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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 34043/2021

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e SENTENZA sul ricorso 13855-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 435, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2621 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1640/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2019 R.G.N. 104/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]‘ che ha concluso per accoglimento del sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RG 13855/2019 Fatti di causa

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1640/2019, in riforma della pronuncia n. 3235/17 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti de "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]", volta alla declaratoria di illegittimità del recesso, intimato in data 19.1.2017, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene la comunicazione iniziale della procedura non fosse stata inviata alla sola UIL (perché la CGIL pur invitata non aveva preso parte alla procedura), non era stato dedotto e provato che l'omissione avesse riguardato una sigla sindacale effettivamente presente in azienda o alla quale il lavoratore fosse iscritto e che la mancata comunicazione e partecipazione del sindacato avesse avuto effetti negativi sulla specifica posizione del lavoratore ovvero, più in generale, in relazione all'accordo conclusivo stilato il 4.1.2017.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]".

4. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento; la violazione dell'art. 434 cpc e l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società.

Deduce che la Corte territoriale erroneamente non aveva rilevato che il reclamo formulato avverso la sentenza di primo grado era carente dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento; la violazione degli artt.112 cpc e 1 commi 58, 59 e 60 legge n. 92 del 2012; l'omessa pronuncia su tutta la domanda devoluta al giudice di appello, in particolare in ordine alla 1 Ai- RG 13855/2019 puntuale indicazione ex art. 4 legge n. 223 del 1991 delle modalità applicative dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

4. Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo all'art. 4 co. 9 legge n. 223/91 e s.m.i. sulla omessa puntuale indicazione della modalità con la quale erano stati applicati i criteri di scelta.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, a nullità della sentenza e del procedimento; la violazione degli artt. l,1 i 112 cpc e art. 1 commi 58, 59 e 60 legge n. 92 del 2012; l'omessa pronuncia su tutta la domanda devoluta al giudice di appello, in ordine alla comunicazione preventiva di avvio della procedura di riduzione del personale ex art. 4 co. 2 legge n. 223 del 1991, per non essersi la Corte di merito pronunciata sulla regolarità della predetta comunicazione per la illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce ad essa e, quindi, alla riferibilità alla parte datoriale.

6. Con il quinto motivo il Bianco lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento; la violazione degli artt.112 cpc e 1 commi 58, 59 e 60 legge n. 92 del 2012 nonché l'omessa pronuncia su tutta la domanda devoluta al giudice di appello e, in particolare, sulla legittimità e regolarità dell'esame congiunto ex art. 4 co. 5 legge n. 223 del 1991.

7. Con il sesto motivo si obietta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 2, 3 e 12 legge n. 223 del 1 991, in ordine alla comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo e sul mancato invio della stessa alle OOSS maggiormente rappresentative.

8. Il primo motivo è infondato.

9. Invero, come si evince dal reclamo proposto innanzi alla Corte di appello e dalla stessa sentenza, il gravame conteneva un chiaro riferimento sia ai punti del decisum -che censura- sia al percorso argomentativo del giudice di cui si denuncia la erroneità (Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 7675/2019). 2 Al, RG 13855/2019

10. Nell'atto, infatti, si muovevano precise critiche all'apprezzamento del Tribunale circa la dichiarata illegittimità del licenziamento irrogato per la mancata comunicazione della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dell'art. 4 legge n. 223/91, a due sigle maggiormente rappresentative, la CGIL e la UIL, come pure si individuavano senza equivoci le argomentazioni poste a sostegno della irrilevanza di tale omissione (Cass. n. 21336/2017; Cass. n. 27199/2017).

11. Il reclamo consentiva, pertanto, di individuare sia l'area del devoluto, sia la natura delle censure mosse alla pronuncia impugnata nonché le conseguenze su contenuto della decisione che sarebbero derivate dal loro accoglimento, sicché correttamente a Corte territoriale ha ritenuto la sa ammissibilità.

12. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve, poi, essere esaminato preliminarmente il sesto motivo.

13. Esso è infondato.

14. Il dato da cui partire è rappresentato dalle affermazioni della Corte territoriale secondo cui non era stato dedotto e provato che l'omissione avesse riguardato una sigla sindacale effettivamente presente in azienda o alla quale il lavoratore era iscritto e che l'omissione avesse determinato effetti negativi diretti sulla sua specifica posizione.

15. Orbene, in primo luogo va precisato che, in sede di legittimità, è stato affermato che, in materia di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 deve essere inviata alle rappresentanze sindacali presenti in azienda e, qualora risulti costituita una sola r.s.a., l'obbligo è adempiuto mediante l'invio della comunicazione ad essa, senza che debba effettuarsi alcuna indagine in ordine all'effettiva rappresentatività dell'organo sindacale, dovendosi ritenere che l'obbligo di inviare la comunicazione alle associazioni sindacali esterne, ossia alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sorga solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a. (ora r.s.u.) (Cass. n. 24025/2013).

16. In secondo luogo, deve rilevarsi che, sempre in materia di licenziamento collettivo, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti RG 13855/2019 prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 incombe sulla parte (datore di lavoro o lavoratore) che sostenga che il licenziamento presenti i requisiti indicati dalla norma, senza che rilevi la diversa ripartizione dell'onere probatorio prevista dall'art. 5 della legge n. 604 del 1966, in tema di prova della giusta causa o del giustificato motivo, attesa l'inapplicabilità della predetta normativa dai licenziamenti per riduzione di personale (art. 11 della legge n. 604 cit.) (Cass. n. 6849/2010).

17. Ne consegue, alla stregua dei suddetti principi, che doveva essere il lavoratore a dimostrare che l'omissione della comunicazione ex art. 4 co. 2 legge n. 223 del 1991 ad una delle organizzazioni sindacali riguardasse una rappresentanza sindacale effettivamente presente in azienda e che era stata esclusa o che l'omissione avesse comunque inciso, in modo pregiudizievole, sulla sua posizione.

18. Avendo la Corte di merito negato la sussistenza di tali due circostanze, con un accertamento di merito insindacabile in questa sede, la doglianza di cui al motivo resiste alle dedotte violazioni di legge.

19. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono, invece, fondati e vanno accolti relativamente al vizio di omessa pronuncia su tutta la domanda che era stata devoluta al giudice di appello: in particolare, sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

20. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra e. chiesto i pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre, infatti, quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (ex plurimis Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).

21. Nella fattispecie il ricorrente ha dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di avere investito la Corte territoriale anche della questione riguardante le modalità di applicazione del criterio delle esigenze RG 13855/2019 tecnico-produttive del tutto arbitrarie e discrezionali, come già formulata sia nella fase sommaria del procedimento che in quella successiva di opposizione.

22. La Corte territoriale, invece, su tale richiesta non si è assolutamente pronunciata né nel senso di ritenerla inammissibile, per qualsivoglia ragione processuale, né di ritenerla infondata, limitandosi ad affermare che l'unica doglianza all'esame del Collegio era quella riguardante l'omissione della comunicazione a tutte le sigle sindacali coinvolte.

23. Tale statuizione, però, come detto, non trova conferma negli atti processuali che contenevano, sotto l'aspetto del contenzioso, numerosi altri punti in relazione ai quali la Corte di merito si sarebbe dovuta pronunciare e non si è pronunciata, in un contesto decisionale in cui la loro trattazione non poteva ritenersi assorbita.

24. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va accolto nei termini di cui sopra, con cassazione della gravata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie e provvederà, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo per quanto di ragione, rigettati il primo ed il sesto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere est.

Dr.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 13855-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 435, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2621 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1640/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2019 R.G.N. 104/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]‘ che ha concluso per accoglimento del sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RG 13855/2019 Fatti di causa 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1640/2019, in riforma della pronuncia n. 3235/17 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti de "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]", volta alla declaratoria di illegittimità del recesso, intimato in data 19.1.2017, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. 2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene la comunicazione iniziale della procedura non fosse stata inviata alla sola UIL (perché la CGIL pur invitata non aveva preso parte alla procedura), non era stato dedotto e provato che l'omissione avesse riguardato una sigla sindacale effettivamente presente in azienda o alla quale il lavoratore fosse iscritto e che la mancata comunicazione e partecipazione del sindacato avesse avuto effetti negativi sulla specifica posizione del lavoratore ovvero, più in generale, in relazione all'accordo conclusivo stilato il 4.1.2017. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]". 4. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento; la violazione dell'art. 434 cpc e l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società. Deduce che la Corte territoriale erroneamente non aveva rilevato che il reclamo formulato avverso la sentenza di primo grado era carente dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento; la violazione degli artt.112 cpc e 1 commi 58, 59 e 60 legge n. 92 del 2012; l'omessa pronuncia su tutta la domanda devoluta al giudice di appello, in particolare in ordine alla 1 Ai- RG 13855/2019 puntuale indicazione ex art. 4 legge n. 223 del 1991 delle modalità applicative dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. 4. Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo all'art. 4 co. 9 legge n. 223/91 e s.m.i. sulla omessa puntuale indicazione della modalità con la quale erano stati applicati i criteri di scelta. 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, a nullità della sentenza e del procedimento; la violazione degli artt. l,1 i 112 cpc e art. 1 commi 58, 59 e 60 legge n. 92 del 2012; l'omessa pronuncia su tutta la domanda devoluta al giudice di appello, in ordine alla comunicazione preventiva di avvio della procedura di riduzione del personale ex art. 4 co. 2 legge n. 223 del 1991, per non essersi la Corte di merito pronunciata sulla regolarità della predetta comunicazione per la illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce ad essa e, quindi, alla riferibilità alla parte datoriale. 6. Con il quinto motivo il Bianco lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento; la violazione degli artt.112 cpc e 1 commi 58, 59 e 60 legge n. 92 del 2012 nonché l'omessa pronuncia su tutta la domanda devoluta al giudice di appello e, in particolare, sulla legittimità e regolarità dell'esame congiunto ex art. 4 co. 5 legge n. 223 del 1991. 7. Con il sesto motivo si obietta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 2, 3 e 12 legge n. 223 del 1 991, in ordine alla comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo e sul mancato invio della stessa alle OOSS maggiormente rappresentative. 8. Il primo motivo è infondato. 9. Invero, come si evince dal reclamo proposto innanzi alla Corte di appello e dalla stessa sentenza, il gravame conteneva un chiaro riferimento sia ai punti del decisum -che censura- sia al percorso argomentativo del giudice di cui si denuncia la erroneità (Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 7675/2019). 2 Al, RG 13855/2019 10. Nell'atto, infatti, si muovevano precise critiche all'apprezzamento del Tribunale circa la dichiarata illegittimità del licenziamento irrogato per la mancata comunicazione della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dell'art. 4 legge n. 223/91, a due sigle maggiormente rappresentative, la CGIL e la UIL, come pure si individuavano senza equivoci le argomentazioni poste a sostegno della irrilevanza di tale omissione (Cass. n. 21336/2017; Cass. n. 27199/2017). 11. Il reclamo consentiva, pertanto, di individuare sia l'area del devoluto, sia la natura delle censure mosse alla pronuncia impugnata nonché le conseguenze su contenuto della decisione che sarebbero derivate dal loro accoglimento, sicché correttamente a Corte territoriale ha ritenuto la sa ammissibilità. 12. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve, poi, essere esaminato preliminarmente il sesto motivo. 13. Esso è infondato. 14. Il dato da cui partire è rappresentato dalle affermazioni della Corte territoriale secondo cui non era stato dedotto e provato che l'omissione avesse riguardato una sigla sindacale effettivamente presente in azienda o alla quale il lavoratore era iscritto e che l'omissione avesse determinato effetti negativi diretti sulla sua specifica posizione. 15. Orbene, in primo luogo va precisato che, in sede di legittimità, è stato affermato che, in materia di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 deve essere inviata alle rappresentanze sindacali presenti in azienda e, qualora risulti costituita una sola r.s.a., l'obbligo è adempiuto mediante l'invio della comunicazione ad essa, senza che debba effettuarsi alcuna indagine in ordine all'effettiva rappresentatività dell'organo sindacale, dovendosi ritenere che l'obbligo di inviare la comunicazione alle associazioni sindacali esterne, ossia alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sorga solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a. (ora r.s.u.) (Cass. n. 24025/2013). 16. In secondo luogo, deve rilevarsi che, sempre in materia di licenziamento collettivo, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti RG 13855/2019 prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 incombe sulla parte (datore di lavoro o lavoratore) che sostenga che il licenziamento presenti i requisiti indicati dalla norma, senza che rilevi la diversa ripartizione dell'onere probatorio prevista dall'art. 5 della legge n. 604 del 1966, in tema di prova della giusta causa o del giustificato motivo, attesa l'inapplicabilità della predetta normativa dai licenziamenti per riduzione di personale (art. 11 della legge n. 604 cit.) (Cass. n. 6849/2010). 17. Ne consegue, alla stregua dei suddetti principi, che doveva essere il lavoratore a dimostrare che l'omissione della comunicazione ex art. 4 co. 2 legge n. 223 del 1991 ad una delle organizzazioni sindacali riguardasse una rappresentanza sindacale effettivamente presente in azienda e che era stata esclusa o che l'omissione avesse comunque inciso, in modo pregiudizievole, sulla sua posizione. 18. Avendo la Corte di merito negato la sussistenza di tali due circostanze, con un accertamento di merito insindacabile in questa sede, la doglianza di cui al motivo resiste alle dedotte violazioni di legge. 19. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono, invece, fondati e vanno accolti relativamente al vizio di omessa pronuncia su tutta la domanda che era stata devoluta al giudice di appello: in particolare, sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. 20. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra e. chiesto i pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre, infatti, quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (ex plurimis Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012). 21. Nella fattispecie il ricorrente ha dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di avere investito la Corte territoriale anche della questione riguardante le modalità di applicazione del criterio delle esigenze RG 13855/2019 tecnico-produttive del tutto arbitrarie e discrezionali, come già formulata sia nella fase sommaria del procedimento che in quella successiva di opposizione. 22. La Corte territoriale, invece, su tale richiesta non si è assolutamente pronunciata né nel senso di ritenerla inammissibile, per qualsivoglia ragione processuale, né di ritenerla infondata, limitandosi ad affermare che l'unica doglianza all'esame del Collegio era quella riguardante l'omissione della comunicazione a tutte le sigle sindacali coinvolte. 23. Tale statuizione, però, come detto, non trova conferma negli atti processuali che contenevano, sotto l'aspetto del contenzioso, numerosi altri punti in relazione ai quali la Corte di merito si sarebbe dovuta pronunciare e non si è pronunciata, in un contesto decisionale in cui la loro trattazione non poteva ritenersi assorbita. 24. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va accolto nei termini di cui sopra, con cassazione della gravata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie e provvederà, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo per quanto di ragione, rigettati il primo ed il sesto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere est. Dr.
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