altre due società intimate sono rimaste tali, non essendosi costituite in questa sede. 6. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente solo con la cennata memoria. Ivi sostiene la controricorrente che, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata il 15.10.2018, ma non notificata, il termine semestrale per impugnare (c.d. termine lungo) ex art. 327 c.p.c. novellato era destinato a scadere il 15.4.2019, ma che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 17.4.2019 e, quindi, tardivamente. L'eccezione è, tuttavia, infondata perché è jus receptum che, in tema di impugnazioni, la modifica dell'articolo 327 del c.p.c., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. II, 17.6.2021, n. 17380). Nel caso che ci occupa, per quanto specificato dalla stessa controricorrente, il giudizio era stato introdotto dagli attori con ricorso depositato il 31.5.2007, risultando così ancora applicabile il termine di un anno di cui al previgente art. 327, comma primo, c.p.c., rispetto al quale la notifica del ricorso è ampiamente tempestiva.2. Il ricorso è, però, inammissibile per altre ragioni, attinenti ai-e singoerpot-i-v-i-41:~C.-e Lt./Z6,_ i 3. In proposito, occorre rilevare che il ricorso fa riferimento ad un motivo di ricorso apparentemente unico, in cui, in rubrica, si denuncia: "Art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 2112, 1157, 1357, 2967 c.c. e 112 c.p.c.; n. 4 per mera apparenza della motivazione tra il chiesto ed il pronunciato; n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". 3.1. Di primo acchito, perciò, sembrerebbe ci si trovi in presenza di un'inammissibile mescolanza di mezzi di ricorso per cassazione senz'altro diversi. Tuttavia, la lettura dell'atto d'impugnazione, sia pure con qualche difficoltà, essendo indubbiamente non ineccepibile la relativa tecnica redazionale, consente di individuare le distinte censure formulate (in conformità ai suggerimenti in tale direzione contenuti in Cass. civ., sez. un., 30.11.2021, n. 37552). 4. Iniziando, allora, da quelle che riguardano errores in procedendo, per seguire un plausibile ordine d'esame, occorre considerare che, in seno alla parte dei motivi titolata genericamente "B. Sui molteplici vizi in diritto", con il motivo Bl, stando alla relativa rubrica, sembrerebbe farsi valere, "ai sensi del punto 4 dell'art. 360 c.p.c.", una "mera apparenza della motivazione". 4.1. Premettono i ricorrenti che <il rigetto si fondi sulla seguente affermazione "mancava un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto e soprattutto preesistente alla cessione"> e paiono, quindi, criticare appunto tale affermazione.5. Ritiene il Collegio che tale singola censura sia inammissibile per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 5.1. In primo luogo, infatti, il rigetto cui alludono i ricorrenti (rectius, l'accoglimento dell'appello della controparte [OSCURATO:SOCIETA]., cui è conseguita la reiezione delle domande che il Tribunale aveva accolto) si fonda, non certamente sul singolo periodo da loro richiamato (che si apre infatti con la congiunzione "Inoltre"), e che si legge quasi alla fine di pag. 7 (con motivazione che peraltro prosegue alla successiva pag. 8), ma su una serie di argomentate considerazioni (cfr. in extenso pagg. 4-8 dell'impugnata sentenza). Inoltre, ciò che essi sostengono nello svolgimento di questo punto di censura (cfr. pagg. 19-21) neppure corrisponde ad una deduzione della "mera apparenza della motivazione", che di certo non è comunque riscontrabile nella pronuncia gravata, estesamente e puntualmente motivata. 6. Nell'ambito della censura B2 si fa valere (anche) ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. una pretesa "mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (e comunque per violazione dell'art. 112 c.p.c.)". Si assume a riguardo che la sentenza "fornisce risposta (negativa) alla domanda "l'attività amministrativa e di supporto era propria del solo ramo imbottigliamento?", ma che "non era certo questa la domanda posta al Tribunale prima (e per il notorio effetto devolutivo dell'appello) alla Corte territoriale, che era invece in sintesi la seguente: "cosa succede del personale amministrativo e di supporto quando un'azienda composta da due rami viene scorporata e venduta separatamente? La scelta di assegnare il personale all'uno o all'altro ramo è rimessa all'arbitrio del datore oppure gli artt. 2112 1175 e 1375 impongono dei criteri oggettivi e comunque da trovare secondo correttezza e buona fede?".Asseriscono i ricorrenti che: <Ebbene a tale domanda - qualunque sia la risposta corretta che l'adita Corte riterrà sia da dare secondo diritto - non è stata offerta risposta alcuna se ancora viene posto a fondamento del rigetto il fatto che "mancava un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto">. 6.1. Anche tale doglianza difetta di specificità. E' di tutta evidenza, infatti, che ciò che essi così confusamente deducono non corrisponde al vizio di omessa pronuncia o comunque di extrapetizione, deducibile ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. per la violazione dell'art. 112 c.p.c. Va premesso che le loro domande (in senso tecnico-processuale) che avevano trovato accoglimento in prime cure erano solo quelle specificate in narrativa, e che la Corte d'appello era chiamata a pronunciarsi piuttosto sui motivi di gravame dell'appellante [OSCURATO:SOCIETA] (avendo spiegato poi, come sempre riferito in narrativa, perché si fosse espressa solamente sul quinto motivo, il cui accoglimento fu reputato dirimente). Solo per tale tramite, quindi, la stessa Corte era tenuta a riesaminare le sole domande accolte dei ricorrenti. Tuttavia, quanto questi ultimi assumono eluso o malinteso dal giudice di secondo grado non costituisce una domanda, intesa come una determinata richiesta (petitum) rivolta al giudice, in base ad una sua causa petendi, ma rappresenta piuttosto un quesito giuridico, delineato in forma tendenzialmente astratta ed appunto interrogativa. 7. Il motivo sub A, titolato "Sull'omesso esame in fatto (nonché sulla violazione in diritto)", è inammissibile, pur tenendosi conto che nella rubrica "generale" dell'apparentemente unico motivo si richiama più precisamente (anche) il n. 5) dell'art. 360, comma primo, c.p.c. In tale censura si dichiara di attingere la parte di motivazione in cui si legge: <Infine, occorre evidenziare che l'applicazione alla maggior parte degli appellati, o a tutti, del CCNL alimentaristi (industrie alimentari) non apporta alcun elemento favorevole alla loro tesi della inerenza della attività espletata al settore imbottigliamento in quanto la deduzione delle società convenute secondo la quale tale contratto è stato mantenuto prevedendo un trattamento economico più favorevole, in luogo del CCNL termale, ai dipendenti che, come gli originari ricorrenti, provenivano dall'ente Fiuggi (circostanza pacifica e dichiarata nel ricorso introduttivo) che, per l'appunto applicava il CCNL alimentaristi a tutti i propri dipendenti, è stata confermata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha affermato testualmente: "ho lavorato inizialmente per l'[OSCURATO:PERSONA] e dopo il passaggio in ASTIF continuò ad essere applicato ai dipendenti cui era già applicato il CCNL industriali, il medesimo trattamento economico e normativo">. Secondo i ricorrenti, allora, <il fatto decisivo che la Corte territoriale ha omesso di valutare è che a. in realtà mai le convenute hanno sostenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] "applicava il CCNL alimentaristi a tutti i propri dipendenti"; b. ed anzi i ricorrenti, hanno dedotto l'esatto contrario e cioè che "il predetto Ente (così come i soggetti imprenditoriali che gli sono succeduti), essendo l'azienda distinta nei due predetti rami d'azienda di imbottigliamento da un lato e di gestione delle terme per la fruizione in loco delle acque dall'altro, recepiva ed applicava ai lavoratori addetti in via esclusiva o prevalente all'imbottigliamento il c.c.n.l. per i dipendenti di industrie alimentari e ai lavoratori addetti in via esclusiva o permanente alle terme il contratto per i dipendenti termali" (cap. 2 del ricorso introduttivo del giudizio che qui si trascrive per la necessaria autosufficienza del ricorso). E le convenute non hanno mai contestato tale circostanza>. 7.1. Giova allora ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno insegnato che: "L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività" (così Cass. civ., sez. un., 30/07/2021, n. 21973). Sempre le Sezioni unite avevano specificato che, invece, in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (cfr. Cass. civ., sez. un., 26.7.2019, n. 20399). 7.2. Orbene, come risulta dai passi sopra riportati, i ricorrenti non denunciano, in realtà, l'omesso esame di un fatto decisivo, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria) (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483). Piuttosto, asseriscono anzitutto che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'assenza di una deduzione delle società convenute nel senso che l'[OSCURATO:PERSONA] "applicava il CCNL alimentaristi a tutti i propri dipendenti" (una non deduzione, vien fatto di dire).In secondo luogo, assumono che la Corte di merito non avrebbe valutato una loro deduzione, questa volta in positivo, contenuta nel ricorso introduttivo, deduzione che, peraltro, sostengono non essere stata mai contestata dalle convenute. Si tratta, perciò, di censura che in parte qua si muove nell'area della pretesa omessa valutazione di deduzioni difensive, e quindi non sussumibile nel mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. Peraltro, i ricorrenti nemmeno avrebbero allegato perché tali "deduzioni" sarebbero state decisive e men che meno hanno sostenuto che le stesse fossero state oggetto di discussione tra le parti, avendo, per contro, assunto che le loro deduzioni asseritamente pretermesse dai giudici d'appello sarebbero state non contestate dalle convenute. 7.3. Parimenti è inammissibile la parte della medesima censura in cui si accenna ad una "violazione in diritto" non meglio specificata, che solo alla fine dello svolgimento della stessa si configura quale "violazione dell'art. 2697 c.c." (cfr. pag. 13 del ricorso). Invero, gli impugnanti nemmeno specificano sotto quale profilo la Corte distrettuale avrebbe violato l'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, magari invertendo illegittimamente detto onere. Nota, peraltro, il Collegio che la circostanza considerata dalla Corte era stata ritenuta dalla stessa confermata da una dichiarazione di una dei ricorrenti. 8. Passando alle doglianze riconducibili all'ipotesi di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., a pag. 19 del ricorso si assume che <la sentenza impugnata sostiene come: - i ricorrenti non rientrino nel primo caso in quanto "svolgevano mansioni amministrative e tecniche indifferentemente per tutti i rami aziendali"; - e non rientrano nel secondo caso in quanto nella fattispecie al vaglio "mancava un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto e soprattutto preesistente alla cessione"(pag. 7)>. Secondo gli impugnanti, sarebbe <"pacifico" che i ricorrenti non rientrassero nella prima ipotesi essendo l'erroneità in diritto della sentenza impugnata tutta compresa nella seconda affermazione sopra riportata (ed evidenziata in neretto) dovendo essere cassata per le ragioni che illustreranno a seguire>. 8.1. Ebbene, la "riserva" così assunta dai ricorrenti è sciolta (una prima volta) alle successive pagg. 21-22 del ricorso, dove nell'ambito del motivo B2, in parte già esaminato, si deduce a proposito del passo censurato, di cui viene fornita un'interpretazione, che, "qualora tale fosse l'interpretazione da offrire della sentenza essa è ancora incomprensibile e comunque viziata in diritto violando i principi della stessa sentenza 9461/2014 dell'adita Corte che pur afferma di voler rispettare e che afferma come "può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ., anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività della società cessionaria". In ciò, quindi, dovrebbe intravedersi la violazione dell'art. 2112 c.c., pure dedotta nella censura B2 (promiscuamente a quella dell'art.112 c.p.c. già reputata inammissibile). Pure tale punto di doglianza, però, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. non spiegandosi, a tacer d'altro, perché una singola affermazione della Corte di merito che rifletteva un accertamento anzitutto fattuale e probatorio, peraltro in negativo (ossia, l'assenza di "un qualsivoglia elemento che potesse evidenziare la sussistenza di un aspetto organizzativo delle attività esaminate proprio ed esclusivo del ramo d'azienda ceduto e soprattutto preesistente alla cessione"), potesse porsi in contrasto con i principi di diritto espressi da Cass. n. 9461/2014 9. Ma i ricorrenti tornano a dedurre una "seconda violazione dell'art. 2112 c.c." nel motivo B3. Ora, anzitutto le considerazioni ivi proposte sono sviluppate "nel caso si dovesse invece intendere la pronuncia sulla domanda implicita nel rigetto della stessa" (sic !). Si è visto, infatti, che a detta dei ricorrenti, e secondo la loro tesi principale, la pronuncia sarebbe affetta da vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In ogni caso, anche tale doglianza difetta di specificità, questa volta in termini di pertinenza rispetto a quanto effettivamente ritenuto e deciso dalla Corte territoriale. Di nuovo sottolineato che quest'ultima ha certamente respinto le (a quanto consta, uniche) domande che il Tribunale aveva accolto, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., tutte le deduzioni dei ricorrenti non colgono affatto l'unica ratio decidendi della Corte territoriale, come premessa in narrativa. Detta Corte, infatti, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, aveva ritenuto che "dalle complessive risultanze istruttorie non è emersa affatto l'appartenenza dei ricorrenti al ramo ceduto", e praticamente l'intera motivazione della sua sentenza è tesa appunto ad esporre ed esaminare le emergenze in base alle quali è giunta a tale conclusione. 10. Analoghe considerazioni valgono per il motivo sub B4, nel quale ad una "terza violazione dell'art. 2112", si aggiunge quella "degli artt. 1175 e 1375 c.c.". Anche in questo caso, infatti, è elusa la ratio decidendi della Corte d'appello. I ricorrenti sostengono "come il personale addetto all'assistenza a due rami d'azienda che applicano ciascuno un differente contratto collettivo ha diritto ad essere inquadrato nel ccril afferente all'attività prevalente prestata ed ha quindi diritto a vedere il proprio rapporto di lavoro trasferito unitamente a tutti i lavoratori nel caso in cui sia ceduto il ramo d'azienda a cui prevalentemente presta ausilio" (così a pag. 26 del ricorso). Laddove la Corte territoriale ha escluso in punto di fatto che i ricorrenti appartenessero al ramo ceduto. Inoltre, nemmeno attraverso gli operati richiami giurisprudenziali (i quali occupano buona parte dello sviluppo del motivo B4) è dato arguire sotto quali profili, secondo i ricorrenti, la stessa Corte avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. E, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte di cassazione il compito di individuare - con un ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass. civ., sez. un., 28.10.2020, n. 23745). Tutto ciò non è, quindi, assolutamente riscontrabile anche in tale ultima doglianza, che è perciò inammissibile come le precedenti. 11. I ricorrenti, pertanto, di nuovo soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi e in C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 02394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris